# REGOLAMENTO (CE) N. 1515/2006 DEL CONSIGLIO

del 10 ottobre 2006

che abroga il dazio antidumping sulle importazioni di fibre sintetiche di poliesteri in fiocco originarie dell’Australia, dell’India, dell’Indonesia e della Thailandia, chiude i procedimenti relativi a tali importazioni, in seguito a riesami in previsione della scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio e chiude il riesame intermedio parziale a norma dell’articolo 11, paragrafo 3, di tali importazioni originarie della Thailandia

## Preamble

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea [^1] («regolamento di base»), in particolare l’articolo 11, paragrafi 2 e 3,

vista la proposta presentata dalla Commissione dopo aver sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

A. PROCEDURA

**1.** Misure in vigore

**(1)** Nel luglio 2000, con il regolamento (CE) n. 1522/2000 [^2] , il Consiglio ha istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di fibre sintetiche di poliesteri in fiocco («fibre di poliesteri in fiocco» o «FPF») originarie dell’Australia, dell’Indonesia e della Thailandia. L’inchiesta che ha portato all’istituzione di tali misure viene chiamata «inchiesta iniziale 1».

**(2)** Nel dicembre 2000, con il regolamento (CE) n. 2852/2000 [^3] , il Consiglio ha istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di FPF originarie dell'India e della Repubblica di Corea. L’inchiesta che ha portato all’istituzione di tali misure viene chiamata «inchiesta iniziale 2».

**(3)** Le misure istituite dal regolamento (CE) n. 2852/2000 erano dazi *ad valorem* , tranne nel caso delle importazioni di un produttore esportatore indiano il cui impegno era stato accettato con la decisione 2000/818/CE della Commissione [^4] . In seguito a un riesame intermedio relativo al dumping e al pregiudizio, le misure sulle importazioni originarie della Repubblica di Corea sono state modificate e rinnovate per cinque anni dal regolamento (CE) n. 428/2005 del Consiglio [^5] .

**2.** Domande di riesame

**(4)** In seguito alla pubblicazione di due avvisi di imminente scadenza, uno relativo alle misure antidumping applicate alle importazioni di FPF originarie dell’Australia, dell’Indonesia e della Thailandia [^6] e l’altro relativo alle misure antidumping applicate alle importazioni di FPF originarie dell’India [^7] , la Commissione ha ricevuto, il 13 aprile 2005 e il 23 settembre 2005, le richieste di riesaminare tali misure a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base.

**(5)** Le richieste sono state presentate dal Comitato internazionale del rayon e delle fibre sintetiche (CIRFS) per conto di produttori che rappresentano una quota maggioritaria, in questo caso più del 50 %, della produzione comunitaria complessiva di FPF. Esse sono motivate dal fatto che la scadenza delle misure potrebbe comportare la reiterazione del dumping e del pregiudizio nei confronti dell'industria comunitaria.

**(6)** Inoltre, è pervenuta una domanda di riesame intermedio parziale del regolamento (CE) n. 1522/2000 presentata dalla società Tuntex (Thailand) Public Company Limited (di seguito «Tuntex»), produttrice thailandese di FPF soggetta alle misure antidumping in vigore.

**(7)** Nella sua domanda, presentata a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base, la Tuntex ha fornito elementi di prova prima facie a sostegno del fatto che, per quanto la concerne, le circostanze che hanno portato ad adottare le misure sono cambiate e che si tratta di un cambiamento definitivo. La Tuntex ha inoltre fornito prove che dimostrano che se si effettuasse un confronto tra il valore normale basato sui prezzi di costo/prezzi praticati sul mercato interno e i prezzi all'esportazione sul mercato di un paese terzo, il dumping verrebbe ridotto notevolmente rispetto al livello della misura attuale (27,7 %). La Tuntex ha quindi sostenuto che per controbilanciare il dumping non fosse più necessario mantenere le misure al livello attuale, stabilito in base al livello di dumping precedentemente calcolato.

**(8)** Avendo stabilito, dopo aver sentito il comitato consultivo, che esistevano elementi sufficienti per giustificare l'apertura di due riesami a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, e di un riesame, limitato nella portata all’esame del dumping, a norma dell’articolo 11, paragrafo 3 del regolamento di base, la Commissione ha avviato tre riesami con avvisi pubblicati nella *Gazzetta ufficiale dell’Unione europea* [^8] .

