# REGOLAMENTO (CE) N. 1451/2006 DELLA COMMISSIONE

del 29 settembre 2006

che modifica, per quanto riguarda il fluazuron, il nitrito di sodio e il peforelin, gli allegati I e II del regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio che definisce una procedura comunitaria per la determinazione dei limiti massimi di residui di medicinali veterinari negli alimenti di origine animale

(Testo rilevante ai fini del SEE)

## Preamble

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio, del 26 giugno 1990, che definisce una procedura comunitaria per la determinazione dei limiti massimi di residui di medicinali veterinari negli alimenti di origine animale [^1] , in particolare gli articoli 2 e 3,

visto il parere dell’Agenzia europea per i medicinali formulato dal comitato per i medicinali veterinari,

considerando quanto segue:

**(1)** Tutte le sostanze farmacologicamente attive impiegate nella Comunità in medicinali veterinari destinati a essere somministrati agli animali da produzione alimentare vanno valutate conformemente al regolamento (CEE) n. 2377/90.

**(2)** La sostanza fluazuron figura nell’allegato III del regolamento (CEE) n. 2377/90 in riferimento ai bovini per muscoli, grasso, fegato e reni, esclusi gli animali il cui latte è destinato al consumo umano. L’analisi di ulteriori dati forniti ha portato alla raccomandazione di includere il fluazuron nell’allegato I del regolamento (CEE) n. 2377/90 in riferimento ai bovini per muscoli, grasso, fegato e reni, esclusi gli animali il cui latte è destinato al consumo umano.

**(3)** In seguito all’esame di una domanda per la determinazione dei limiti massimi di residui di nitrito di sodio nei bovini da latte risulta opportuno includere tale sostanza nell’allegato II del regolamento (CEE) n. 2377/90 in riferimento alla specie bovina, esclusivamente per uso topico.

**(4)** In seguito all’esame di una domanda per la determinazione dei limiti massimi di residui di peforelin nei suini risulta opportuno includere tale sostanza nell’allegato II del regolamento (CEE) n. 2377/90 in riferimento alla specie suina.

**(5)** Il regolamento (CEE) n. 2377/90 va pertanto modificato di conseguenza.

**(6)** Prima di applicare il presente regolamento occorre stabilire un periodo adeguato per consentire agli Stati membri di modificare opportunamente, alla luce del presente regolamento, le autorizzazioni a commercializzare medicinali veterinari, rilasciate a norma della direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali veterinari [^2] , in modo da tenere conto delle disposizioni del presente regolamento.

**(7)** Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per i medicinali veterinari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## **Articolo 1**

Gli allegati I e II del regolamento (CEE) n. 2377/90 sono modificati conformemente all’allegato del presente regolamento.

## **Articolo 2**

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* .

Esso si applica a decorrere dal 29 novembre 2006.

## Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 29 settembre 2006. *Per la Commissione* Günter VERHEUGEN *Vicepresidente*

[^1] [GU L 224 del 18.8.1990, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1990_224_R_TOC) . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1231/2006 della Commissione ( [GU L 225 del 17.8.2006, pag. 3](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2006_225_R_TOC) ).

[^2] [GU L 311 del 28.11.2001, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2001_311_R_TOC) . Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2004/28/CE ( [GU L 136 del 30.4.2004, pag. 58](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2004_136_R_TOC) ).

A. La seguente sostanza è inserita nell’allegato I del regolamento (CEE) n. 2377/90:

**2.** Agenti antiparassitari

2.2. Agenti che combattono gli ectoparassiti

2.2.4. Derivati dell'acilurea

Sostanze farmacologicamente attive Residuo marcatore Specie animale LMR Tessuti campione « **Fluazuron** Fluazuron Bovini [^1] 200 μg/kg Muscolo 7 000 μg/kg Grasso 500 μg/kg Fegato 500 μg/kg Rene

B. Le seguenti sostanze sono inserite nell'allegato II del regolamento (CEE) n. 2377/90:

**1.** Composti inorganici

Sostanze farmacologicamente attive Specie animale « **Nitrito di sodio** Bovini [^2]

**2.** Composti organici

Sostanze farmacologicamente attive Specie animale « **Peforelin** Suini»

[^1] Da non utilizzare in animali che producono latte destinato al consumo umano.»

[^2] Esclusivamente per uso topico.»

[^1]: Da non utilizzare in animali che producono latte destinato al consumo umano.»
[^2]: Esclusivamente per uso topico.»