# REGOLAMENTO (CE) N. 1459/2006 DELLA COMMISSIONE

del 28 settembre 2006

sull'applicazione dell'articolo 81, paragrafo 3, del trattato a talune categorie di accordi e pratiche concordate concernenti le consultazioni sulle tariffe per i passeggeri nell’ambito dei servizi aerei di linea e sull'assegnazione di bande orarie negli aeroporti

## Preamble

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3976/87 del Consiglio, del 14 dicembre 1987, relativo all'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 3, del trattato a talune categorie di accordi e pratiche concordate nel settore dei trasporti aerei [^1] , in particolare l’articolo 2,

previa pubblicazione del progetto del presente regolamento [^2] ,

previa consultazione del comitato consultivo in materia di intese e posizioni dominanti,

considerando quanto segue:

**(1)** Dal 1 o maggio 2004 il settore dei trasporti aerei è disciplinato dalle disposizioni generali del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato [^3] .

**(2)** Il regolamento (CE) n. 1/2003 prevede che gli accordi di cui all'articolo 81, paragrafo 1, del trattato che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 81, paragrafo 3, non sono vietati, senza che occorra una previa decisione in tal senso. In linea di principio, le imprese e le associazioni devono ormai valutare autonomamente la compatibilità con l’articolo 81 del trattato degli accordi, delle pratiche concordate e delle decisioni cui aderiscono.

**(3)** A norma del regolamento (CEE) n. 3976/87, la Commissione è autorizzata ad applicare l'articolo 81, paragrafo 3, del trattato a talune categorie di accordi, decisioni o pratiche concordate concernenti, direttamente o indirettamente, la normativa in materia di servizi di trasporti aerei tra aeroporti della Comunità e tra la Comunità e i paesi terzi.

**(4)** Gli accordi, le decisioni e le pratiche concordate aventi per oggetto consultazioni sulle tariffe per il trasporto di passeggeri nell’ambito dei servizi aerei di linea, la ripartizione delle bande orarie e il coordinamento degli orari dei voli negli aeroporti sono suscettibili di determinare restrizioni della concorrenza e di incidere sugli scambi tra Stati membri.

**(5)** Tuttavia, poiché tali accordi, decisioni o pratiche concordate garantiscono vantaggi per gli utenti dei trasporti aerei o i vettori, il regolamento (CEE) n. 1617/93 della Commissione, del 25 giugno 1993, relativo all'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 3, del trattato CEE ad alcune categorie di accordi, decisioni e pratiche concordate aventi per oggetto, sui servizi aerei di linea, la programmazione congiunta e il coordinamento degli orari, gli esercizi congiunti, le consultazioni sulle tariffe per i passeggeri e le merci e l'assegnazione di bande orarie negli aeroporti [^4] , stabiliva che l’articolo 81, paragrafo 1, del trattato non si applicava, tra l'altro, a taluni accordi, decisioni o pratiche concordate concernenti le consultazioni sulle tariffe e l'assegnazione di bande orarie negli aeroporti per i servizi aerei tra aeroporti comunitari. Il regolamento (CEE) n. 1617/93 è giunto a scadenza il 30 giugno 2005.

**(6)** Nel giugno 2004 la Commissione ha avviato una consultazione sulla revisione del regolamento (CEE) n. 1617/93, al fine di determinare se sia opportuno abbandonare l'esenzione per categoria, mantenerla nella forma originale o estenderne il campo d'applicazione. Essa ha ricevuto risposte dagli Stati membri, da compagnie aeree, agenzie di viaggio e associazioni di consumatori.

**(7)** Alla luce degli esiti di tale consultazione e del sistema di esenzione direttamente applicabile introdotto mediante il regolamento (CE) n. 1/2003, non vi sono ragioni sufficienti per continuare a dichiarare mediante regolamento che l'articolo 81, paragrafo 1, non è applicabile alle consultazioni concernenti l'assegnazione delle bande orarie e accordi relativi al coordinamento degli orari dei voli ovvero le tariffe per il trasporto di passeggeri e relativi bagagli su servizi aerei di linea tra aeroporti comunitari. Tuttavia, sarebbe opportuno concedere alle industrie del settore dei trasporti aerei il tempo necessario per adeguarsi alla nuova situazione nonché per valutare in prima persona se gli accordi e le pratiche cui aderiscono sono compatibili con l'articolo 81 del trattato e, se necessario, per modificarli. Poiché il regolamento (CEE) n. 1617/93 è già scaduto, è necessario adottare un nuovo regolamento di esenzione per categoria per un periodo transitorio.

**(8)** Gli accordi relativi all'assegnazione di bande orarie e il coordinamento degli orari negli aeroporti possono contribuire a un'utilizzazione più efficace della capacità aeroportuale e dello spazio aereo, all’agevolazione del controllo del traffico aereo e allo scaglionamento dei servizi di trasporti aerei forniti dagli aeroporti. Per preservare la concorrenza, è opportuno, tuttavia, garantire l'accesso agli aeroporti ormai congestionati. Inoltre, onde conferire al sistema un grado soddisfacente di sicurezza e trasparenza, gli accordi conclusi in tal senso possono essere approvati soltanto a condizione che tutti i vettori interessati possano partecipare alle negoziazioni e che la ripartizione sia effettuata secondo modalità trasparenti e non discriminatorie.

**(9)** È opportuno concedere un'esenzione per categoria fino al 31 dicembre 2006 in relazione alle consultazioni per l'assegnazione delle bande orarie e il coordinamento degli orari negli aeroporti nella misura in cui concernono i servizi aerei il cui aeroporto d'origine e/o di destinazione siano situati in territorio comunitario. Dopo il 31 dicembre 2006 spetterà al settore del trasporti aerei verificare che gli accordi, le decisioni e le pratiche concordate tra imprese e le decisioni di associazioni di imprese di cui all'articolo 81, paragrafo 1, del trattato soddisfino le condizioni di cui all'articolo 81, paragrafo 3. Tale valutazione è finalizzata, in particolare, a verificare che tutti i vettori interessati possano partecipare alle consultazioni sull'assegnazione delle bande orarie e il coordinamento degli orari negli aeroporti e che tali consultazioni si svolgano secondo modalità trasparenti e non discriminatorie. Il presente regolamento non osta all'applicazione del regolamento (CEE) n. 95/93 del Consiglio, del 18 gennaio 1993, relativo a norme comuni per l'assegnazione di bande orarie negli aeroporti della Comunità [^5] .

**(10)** Le consultazioni sulle tariffe per il trasporto di passeggeri possono contribuire all'accettazione generale delle tariffe di interlining, con beneficio tanto per i vettori quanto per gli utenti. Tuttavia, le consultazioni non devono avere altro scopo che l'agevolazione dell'interlining.

**(11)** In base agli esiti della consultazione avviata dalla Commissione nel giugno 2004 in vista della revisione del regolamento (CEE) n. 1617/93, il mercato dei trasporti aerei intracomunitario si è evoluto in modo tale da far scemare la certezza che le consultazioni sulle tariffe seguitino a soddisfare tutti i criteri stabiliti all'articolo 81, paragrafo 3, del trattato.

**(12)** È quindi opportuno accordare un'esenzione per categoria fino al 31 dicembre 2006 per quanto attiene alle consultazioni sulle tariffe per il trasporti di passeggeri e relativi bagagli sui servizi aerei di linea tra aeroporti comunitari. Dopo tale data spetterà al settore del trasporti aerei verificare che gli accordi, le decisioni e le pratiche concordate tra imprese e le decisioni di associazioni di imprese di cui all'articolo 81, paragrafo 1, del trattato soddisfino le condizioni di cui all'articolo 81, paragrafo 3, del trattato.

**(13)** Dal 1 o maggio 2004 la Commissione è autorizzata ad applicare mediante regolamento l'articolo 81, paragrafo 3, del trattato ai servizi aerei per le rotte tra la Comunità e i paesi terzi, oltre che per le rotte tra aeroporti comunitari.

