# REGOLAMENTO (CE) N. 1462/2006 DELLA COMMISSIONE

del 2 ottobre 2006

relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

## Preamble

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune [^1] , in particolare l’articolo 9, paragrafo 1, lettera a),

considerando quanto segue:

**(1)** Al fine di garantire l’applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87, è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento.

**(2)** Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali per l’interpretazione della nomenclatura combinata. Tali regole si applicano pure a qualsiasi nomenclatura che la riprenda anche in parte aggiungendovi eventualmente suddivisioni, e sia stabilita da regolamentazioni comunitarie specifiche per l’applicazione di misure tariffarie o d’altra natura nel quadro degli scambi di merci.

**(3)** In applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell’allegato del presente regolamento debbono essere classificate nei corrispondenti codici NC indicati nella colonna 2, e precisamente in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3.

**(4)** È opportuno che le informazioni tariffarie vincolanti, fornite dalle autorità doganali degli Stati membri in materia di classificazione delle merci nella nomenclatura combinata e che non sono conformi alla legislazione comunitaria stabilita dal presente regolamento, possano continuare ad essere invocate dal titolare per un periodo di tre mesi, conformemente alle disposizioni dell’articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce il codice doganale comunitario [^2] .

**(5)** Il comitato del codice doganale non ha emesso alcun parere entro il termine fissato dal presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## **Articolo 1**

Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato devono essere classificate nella nomenclatura combinata nei corrispondenti codici NC indicati nella colonna 2 di detta tabella.

## **Articolo 2**

Le informazioni tariffarie vincolanti fornite dalle autorità doganali degli Stati membri che non sono conformi alla legislazione comunitaria stabilita dal presente regolamento possono continuare ad essere invocate conformemente alle disposizioni dell’articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92, per un periodo di tre mesi.

## **Articolo 3**

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell’Unione europea* .

## Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 2 ottobre 2006. *Per la Commissione* László KOVÁCS *Membro della Commissione*

[^1] [GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1987_256_R_TOC) . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 996/2006 della Commissione ( [GU L 197 dell’1.7.2006, pag. 26](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2006_197_R_TOC) ).

[^2] [GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1992_302_R_TOC) . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 648/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio ( [GU L 117 del 4.5.2005, pag. 13](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2005_117_R_TOC) ).

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| Manufatto, a forma di pecora, che misura 10 cm circa di altezza. Un tessuto lavorato a maglia, che rappresenta il vello, copre la maggior parte della ceramica lasciando visibili parte della testa e i quattro zoccoli. Il tessuto è incollato sulla ceramica.<br>(Si veda la fotografia n. 639) | 6913 90 10 | Classificazione a norma delle regole generali 1, 3 b) e 6 per l’interpretazione della nomenclatura combinata e del testo dei codici NC 6913 , 6913 90 e 6913 90 10 .<br>Si tratta di un manufatto di ceramica del tipo destinato essenzialmente alla decorazione interna di abitazioni. Non ha alcun valore utile e può essere impiegato unicamente a fini ornamentali; non ha uno scopo essenzialmente ricreativo e, pertanto, non possiede le caratteristiche dei giochi di cui al capitolo 95. Si vedano le note esplicative del SA, voce 6913 , primo e secondo paragrafo, (A), nonché le note esplicative del SA, voce 9503 , primo paragrafo.<br>Si tratta di un articolo composito, fatto di ceramica e di tessuto a maglia. La ceramica, che è il materiale che costituisce il corpo dell’articolo (figura di una pecora), è il materiale che conferisce il carattere essenziale ai sensi della regola generale 3 b) in quanto dà la forma all’articolo in questione. |

La fotografia ha carattere puramente informativo.

[^1]: . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 996/2006 della Commissione ().
[^2]: . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 648/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio ().