# REGOLAMENTO (CE) N. 1285/2006 DELLA COMMISSIONE

del 29 agosto 2006

recante avvio della procedura di assegnazione dei titoli di esportazione per i formaggi da esportare negli Stati Uniti d’America nel 2007 nell’ambito di alcuni contingenti GATT

## Preamble

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari [^1] , in particolare l'articolo 30,

considerando quanto segue:

**(1)** Il capo III, sezione 2, del regolamento (CE) n. 1282/2006 della Commissione, del 17 agosto 2006, recante modalità particolari di applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio per quanto riguarda i titoli di esportazione e le restituzioni all’esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari [^2] , prevede che i titoli di esportazione per i formaggi esportati negli Stati Uniti d’America, nell’ambito dei contingenti previsti dagli accordi conclusi durante i negoziati commerciali multilaterali, possono essere assegnati secondo un’apposita procedura stabilita dal regolamento (CE) n. 1255/1999.

**(2)** Occorre avviare tale procedura per quanto riguarda le esportazioni del 2007 e stabilire le modalità complementari necessarie.

**(3)** Nella gestione delle importazioni, le autorità competenti degli Stati Uniti d’America operano una distinzione tra il contingente supplementare concesso alla Comunità europea nell’ambito dell’Uruguay Round e i contingenti derivanti dal Tokyo Round. È necessario che i titoli di esportazione siano assegnati tenendo conto dell'ammissibilità dei prodotti nel contingente statunitense secondo la Harmonized Tariff Schedule of the United States of America.

**(4)** Al fine di esportare il quantitativo massimo possibile nell’ambito dei contingenti che suscitano un interesse limitato, è opportuno autorizzare la presentazione di domande relative all’intero quantitativo del contingente.

**(5)** Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## **Articolo 1**

I titoli di esportazione per i prodotti di cui al codice NC 0406 elencati nell'allegato I del presente regolamento, da esportare negli Stati Uniti d'America nel 2007 nell'ambito dei contingenti di cui all'articolo 23 del regolamento (CE) n. 1282/2006, sono rilasciati conformemente alle disposizioni contenute nel capo III, sezione 2, del regolamento (CE) n. 1282/2006 e alle disposizioni del presente regolamento.

## **Articolo 2**

**1.** Le domande di titoli di cui all’articolo 24 del regolamento (CE) n. 1282/2006 (di seguito «le domande») sono presentate alle autorità competenti dal 1 o al 7 settembre 2006 al più tardi.

**2.** Le domande sono ammissibili soltanto se contengono tutte le informazioni di cui all’articolo 24 del regolamento (CE) n. 1282/2006 e se sono accompagnate dai documenti specificati in tale articolo. Se per lo stesso gruppo di prodotti di cui all’allegato I, colonna 2, del presente regolamento, la quantità disponibile è ripartita tra il contingente dell’Uruguay Round e il contingente del Tokyo Round, la domanda di titolo può riguardare soltanto uno di questi contingenti e deve indicare di quale contingente si tratta, specificando il gruppo e il contingente di cui alla colonna 3 del suddetto allegato. Le informazioni di cui all’articolo 24 del regolamento (CE) n. 1282/2006 devono essere indicate secondo il modello riportato nell’allegato II del presente regolamento.

**3.** Per i contingenti designati come 22-Tokyo e 22-Uruguay nell’allegato I, colonna 3, le domande riguardano almeno 10 tonnellate e non devono superare la quantità disponibile nell’ambito del contingente considerato, indicato nella colonna 4 dello stesso allegato. Per gli altri contingenti di cui all’allegato I, colonna 3, le domande riguardano almeno 10 tonnellate e non devono superare il 40 % della quantità disponibile nell’ambito del contingente considerato, indicato nella colonna 4 dello stesso allegato.

**4.** La domanda è ammissibile soltanto se il richiedente dichiara per iscritto di non aver presentato e di impegnarsi a non presentare altre domande relative allo stesso gruppo di prodotti e allo stesso contingente. Qualora l’interessato inoltri in uno o più Stati membri diverse domande relative allo stesso gruppo di prodotti e allo stesso contingente, tutte le sue domande sono respinte.

## **Articolo 3**

**1.** Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro cinque giorni lavorativi a decorrere dalla scadenza del termine di presentazione, le domande presentate per ciascun gruppo di prodotti e, se del caso, per i contingenti di cui all’allegato I. Tutte le comunicazioni, comprese quelle relative all’assenza di domande, sono trasmesse per fax o per posta elettronica utilizzando il modello riportato nell’allegato III.

**2.** Tale notifica comprende per ciascun gruppo e, se del caso, per ciascun contingente: a) l’elenco dei richiedenti; b) i quantitativi richiesti da ciascun richiedente, suddivisi secondo il codice del prodotto della nomenclatura combinata e il codice corrispondente della Harmonized Tariff Schedule of the United States of America (2006); c) l’indicazione del fatto che il richiedente ha esportato i prodotti in questione negli Stati Uniti d’America in almeno uno dei tre anni precedenti; d) il nome e l'indirizzo dell'importatore designato dal richiedente, con la specificazione che si tratta di una società affiliata del richiedente.

## **Articolo 4**

In conformità dell'articolo 25 del regolamento (CE) n. 1282/2006, la Commissione procede quanto prima all'assegnazione dei titoli e ne informa gli Stati membri entro e non oltre il 31 ottobre 2006.

Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro cinque giorni lavorativi dalla pubblicazione dei coefficienti di assegnazione, per ciascun gruppo ed eventualmente per ciascun contingente, i quantitativi assegnati a ciascun richiedente, in conformità dell’articolo 25 del regolamento (CE) n. 1282/2006.

La comunicazione è trasmessa per fax o per posta elettronica utilizzando il modello riportato nell’allegato IV del presente regolamento.

## **Articolo 5**

La verifica delle informazioni comunicate ai sensi dell’articolo 3 del presente regolamento e dell’articolo 24 del regolamento (CE) n. 1282/2006 è effettuata dagli Stati membri prima del rilascio dei titoli e comunque non oltre il 15 dicembre 2006.

Nel caso in cui si constati che un operatore al quale è stato rilasciato un titolo ha fornito informazioni inesatte, il titolo è annullato e la cauzione è incamerata. Gli Stati membri ne informano senza indugio la Commissione.

## **Articolo 6**

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* .

## Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 29 agosto 2006. *Per la Commissione* Mariann FISCHER BOEL *Membro della Commissione*

[^1] [GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1999_160_R_TOC) . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1913/2005 della Commissione ( [GU L 307 del 25.11.2005, pag. 2](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2005_307_R_TOC) ).

[^2] [GU L 234 del 29.8.2006, pag. 4](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2006_234_R_TOC) .

Formaggi da esportare negli Stati Uniti d'America nel 2007 nell'ambito di alcuni contingenti GATT

Capo III, sezione 2, del regolamento (CE) n. 1282/2006 e regolamento (CE) n. 1285/2006

| (1) | (2) | (3) | (4) |
| --- | --- | --- | --- |
| 16 | Not specifically provided for (NSPF) | 16 — Tokyo | 908,877 |
| 16 — Uruguay | 3 446,000 |  |  |
| 17 | Blue Mould | 17 | 350,000 |
| 18 | Cheddar | 18 | 1 050,000 |
| 20 | Edam/Gouda | 20 | 1 100,000 |
| 21 | Italian type | 21 | 2 025,000 |
| 22 | Swiss or Emmenthaler cheese other than with eye formation | 22 — Tokyo | 393,006 |
| 22 — Uruguay | 380,000 |  |  |
| 25 | Swiss or Emmenthaler cheese with eye formation | 25 — Tokyo | 4 003,172 |
| 25 — Uruguay | 2 420,000 |  |  |

Presentazione delle informazioni richieste ai sensi dell'articolo 24 del regolamento (CE) n. 1282/2006

Idenficazione del gruppo e del contingente di cui alla colonna 3 dell'allegato I del regolamento (CE) n. 1282/2006: Nome del gruppo indicato nella colonna 2 dell'allegato I del regolamento (CE) n. 1282/2006: Origine del contingente: Uruguay Round: Tokyo Round: Nome/indirizzo del richiedente Codice del prodotto della nomenclatura combinata Quantitativo richiesto in tonnellate Codice della Harmonised Tariff Schedule of the USA Nome/indirizzo dell'importatore designato Informazioni richieste ai sensi dell'articolo 24, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1282/2006 Esportazioni effettuate in almeno 1 dei 3 anni precedenti L'importatore è una società affiliata Sì Sì Sì Sì Totale:

Presentazione delle informazioni richieste ai sensi dell'articolo 24 del regolamento (CE) n. 1282/2006

[Da trasmettere tramite fax al n. (32-2) 295 33 10 o tramite e-mail all'indirizzo AGRI-MILK-USA@ec.europa.eu]

Idenficazione del gruppo e del contingente di cui alla colonna 3 dell'allegato I del regolamento (CE) n. 1282/2006 Nome del gruppo indicato nella colonna 2 dell'allegato I del regolamento (CE) n. 1282/2006: Origine del contingente Uruguay Round: Tokyo Round: N. Nome/indirizzo del richiedente Codice del prodotto della nomenclatura combinata Quantitativo richiesto in tonnellate Codice della Harmonised Tariff Schedule of the USA Nome/indirizzo dell'importatore designato Informazioni richieste ai sensi dell'articolo 24, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1282/2006 Esportazioni effettuate in almeno 1 dei 3 anni precedenti L'importatore è una società affiliata 1 Sì Sì Sì Sì Totale: 2 Sì Sì Sì Sì Totale: 3 Sì Sì Sì Sì Totale: 4 Sì Sì Sì Sì Totale: 5 Sì Sì Sì Sì Totale:

Presentazione dei titoli assegnati ai sensi dell'articolo 25 del regolamento (CE) n. 1282/2006

[da faxare al numero (32-2) 295 33 10 o spedire all'indirizzo AGRI-MILK-USA@ec.europa.eu]

Idenficazione del gruppo e del contingente di cui alla colonna 3 dell'allegato I del regolamento (CE) n. 1282/2006 Origine del contingente Nome/indirizzo del richiedente Codice del prodotto della nomenclatura combinata Quantitativo richiesto in tonnellate Nome/indirizzo dell'importatore designato Quantitativo assegnato ( 1 ) in tonnellate Uruguay round Tokyo round Totale: Totale: Uruguay round Tokyo round Totale: Totale: Uruguay round Tokyo round Totale: Totale: Uruguay round Tokyo round Totale: Totale: Uruguay round Tokyo round Totale: Totale: ( 1 ) I quantitativi assegnati per estrazione sono distribuiti fra i singoli codici NC in proporzione ai quantitativi di prodotto richiesti per codice NC.

[^1]: . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1913/2005 della Commissione ().
[^2]: .