**(14)** Contrariamente al traffico aereo intracomunitario, i servizi aerei tra Stati membri e paesi terzi sono generalmente regolamentati da accordi bilaterali in materia. La natura e il livello di dettaglio delle condizioni regolamentari di tali accordi variano considerevolmente. Fatto salvo il diritto comunitario, compreso il regolamento (CE) n. 847/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo alla negoziazione e all'applicazione di accordi in materia di servizi aerei stipulati dagli Stati membri con i paesi terzi [^6] , solitamente gli accordi relativi ai servizi aerei limitano e/o regolano l'accesso al mercato e/o i prezzi, il che potrebbe alterare la concorrenza tra vettori aerei sulle rotte tra la Comunità e i paesi terzi. Inoltre, accade spesso che gli accordi in materia di servizi aerei limitino la capacità dei vettori di concludere accordi bilaterali di cooperazione tali da offrire ai consumatori soluzioni alternative al sistema di interlining della International Air Transport Association (Associazione internazionale dei trasporti aerei — IATA).

**(15)** Sulle rotte tra la Comunità e i paesi terzi, la proporzione di viaggi passeggeri che comportano coincidenze è notevolmente più elevata rispetto ai voli internazionali intracomunitari. Pertanto, i vantaggi per i consumatori dell'interlining attraverso consultazioni tariffarie dovrebbero essere più cospicui in relazione alle rotte tra la Comunità e i paesi terzi.

**(16)** Si può presumere con ragionevole certezza che le consultazioni sulle tariffe relative al trasporto di passeggeri e relativi bagagli su servizi aerei di linea tra aeroporti comunitari e aeroporti di paesi terzi soddisfino attualmente le condizioni di cui all'articolo 81, paragrafo 3. I mercati del trasporto aereo sono, tuttavia, in rapida evoluzione. È quindi opportuno concedere un’esenzione per categoria in relazione a tali consultazioni per un breve periodo fino al 31 ottobre 2007.

**(17)** Le autorità competenti di Stati Uniti d’America e Australia stanno riesaminando le rispettive politiche antitrust in relazione alle conferenze tariffarie della IATA. Tale riesame sarà probabilmente ultimato entro il giugno 2007. È quindi opportuno che, entro tale termine, la Commissione riesamini l’esenzione per categoria attinente alle conferenze tariffarie per il trasporto dei passeggeri e relativa alle tratte fra la Comunità e tali paesi.

**(18)** È opportuno procedere alla raccolta di dati che consentano alla Commissione di ampliare le proprie informazioni sull'utilizzo relativo delle tariffe passeggeri fissate nell'ambito delle consultazioni e sulla loro importanza relativa ai fini dell'effettivo interlining sui servizi di linea tra la Comunità e i paesi terzi. I dati dovrebbero inoltre permettere alla Commissione di valutare più accuratamente gli effetti delle restrizioni regolamentari derivanti da accordi bilaterali in materia di servizi aerei. È dunque opportuno prevedere l’obbligo per i vettori aerei che partecipano alle consultazioni di raccogliere dati relativi a tutte le classi tariffarie per le quali sono concordate tariffe di interlining, per ciascuna stagione IATA a partire dal 1 o maggio 2004.

**(19)** Ai sensi dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 3976/87, il presente regolamento dovrebbe essere applicato con effetto retroattivo ad accordi, decisioni e pratiche concordate esistenti alla data dell'entrata in vigore del presente regolamento, nella misura in cui soddisfano le condizioni per l'esenzione in esso previste.

**(20)** Il diritto comunitario in materia di aviazione civile rilevante ai fini del mercato interno è stato esteso, in applicazione dell'accordo sullo Spazio economico europeo, alla zona che comprende la Comunità e la Norvegia, l'Islanda e il Liechtenstein. Pertanto, i voli tra la Comunità e la Norvegia, l'Islanda e il Liechtenstein devono essere considerati come voli intracomunitari. La normativa comunitaria è estesa al territorio oggetto dell’accordo SEE mediante le decisioni del Comitato misto EFTA. Ai fini del presente regolamento, tuttavia, è necessario stabilire che l’esenzione per categoria prevista in relazione ai voli extracomunitari non si applica ai voli fra aeroporti situati all’interno della Comunità e aeroporti situati in Norvegia, Islanda e Liechtenstein.

