# REGOLAMENTO (CE) N. 1445/2006 DELLA COMMISSIONE

del 29 settembre 2006

che modifica il regolamento (CE) n. 1200/2005 per quanto concerne l’autorizzazione dell’additivo per mangimi « *Bacillus cereus* var. *toyoi* » appartenente al gruppo «microorganismi»

(Testo rilevante ai fini del SEE)

## Preamble

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all’alimentazione animale [^1] , in particolare l’articolo 9, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

**(1)** Il regolamento (CE) n. 1831/2003 disciplina l’autorizzazione degli additivi destinati all’alimentazione animale, nonché le condizioni e le procedure per il rilascio di dette autorizzazioni.

**(2)** L’impiego del preparato *Bacillus cereus* var. *toyoi* (NCIMB 40112/CNCM I-1012) appartenente al gruppo «Microorganismi» è stato autorizzato a tempo indeterminato a norma della direttiva 70/524/CEE del Consiglio [^2] quale additivo nell’alimentazione animale per i polli da ingrasso e i conigli da ingrasso, e ciò in virtù del regolamento (CE) n. 1200/2005 della Commissione [^3] . Detto additivo è stato di conseguenza inserito nel registro comunitario degli additivi per mangimi quale prodotto esistente, conformemente all’articolo 10 del regolamento (CE) n. 1831/2003.

**(3)** A norma dell’articolo 7 del regolamento (CE) n. 1831/2003 è stata presentata una domanda di modifica dell’autorizzazione di tale preparato in modo da consentirne l’impiego in mangimi contenenti i seguenti coccidiostatici: diclazuril (Clinacox 0,5 % e Clinacox 0,2 %), narasina-nicarbazina (Maxiban G160) e maduramicina ammonio (Cygro 1 %) nell’alimentazione dei polli da ingrasso. La domanda era corredata delle informazioni e dei documenti previsti dall’articolo 7, paragrafo 3, dello stesso regolamento.

**(4)** Nel parere del 5 novembre 2005 l’Autorità europea per la sicurezza alimentare («l’Autorità») ha concluso che era dimostrata la compatibilità tra l’additivo *Bacillus cereus* var. *toyoi* (NCIMB 40112/CNCM I-1012) e il diclazuril (Clinacox 0,5 % e Clinacox 0,2 %), la narasina-nicarbazina (Maxiban G160) e la maduramicina ammonio (Cygro 1 %) [^4] . Il parere dell’Autorità valuta anche la relazione sui metodi di analisi dell’additivo per mangimi negli alimenti per animali presentata dal laboratorio comunitario di riferimento istituito a norma del regolamento (CE) n. 1831/2003.

**(5)** Dalla valutazione risulta che il preparato soddisfa le condizioni di cui all’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003.

**(6)** Occorre pertanto modificare in tal senso il regolamento (CE) n. 1200/2005.

**(7)** Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## **Articolo 1**

L’allegato II del regolamento (CE) n. 1200/2005 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.

## **Articolo 2**

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell’Unione europea* .

## Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 29 settembre 2006. *Per la Commissione* Markos KYPRIANOU *Membro della Commissione*

[^1] [GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2003_268_R_TOC) . Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 378/2005 della Commissione ( [GU L 59 del 5.3.2005, pag. 8](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2005_059_R_TOC) ).

[^2] [GU L 270 del 14.12.1970, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1970_270_R_TOC) . Direttiva abrogata dal regolamento (CE) n. 1831/2003.

[^3] [GU L 195 del 27.7.2005, pag. 6](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2005_195_R_TOC) .

[^4] Parere del gruppo di esperti scientifici sugli additivi e sui prodotti o sulle sostanze usati nei mangimi in merito alla variazione dei termini dell’autorizzazione del preparato a base di microorganismi di *Bacillus cereus* var. *toyoi* (NCIMB 40112/CNCM I-1012) (Toyocerin®), autorizzato come additivo per mangimi ai sensi della direttiva 70/524/CEE del Consiglio. Adottato il 30 novembre 2005. *The EFSA Journal* (2005) 288, pagg. 1-7.

Nell’allegato II del regolamento (CE) n. 1200/2005 la voce E 1701 *Bacillus cereus* var. *toyoi* (NCIMB 40112/CNCM I-1012) è sostituita dalla seguente:

N. CE Additivo Denominazione chimica, descrizione Specie animale o categoria di animali Età massima Tenore minimo Tenore massimo Altre disposizioni Fine del periodo di autorizzazione CFU/kg di alimento completo Microorganismi «E 1701 *Bacillus cereus* var. *toyoi* NCIMB 40112/CNCM I-1012 Preparato di *Bacillus cereus* var. *toyoi* contenente almeno: 1 × 10 10 CFU/g di additivo Conigli da ingrasso — 0,1 × 10 9 5 × 10 9 Nelle istruzioni per l’uso dell’additivo e della premiscela, indicare la temperatura di conservazione, il periodo di conservazione e la stabilità quando incorporato in pellet. Può essere usato in alimenti composti contenenti i seguenti coccidiostatici autorizzati: robenidina, salinomicina sodica. A tempo indeterminato Polli da ingrasso — 0,2 × 10 9 1 × 10 9 Nelle istruzioni per l’uso dell’additivo e della premiscela, indicare la temperatura di conservazione, il periodo di conservazione e la stabilità quando incorporato in pellet. Può essere usato in alimenti composti contenenti i seguenti coccidiostatici autorizzati: monensin sodico, lasalocid-sodico, salinomicina sodica, decochinato, robenidina, narasina, alofuginone, diclazuril, narasina-nicarbazina e maduramicina ammonio. A tempo indeterminato»

[^1]: . Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 378/2005 della Commissione ().
[^2]: . Direttiva abrogata dal regolamento (CE) n. 1831/2003.
[^3]: .
[^4]: Parere del gruppo di esperti scientifici sugli additivi e sui prodotti o sulle sostanze usati nei mangimi in merito alla variazione dei termini dell’autorizzazione del preparato a base di microorganismi di Bacillus cereus var. toyoi (NCIMB 40112/CNCM I-1012) (Toyocerin®), autorizzato come additivo per mangimi ai sensi della direttiva 70/524/CEE del Consiglio. Adottato il 30 novembre 2005. The EFSA Journal (2005) 288, pagg. 1-7.