# REGOLAMENTO (CE) N. 1330/2006 DELLA COMMISSIONE

dell’8 settembre 2006

relativo al pagamento di un complemento degli anticipi dell’aiuto compensativo nel settore della banana per il 2006

## Preamble

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 404/93 del Consiglio, del 13 febbraio 1993, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore della banana [^1] , in particolare l’articolo 14,

considerando quanto segue:

**(1)** L’articolo 4 del regolamento (CEE) n. 1858/93 della Commissione, del 9 luglio 1993, che stabilisce le modalità d’applicazione del regolamento (CEE) n. 404/93 del Consiglio, in ordine al regime di aiuti compensativi per perdite di proventi della commercializzazione nel settore delle banane [^2] , prevede le condizioni di pagamento degli anticipi dell’aiuto compensativo.

**(2)** L’articolo 2 del regolamento (CE) n. 833/2006 della Commissione, del 2 giugno 2006, che stabilisce l’importo dell’aiuto compensativo per le banane prodotte e commercializzate nella Comunità nel corso del 2005 e l’importo unitario degli anticipi per il 2006 [^3] , ha stabilito l'importo di ciascun anticipo per le banane commercializzate nel 2006 a 4,13 EUR per 100 chilogrammi.

**(3)** Per tener conto dell’evoluzione dei prezzi nel mercato comunitario rispetto al 2005 e dell’impatto di tale evoluzione sulla situazione finanziaria dei produttori di banane della Comunità, è opportuno prevedere il pagamento di un complemento degli anticipi da versare per i quantitativi commercializzati nella Comunità nel 2006, fermo restando il livello dell’aiuto compensativo da fissarsi successivamente in applicazione dell’articolo 12 del regolamento (CEE) n. 404/93 e delle disposizioni del regolamento (CEE) n. 1858/93. Occorre prevedere che tale pagamento del complemento degli anticipi sia subordinato alla costituzione di una cauzione, conformemente all’articolo 4 del regolamento (CEE) n. 1858/93.

**(4)** Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le banane,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## **Articolo 1**

Gli Stati membri produttori versano, per il 2006, un importo di 7,13 EUR per 100 chilogrammi a complemento degli anticipi dell’aiuto compensativo previsto all’articolo 12 del regolamento (CEE) n. 404/93, per i quantitativi commercializzati nella Comunità nel 2006.

Il complemento degli anticipi è pagato per i quantitativi commercializzati per i quali sono stati chiesti anticipi dell’aiuto compensativo a titolo del 2006.

La domanda di pagamento del complemento degli anticipi è accompagnata dalla prova della costituzione di una cauzione di 3,57 EUR per 100 chilogrammi.

Il pagamento, per le banane commercializzate nel primo semestre 2006, è effettuato entro il termine di due mesi dall’entrata in vigore del presente regolamento.

## **Articolo 2**

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell’Unione europea* .

## Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, l’8 settembre 2006. *Per la Commissione* Mariann FISCHER BOEL *Membro della Commissione*

[^1] [GU L 47 del 25.2.1993, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1993_047_R_TOC) . Regolamento modificato da ultimo dall’atto di adesione del 2003.

[^2] [GU L 170 del 13.7.1993, pag. 5](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1993_170_R_TOC) . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 789/2005 ( [GU L 132 del 26.5.2005, pag. 13](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2005_132_R_TOC) ).

[^3] [GU L 150 del 3.6.2006, pag. 9](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2006_150_R_TOC) .

[^1]: . Regolamento modificato da ultimo dall’atto di adesione del 2003.
[^2]: . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 789/2005 ().
[^3]: .