**(21)** Il diritto comunitario in materia di aviazione civile rilevante ai fini del mercato interno è stato esteso alla zona che comprende la Comunità e la Svizzera mediante l'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul trasporto aereo [^7] . Finché tale accordo resta in vigore, quindi, i voli tra la Comunità e la Svizzera devono essere trattati analogamente ai voli intracomunitari. La normativa comunitaria è estesa al territorio oggetto dell’accordo mediante le decisioni del Comitato misto istituito ai sensi dell’accordo. Ai fini del presente regolamento, tuttavia, è necessario stabilire che l’esenzione per categoria prevista in relazione alle rotte fra la Comunità e i paesi terzi non si applica ai voli fra aeroporti situati all’interno della Comunità e aeroporti situati in Svizzera.

**(22)** Il presente regolamento si applica nel rispetto dell'articolo 82 del trattato,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## **Articolo 1**

Esenzioni

A norma dell'articolo 81, paragrafo 3, del trattato e subordinatamente alle disposizioni del presente regolamento, l'articolo 81, paragrafo 1, del trattato non si applica agli accordi tra le imprese del settore dei trasporti aerei, alle decisioni di associazioni di tali imprese e alle pratiche concordate tra le suddette imprese aventi una o più delle seguenti finalità:

**a)** consultazioni per l’assegnazione delle bande orarie e coordinamento degli orari dei voli negli aeroporti nella misura in cui concernono servizi aerei il cui aeroporto di origine e/o di destinazione è situato nella Comunità;

**b)** consultazioni tariffarie per il trasporto di passeggeri e relativi bagagli sui servizi aerei di linea tra aeroporti della Comunità, o tra aeroporti della Comunità e aeroporti situati in Svizzera, Norvegia, Islanda o Liechtenstein;

**c)** consultazioni tariffarie per il trasporto di passeggeri e relativi bagagli sui servizi aerei di linea tra aeroporti della Comunità, o tra aeroporti della Comunità e aeroporti situati in Australia o negli Stati Uniti d’America;

**d)** consultazioni tariffarie per il trasporto di passeggeri e relativi bagagli sui servizi aerei di linea tra aeroporti della Comunità e aeroporti di paesi terzi diversi dai paesi di cui alle lettere b) e c).

## **Articolo 2**

Assegnazione delle bande orarie e coordinamento degli orari dei voli negli aeroporti

**1.** L'articolo 1, lettera a), si applica soltanto nella misura in cui sono soddisfatte le seguenti condizioni: a) le consultazioni sono aperte a tutti i vettori aerei che hanno manifestato il proprio interesse per le bande orarie oggetto delle consultazioni; b) le regole di priorità sono stabilite e applicate, senza operare discriminazioni, dirette o indirette, basate sull'identità, sulla nazionalità o sulla categoria di servizi dei vettori; esse tengono conto delle limitazioni e delle norme per la ripartizione del traffico aereo definite dalle autorità nazionali o internazionali competenti nonché delle esigenze degli utenti e dell'aeroporto interessato; fatta salva la lettera c), tali regole di priorità possono tener conto dei diritti acquisiti dai vettori aerei in ragione dell'utilizzazione di determinate bande orarie nel corso della stagione precedente corrispondente; c) ai nuovi arrivati ai sensi dell'articolo 2, lettera b), del regolamento (CEE) n. 95/93, sono assegnate le seguenti le bande orarie: i) negli aeroporti della Comunità, il 50 % delle bande orarie di nuova creazione o inutilizzate e delle bande cedute da un vettore nel corso o alla fine della stagione ovvero divenute disponibili in altro modo, al fine di consentire ai nuovi operatori di sostenere efficacemente la concorrenza dei vettori operanti da tempo nel settore in partenza o a destinazione dell'aeroporto interessato; la quota di bande orarie assegnata ai nuovi operatori può essere inferiore al 50 % nel caso in cui le richieste da parte di questi ultimi rappresentino meno del 50 % del totale delle richieste per tali bande; ii) negli aeroporti dei paesi terzi, una quota sufficiente delle bande orarie disponibili, al fine di preservare la possibilità di accedere agli aeroporti congestionati sulle tratte fra i suddetti aeroporti e gli aeroporti della Comunità; d) le regole di priorità sono messe a disposizione di tutti gli interessati su semplice richiesta; e) i vettori aerei che partecipano alle consultazioni hanno accesso, al più tardi al momento delle consultazioni, alle informazioni concernenti: i) bande orarie tradizionali, in ordine cronologico, per tutti i vettori che utilizzano l'aeroporto; ii) le bande orarie richieste all'origine (richieste iniziali) dai vettori aerei, in ordine cronologico per tutti i vettori; iii) le bande orarie assegnate e le domande in sospeso, classificate in ordine cronologico per vettore e per tutti i vettori; iv) le bande orarie ancora disponibili; v) informazioni complete e dettagliate sui criteri di attribuzione; f) qualora una richiesta di banda oraria non sia soddisfatta, il vettore interessato è informato delle motivazioni all'origine di tale rifiuto.

