# REGOLAMENTO (CE) N. 1467/2006 DELLA COMMISSIONE

del 4 ottobre 2006

che modifica l’allegato II del regolamento (CE) n. 998/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’elenco dei paesi e territori

(Testo rilevante ai fini del SEE)

## Preamble

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 998/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, relativo alle condizioni di polizia sanitaria applicabili ai movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia e che modifica la direttiva 92/65/CEE del Consiglio [^1] , in particolare gli articoli 10 e 19,

considerando quanto segue:

**(1)** Il regolamento (CE) n. 998/2003 fissa le condizioni di polizia sanitaria applicabili ai movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia e le norme relative al controllo di tali movimenti.

**(2)** Il regolamento (CE) n. 998/2003 stabilisce che un elenco di paesi terzi, in provenienza dai quali possono essere autorizzati movimenti di animali da compagnia verso la Comunità, purché vengano rispettate determinate condizioni, sia fissato nella parte C dell’allegato II di detto regolamento.

**(3)** L’elenco di cui alla parte C dell’allegato II del regolamento (CE) n. 998/2003 comprende i paesi terzi e i territori esenti dalla rabbia e i paesi terzi e i territori per i quali è stato stimato che il rischio di introduzione della rabbia nella Comunità a seguito di movimenti in provenienza da tali paesi terzi e territori non è superiore al rischio associato ai movimenti tra Stati membri.

**(4)** Da informazioni fornite dal Regno Unito sulle Isole Vergini britanniche sembra che il rischio di introduzione della rabbia nella Comunità a seguito di movimenti di animali da compagnia in provenienza da tale paese non sia superiore al rischio associato ai movimenti tra Stati membri o in provenienza dai paesi terzi già elencati nel regolamento (CE) n. 998/2003. Occorre pertanto includere le Isole Vergini britanniche nell’elenco di cui alla parte C dell’allegato II del regolamento (CE) n. 998/2003.

**(5)** A fini di chiarezza è opportuno sostituire nella sua totalità l’elenco dei paesi e territori di cui al regolamento (CE) n. 998/2003.

**(6)** Occorre pertanto modificare il regolamento (CE) n. 998/2003.

**(7)** Le misure previste nel presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## **Articolo 1**

L’allegato II del regolamento (CE) n. 998/2003 è sostituito dal testo di cui all’allegato del presente regolamento.

## **Articolo 2**

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* .

## Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 4 ottobre 2006. *Per la Commissione* Markos KYPRIANOU *Membro della Commissione*

[^1] [GU L 146 del 13.6.2003, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2003_146_R_TOC) . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 590/2006 della Commissione ( [GU L 104 del 13.4.2006, pag. 8](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2006_104_R_TOC) ).

«ALLEGATO II ELENCO DEI PAESI E TERRITORI PARTE A IE Irlanda MT Malta SE Svezia UK Regno Unito PARTE B Sezione 1 a) DK Danimarca, comprese GL — Groenlandia e FO — Isole Færøer; b) ES Spagna, comprese le Isole Baleari, le Isole Canarie, Ceuta e Melilla; c) FR Francia, comprese GF — Guiana francese, GP — Guadalupa, MQ — Martinica e RE — Riunione; d) GI Gibilterra; e) PT Portogallo, comprese le Isole Azzorre e Madeira; f) Stati membri diversi da quelli di cui alla parte A e alle lettere a), b), c) ed e) della presente sezione. Sezione 2 AD Andorra CH Svizzera IS Islanda LI Liechtenstein MC Monaco NO Norvegia SM San Marino VA Città del Vaticano PARTE C AC Isola Ascension AE Emirati arabi uniti AG Antigua e Barbuda AN Antille olandesi AR Argentina AU Australia AW Aruba BA Bosnia-Erzegovina BB Barbados BG Bulgaria BH Bahrein BL Bielorussia BM Bermuda CA Canada CL Cile FJ Figi FK Isole Falkland HK Hong Kong HR Croazia JM Giamaica JP Giappone KN Saint Kitts e Nevis KY Isole Cayman MS Montserrat MU Mauritius MX Messico NC Nuova Caledonia NZ Nuova Zelanda PF Polinesia francese PM Saint-Pierre e Miquelon RO Romania RU Federazione russa SG Singapore SH Sant’Elena TT Trinidad e Tobago TW Taiwan US Stati Uniti d’America (compresa GU — Guam) VC Saint Vincent e Grenadine VG Isole Vergini britanniche VU Vanuatu WF Wallis e Futuna YT Mayotte»

[^1]: . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 590/2006 della Commissione ().