# REGOLAMENTO (CE) N. 1491/2006 DEL CONSIGLIO

del 10 ottobre 2006

concernente la conclusione dell’accordo in forma di scambio di lettere relativo alla proroga del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall’accordo tra la Comunità economica europea e il governo della Repubblica di Guinea-Bissau sulla pesca al largo della Guinea-Bissau per il periodo dal 16 giugno 2006 al 15 giugno 2007

## Preamble

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 37, in combinato disposto con l’articolo 300, paragrafo 2 e paragrafo 3, primo comma,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo [^1] ,

considerando quanto segue:

**(1)** Ai sensi dell'articolo 17 dell’accordo tra la Comunità economica europea e il governo della Repubblica di Guinea-Bissau sulla pesca al largo della Guinea-Bissau [^2] , prima della scadenza del periodo di validità del protocollo allegato all’accordo le parti contraenti avviano negoziati volti a definire di comune accordo il contenuto del protocollo per il periodo successivo e, se del caso, le modifiche o le aggiunte da apportare all’allegato.

**(2)** Il protocollo vigente è stato approvato con il regolamento (CE) n. 249/2002 del Consiglio [^3] , quale modificato in virtù dell’accordo approvato con il regolamento (CE) n. 829/2004 del Consiglio [^4] . In attesa che si tengano i negoziati relativi alle modifiche da apportare al protocollo, le parti contraenti hanno deciso di prorogare di un anno il protocollo, mediante accordo in forma di scambio di lettere.

**(3)** È nell’interesse della Comunità approvare tale proroga.

**(4)** Occorre confermare il criterio di ripartizione delle possibilità di pesca tra gli Stati membri previsto dal protocollo in scadenza,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## **Articolo 1**

È approvato, a nome della Comunità, l’accordo in forma di scambio di lettere relativo alla proroga del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall’accordo tra la Comunità economica europea e il governo della Repubblica di Guinea-Bissau sulla pesca al largo della Guinea-Bissau per il periodo dal 16 giugno 2006 al 15 giugno 2007 [^5] .

## **Articolo 2**

**1.** Le possibilità di pesca fissate dal protocollo sono ripartite tra gli Stati membri secondo il seguente criterio: a) pesca di gamberetti: — Italia 1 776 TSL tonnellate di stazza lorda — Spagna 1 421 TSL — Portogallo 1 066 TSL — Grecia 137 TSL b) pesca di pesci/cefalopodi: — Spagna 3 143 TSL — Italia 786 TSL — Grecia 471 TSL c) tonniere con reti a circuizione: — Spagna 20 unità — Francia 19 unità — Italia 1 unità d) pescherecci con lenze e canne e pescherecci con palangari di superficie: — Spagna 21 unità — Francia 5 unità — Portogallo 4 unità.

**2.** Se le domande di licenza degli Stati membri di cui al paragrafo 1 non esauriscono le possibilità di pesca stabilite dal protocollo, la Commissione può prendere in considerazione domande di licenza presentate da qualsiasi altro Stato membro.

## **Articolo 3**

Gli Stati membri le cui navi esercitano attività di pesca nell’ambito del presente accordo notificano alla Commissione i quantitativi di ogni stock catturati nella zona di pesca della Guinea-Bissau secondo le modalità previste dal regolamento (CE) n. 500/2001 della Commissione, del 14 marzo 2001, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio in relazione al controllo delle catture effettuate dai pescherecci comunitari nelle acque di paesi terzi e in alto mare [^6] .

## **Articolo 4**

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell’Unione europea* .

## Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Lussemburgo, addì 10 ottobre 2006. *Per il Consiglio* *Il presidente* H. HEINÄLUOMA

[^1] Non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale.

[^2] [GU L 226 del 29.8.1980, pag. 34](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1980_226_R_TOC) . Accordo modificato da ultimo dal protocollo relativo al periodo dal 16 giugno 2001 al 15 giugno 2006 ( [GU L 19 del 22.1.2002, pag. 35](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2002_019_R_TOC) ).

[^3] [GU L 40 del 12.2.2002, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2002_040_R_TOC) .

[^4] [GU L 127 del 29.4.2004, pag. 25](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2004_127_R_TOC) .

[^5] [GU L 200 del 22.7.2006, pag. 9](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2006_200_R_TOC) .

[^6] [GU L 73 del 15.3.2001, pag. 8](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2001_073_R_TOC) .

[^1]: Non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale.
[^2]: . Accordo modificato da ultimo dal protocollo relativo al periodo dal 16 giugno 2001 al 15 giugno 2006 ().
[^3]: .
[^4]: .
[^5]: .
[^6]: .