**2.** La Commissione e gli Stati membri interessati possono inviare osservatori alle consultazioni sull'assegnazione delle bande orarie e il coordinamento degli orari negli aeroporti che hanno luogo nel quadro di una riunione multilaterale in preparazione di ciascuna stagione. A tale scopo i vettori aerei notificano agli Stati membri interessati e alla Commissione la data, il luogo e l'oggetto di tali consultazioni con il medesimo preavviso dato ai partecipanti. Il preavviso notificato agli Stati membri interessati e alla Commissione non può essere inferiore a 10 giorni. Tale notifica viene trasmessa: a) agli Stati membri interessati, secondo modalità che saranno determinate dalle autorità competenti di tali Stati; b) alla Commissione, conformemente alle procedure che saranno pubblicate nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* .

## **Articolo 3**

Consultazione sulle tariffe per il trasporto di passeggeri

**1.** L'articolo 1, lettere b), c) e d), si applica soltanto nella misura in cui le seguenti condizioni siano soddisfatte: a) i partecipanti alle consultazioni discutono unicamente le tariffe per il trasporto di passeggeri corrisposte dagli utenti direttamente al vettore partecipante o ai suoi agenti autorizzati, in contropartita del trasporto di passeggeri su un servizio di linea, e delle condizioni relative a tali tariffe. Le consultazioni non si estendono alle capacità per le quali tali tariffe saranno praticate; b) le consultazioni sono finalizzate al conseguimento dell'interlining, nel senso che gli utenti devono essere in grado, per ciascuna categoria di tariffe e per le stagioni oggetto delle consultazioni: i) di combinare, in un unico biglietto, il servizio aereo oggetto delle consultazioni con i servizi sulla stessa rotta, o su più rotte collegate, garantiti da altre compagnie aeree, le cui tariffe e condizioni sono pertanto stabilite dalle compagnie aeree che effettuano il trasporto; e ii) nella misura in cui le condizioni relative alla prenotazione iniziale lo consentano, di sostituire una prenotazione di un servizio oggetto delle consultazioni con una prenotazione di un servizio garantito da un'altra compagnia aerea sulla stessa rotta alle tariffe e alle condizioni applicate da quest'altra compagnia; c) il vettore può tuttavia rifiutare l'autorizzazione a tali combinazioni e modifiche delle prenotazioni per ragioni obiettive e non discriminatorie di natura tecnica o commerciale, nella fattispecie se il vettore aereo che effettua il trasporto dubita della solvibilità del vettore che percepirà il pagamento di tale trasporto; in tal caso quest'ultimo deve essere informato per iscritto; d) le tariffe passeggeri che sono oggetto delle consultazioni sono applicate dai vettori partecipanti senza discriminazioni in base alla nazionalità o al luogo di residenza dei passeggeri; e) la partecipazione alle consultazioni è volontaria e aperta a qualsiasi vettore aereo che garantisca, o intenda garantire, i servizi diretti o indiretti sulla rotta in questione; f) le consultazioni non sono vincolanti; pertanto, a seguito di tali consultazioni i partecipanti conservano il diritto di decidere autonomamente in merito alle tariffe passeggeri da praticare; g) le consultazioni non comportano accordi sulla remunerazione degli agenti o altri elementi concernenti le tariffe oggetto della discussione.

