# REGOLAMENTO (CE) N. 1460/2006 DELLA COMMISSIONE

del 2 ottobre 2006

recante deroga al regolamento (CE) n. 1227/2000 per quanto riguarda una disposizione transitoria relativa alle dotazioni finanziarie definitive per la ristrutturazione e la riconversione dei vigneti

## Preamble

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all’organizzazione comune del mercato vitivinicolo [^1] , in particolare l’articolo 15,

considerando quanto segue:

**(1)** Gli articoli 16 e 17 del regolamento (CE) n. 1227/2000 della Commissione, del 31 maggio 2000, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio relativo all’organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in particolare in ordine al potenziale produttivo [^2] , stabiliscono le regole relative al finanziamento del regime di ristrutturazione e riconversione.

**(2)** A norma dell’articolo 16, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1227/2000, entro il 10 luglio di ogni anno gli Stati membri trasmettono alla Commissione, in relazione al regime di ristrutturazione e riconversione, la dichiarazione delle spese liquidate al 30 giugno dell’esercizio finanziario in corso e l’indicazione della superficie totale di cui trattasi.

**(3)** A norma dell’articolo 17, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1227/2000, gli Stati membri effettuano la dichiarazione di cui all’articolo 16, paragrafo 1, lettera b), soltanto se l’importo da essi dichiarato ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 1, lettera a), è pari almeno al 75 % dell’importo della loro dotazione iniziale. L’assenza della dichiarazione di cui all’articolo 16, paragrafo 1, lettera b), determina a sua volta l’inammissibilità delle spese liquidate al beneficio del sostegno nell’ambito del regime di ristrutturazione e riconversione.

**(4)** Alcuni Stati membri per i quali la campagna vitivinicola 2005/2006 rappresenta il secondo anno di applicazione del regime di ristrutturazione e riconversione non sono stati in grado di pagare il 75 % della propria dotazione iniziale, pur avendone liquidata una certa parte. Le difficoltà erano connesse alla scarsa dimestichezza con le condizioni del regime. L’applicazione dell’articolo 17 del regolamento (CE) n. 1227/2000 comporterebbe riduzioni eccessive degli stanziamenti assegnati a tali Stati membri per la ristrutturazione e la riconversione nell’esercizio finanziario in corso.

**(5)** Di conseguenza, in via transitoria per la campagna 2005/2006, è opportuno evitare tali riduzioni eccessive mediante una deroga al regolamento (CE) n. 1227/2000, che consenta agli Stati membri per i quali la campagna 2005/2006 rappresenta il secondo anno di applicazione del regime di ristrutturazione e riconversione di pagare, entro la fine dell’esercizio finanziario in corso, la totalità degli stanziamenti loro assegnati con riferimento ai quali le spese sono state sostenute o liquidate al 30 giugno 2006.

**(6)** Una soluzione analoga è stata adottata nel 2002, quando il regime di ristrutturazione e riconversione dei vigneti si trovava nel secondo anno di applicazione per i vecchi Stati membri e alcuni di essi avevano problemi della stessa natura di quelli incontrati oggi da alcuni degli Stati membri per i quali il regime si applica per il secondo anno.

**(7)** Dal momento che il presente regolamento deve applicarsi retroattivamente a decorrere dal 1 o luglio 2006, esso deve entrare in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell’Unione europea* .

**(8)** Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## **Articolo 1**

In deroga all’articolo 17, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1227/2000, per l’esercizio finanziario 2006 non si applica alcuna condizione alla dichiarazione di cui all’articolo 16, paragrafo 1, lettera b), del regolamento medesimo per gli Stati membri per i quali la campagna vitivinicola 2005/2006 rappresenta il secondo anno di applicazione del regime di ristrutturazione e riconversione. Tali Stati membri possono pagare, entro il 15 ottobre 2006, l’intero importo delle spese comunicate alla Commissione a norma dell’articolo 16, paragrafo, 1, lettere a) e b), del medesimo regolamento.

## **Articolo 2**

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell’Unione europea* .

Esso si applica a decorrere dal 1 o luglio 2006.

## Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 2 ottobre 2006. *Per la Commissione* Mariann FISCHER BOEL *Membro della Commissione*

[^1] [GU L 179 del 14.7.1999, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1999_179_R_TOC) . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2165/2005 ( [GU L 345 del 28.12.2005, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2005_345_R_TOC) ).

[^2] [GU L 143 del 16.6.2000, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2000_143_R_TOC) . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1216/2005 ( [GU L 199 del 29.7.2005, pag. 32](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2005_199_R_TOC) ).

[^1]: . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2165/2005 ().
[^2]: . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1216/2005 ().