# REGOLAMENTO (CE) N. 1385/2006 DELLA COMMISSIONE

del 20 settembre 2006

relativo al rilascio di titoli d’importazione di riso originario degli Stati ACP e dei PTOM per le domande presentate nei primi cinque giorni lavorativi del mese di settembre 2006 in applicazione del regolamento (CE) n. 638/2003

## Preamble

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1785/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all’organizzazione comune del mercato del riso [^1] ,

visto il regolamento (CE) n. 2286/2002 del Consiglio, del 10 dicembre 2002, che stabilisce il regime applicabile ai prodotti agricoli e alle merci ottenute dalla loro trasformazione originari degli Stati dell’Africa, dei Caraibi e del Pacifico (Stati ACP) e che abroga il regolamento (CE) n. 1706/98 [^2] ,

vista la decisione 2001/822/CE del Consiglio, del 27 novembre 2001, relativa all’associazione dei paesi e territori d’oltremare alla Comunità europea («Decisione sull’associazione d’oltremare») [^3] ,

visto il regolamento (CE) n. 638/2003 della Commissione, del 9 aprile 2003, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2286/2002 del Consiglio e della decisione 2001/822/CE del Consiglio per quanto riguarda il regime applicabile all’importazione di riso originario degli Stati dell’Africa, dei Caraibi e del Pacifico (Stati ACP) e dei paesi e territori d’oltremare (PTOM) [^4] , in particolare l’articolo 17, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

**(1)** Conformemente all’articolo 17, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 638/2003, la Commissione decide entro quale limite possono essere accolte le domande di titoli d’importazione.

**(2)** L’articolo 3, paragrafo 2, l’articolo 5, paragrafo 2, e l’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 638/2003 prevedono che i quantitativi per i quali non sono richiesti titoli d’importazione per un determinato lotto siano riportati al lotto successivo. I quantitativi disponibili possono essere utilizzati, ove del caso, per l’importazione di prodotti originari di altri paesi terzi, conformemente all’articolo 11, paragrafo 3, e all’articolo 13 del regolamento (CE) n. 638/2003.

**(3)** L’esame dei quantitativi in relazione ai quali sono state presentate domande per il lotto di settembre 2006 consente di prevedere il rilascio dei titoli per i quantitativi indicati nelle domande, previa eventuale applicazione di una percentuale di riduzione, nonché di fissare i quantitativi riportati al lotto successivo e i quantitativi totali disponibili per i diversi contingenti,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## **Articolo 1**

**1.** Per le domande di titoli d’importazione di riso presentate nel corso dei primi cinque giorni lavorativi del mese di settembre 2006 in applicazione del regolamento (CE) n. 638/2003 e comunicate alla Commissione, i titoli sono rilasciati per i quantitativi indicati nelle domande, previa eventuale applicazione delle percentuali di riduzione fissate all’allegato del presente regolamento.

**2.** I quantitativi disponibili per il lotto del mese di settembre 2006 da riportare al lotto successivo e i quantitativi totali disponibili per il lotto del mese di ottobre 2006 sono fissati in allegato.

## **Articolo 2**

Il presente regolamento entra in vigore il 21 settembre 2006.

## Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 20 settembre 2006. *Per la Commissione* Jean-Luc DEMARTY *Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale*

[^1] [GU L 270 del 21.10.2003, pag. 96](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2003_270_R_TOC) . Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 247/2006 ( [GU L 42 del 14.2.2006, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2006_042_R_TOC) ).

[^2] [GU L 348 del 21.12.2002, pag. 5](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2002_348_R_TOC) .

[^3] [GU L 314 del 30.11.2001, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2001_314_R_TOC) .

[^4] [GU L 93 del 10.4.2003, pag. 3](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2003_093_R_TOC) . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2120/2005 ( [GU L 340 del 23.12.2005, pag. 22](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2005_340_R_TOC) ).

Percentuali di riduzione da applicare ai quantitativi richiesti per il lotto del mese di settembre 2006 e quantitativi riportati al lotto successivo

| Origine/Prodotto | Numero d’ordine | Percentuale di riduzione | Quantitativo riportato al lotto del mese di ottobre 2006<br>(in t) | Quantitativi totali disponibili per il lotto del mese di ottobre 2006<br>(in t) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| —: codici NC da 1006 10 21 a 1006 10 98 , 1006 20 e 1006 30 | 09.4187 | 0 [^1] | 0 | 0 |
| —: codice NC 1006 40 00 | 09.4188 | 0 [^1] | 15 448 | 15 448 |
| —: codice NC 1006 |  |  |  |  |
| a): Antille olandesi e Aruba | 09.4189 | 0 [^1] | 16 833,298 | 16 833,298 |
| b): PTOM meno sviluppati | 09.4190 | 0 [^1] | 10 000 | 10 000 |
| —: codice NC 1006 (PTOM) | 09.4191 | 0 [^1] | 18 649,804 | 18 649,804 |

[^1] Rilascio per il quantitativo indicato nella domanda.

[^1]: Rilascio per il quantitativo indicato nella domanda.
[^2]: .
[^3]: .
[^4]: . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2120/2005 ().