**2.** I vettori aerei partecipanti alle consultazioni tariffarie per il trasporto di passeggeri nell'ambito di servizi aerei di linea tra gli aeroporti della Comunità e gli aeroporti di paesi terzi diversi dai paesi di cui all’articolo 1, lettera b), sono tenuti a raccogliere i seguenti dati: a) il numero di biglietti emessi alle tariffe fissate nell’ambito delle consultazioni in rapporto al numero di biglietti emessi per viaggi tra la Comunità e i paesi terzi diversi dai paesi di cui all’articolo 1, lettera b); b) la misura in cui i biglietti, emessi alle tariffe fissate nell'ambito delle consultazioni, sono usati per un viaggio in cui il passeggero effettivamente usufruisce dei servizi di interlining; c) la misura in cui i biglietti, che non sono emessi alle tariffe fissate nell'ambito delle consultazioni, sono usati per un viaggio in cui il passeggero effettivamente usufruisce dei servizi di interlining. Tali dati vengono raccolti per tutte le categorie di biglietti e di tariffe che sono oggetto delle consultazioni. Tali dati permetteranno di distinguere fra le varie forme di cooperazione tra vettori aerei che consentono ai passeggeri di combinare i servizi gestiti da più di un vettore in un unico biglietto. Essi sono trasmessi alla Commissione dai vettori arerei interessati, o a loro nome, per ciascuna stagione IATA completa, a partire dal 1 o maggio 2004. I dati possono essere comunicati alle autorità competenti degli Stati membri.

**3.** La Commissione e gli Stati membri interessati possono inviare osservatori alle consultazioni sulle tariffe passeggeri. A tale scopo i vettori aerei notificano agli Stati membri interessati e alla Commissione la data, il luogo e l'oggetto di tali consultazioni con il medesimo preavviso dato ai partecipanti. Il preavviso agli Stati membri e alla Commissione non può essere inferiore a 10 giorni. Tale notifica viene trasmessa: a) agli Stati membri interessati, secondo modalità che saranno determinate dalle autorità competenti di tali Stati; b) alla Commissione, conformemente alle procedure che saranno pubblicate nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* . Una relazione completa sulle consultazioni è trasmessa alla Commissione dai vettori aerei interessati, o chi per loro, e ai partecipanti entro e non oltre sei settimane dopo la conclusione delle consultazioni.

## **Articolo 4**

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* .

Le esenzioni accordate ai sensi dell'articolo 1, lettere a) e b), si applicano fino al 31 dicembre 2006.

Le esenzioni accordate ai sensi dell'articolo 1, lettera c), si applicano fino al 30 giugno 2007.

Le esenzioni accordate ai sensi dell'articolo 1, lettera d), si applicano fino al 31 ottobre 2007.

Il presente regolamento si applica con effetto retroattivo agli accordi, alle decisioni e alle pratiche concordate esistenti alla data della sua entrata in vigore, e ciò a decorrere dal momento in cui siano soddisfatte le condizioni previste nel presente regolamento.

## Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 28 settembre 2006. *Per la Commissione* Neelie KROES *Membro della Commissione*

[^1] [GU L 374 del 31.12.1987, pag. 9](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1987_374_R_TOC) . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 411/2004 ( [GU L 68 del 6.3.2004, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2004_068_R_TOC) ).

[^2] [GU C 42 del 18.2.2006, pag. 15](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOC_2006_042_R_TOC) .

[^3] [GU L 1 del 4.1.2003, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2003_001_R_TOC) . Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 411/2004 ( [GU L 68 del 6.3.2004, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2004_068_R_TOC) ).

[^4] [GU L 155 del 26.6.1993, pag. 18](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1993_155_R_TOC) . Regolamento modificato da ultimo dall'atto di adesione del 2003.

[^5] [GU L 14 del 22.1.1993, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1993_014_R_TOC) . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 793/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio ( [GU L 138 del 30.4.2004, pag. 50](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2004_138_R_TOC) ).

[^6] [GU L 157 del 30.4.2004, pag. 7](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2004_157_R_TOC) ; rettifica nella [GU L 195 del 2.6.2004, pag. 3](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2004_195_R_TOC) .

[^7] Accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul trasporto aereo ( [GU L 114 del 30.4.2002, pag. 73](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2002_114_R_TOC) ).

[^1]: . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 411/2004 ().
[^2]: .
[^3]: . Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 411/2004 ().
[^4]: . Regolamento modificato da ultimo dall'atto di adesione del 2003.
[^5]: . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 793/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio ().
[^6]: ; rettifica nella .
[^7]: Accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul trasporto aereo ().