**3.** Inchieste

**(9)** La Commissione ha informato ufficialmente dell’avvio dei riesami in previsione della scadenza i produttori dell’Australia, dell’India, dell’Indonesia e della Thailandia, gli importatori, gli utilizzatori e le loro associazioni nella Comunità notoriamente interessati, i rappresentanti dei paesi esportatori in questione, il CIRFS e i produttori comunitari noti. Le parti interessate hanno avuto la possibilità di rendere note le loro osservazioni per iscritto e di chiedere un'audizione entro il termine fissato negli avvisi di apertura.

**(10)** La Commissione ha informato ufficialmente dell'avvio del riesame intermedio parziale la Tuntex e i rappresentanti del paese esportatore. Le parti interessate hanno anche avuto la possibilità di rendere note le loro osservazioni per iscritto e di chiedere un'audizione entro il termine fissato nell'avviso di apertura.

**(11)** Considerato il numero elevato di produttori indiani, indonesiani, thailandesi e comunitari elencati nelle domande di riesame in previsione della scadenza, nonché l’alto numero di importatori comunitari di FPF notoriamente interessati, è stata presa in considerazione l’eventualità di ricorrere ad un campionamento, in conformità all'articolo 17 del regolamento di base. Per consentire alla Commissione di decidere se il campionamento fosse necessario e, in tal caso, di selezionare un campione, ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 2, del regolamento di base, le parti sopra menzionate sono state invitate a manifestarsi entro 15 giorni dall'apertura del riesame e a fornire alla Commissione le informazioni richieste negli avvisi di apertura.

**(12)** In seguito all’esame delle informazioni fornite e in considerazione del numero esiguo di produttori in India, Indonesia e Thailandia che hanno dimostrato la loro disponibilità a cooperare, è stato deciso che il campionamento non era necessario per quanto riguarda i produttori di questi paesi.

**(13)** Nessun importatore ha fornito alla Commissione le informazioni richieste negli avvisi di apertura e quindi il campionamento per gli importatori non è stato necessario. Nessun importatore ha in effetti collaborato ai riesami.

**(14)** Dieci produttori comunitari hanno compilato il formulario di campionamento e si sono impegnati formalmente a collaborare all’inchiesta. Fra queste dieci società ne sono state scelte cinque, rappresentative dell'industria comunitaria in termini di volume di produzione e di vendita di FPF nella Comunità. Questo campione ha costituito il massimo volume rappresentativo di produzione e di vendita di FPF nella Comunità che potesse essere esaminato adeguatamente nel periodo di tempo disponibile.

**(15)** I questionari sono stati quindi inviati ai cinque produttori comunitari inseriti nel campione, ai produttori australiani e a quelli che hanno cooperato al campionamento per il proprio paese, nonché agli utilizzatori noti. I cinque produttori comunitari non inseriti nel campione sono stati invitati a fornire informazioni su alcuni indicatori di pregiudizio e a esprimersi sull’impatto dell’abrogazione o del mantenimento delle misure antidumping.

**(16)** Sono pervenute le risposte di quattro dei cinque produttori comunitari inseriti nel campione (quindi il campione rappresenta il 38 % della produzione e delle vendite comunitarie), di 1 produttore australiano, 3 produttori indiani, 4 produttori indonesiani, 4 produttori tailandesi (2 tra loro collegati) e 8 utilizzatori. Due associazioni di utilizzatori hanno fornito un contributo. Inoltre, 4 dei 5 produttori comunitari non inseriti nel campione hanno fornito le informazioni richieste (quindi i produttori che hanno collaborato rappresentano il 60 % della produzione comunitaria).

**(17)** La Commissione ha raccolto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie per l’analisi e ha effettuato controlli di verifica nelle sedi delle seguenti società:

| a) | Advansa GmbH, Hamm, Germania | Advansa GmbH, Hamm, Germania | Elana, Branch Office of Boryszew S.A., Torun, Polonia | La Seda de Barcelona S.A., El Prat de Llobregat, Spagna | Wellman International Limited, Mullagh, Irlanda; |
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| Advansa GmbH, Hamm, Germania |  |  |  |  |  |
| Elana, Branch Office of Boryszew S.A., Torun, Polonia |  |  |  |  |  |
| La Seda de Barcelona S.A., El Prat de Llobregat, Spagna |  |  |  |  |  |
| Wellman International Limited, Mullagh, Irlanda; |  |  |  |  |  |

**b)** produttori australiani: Leading Synthetics Pty Ltd., Campbellfield;

| c) | Futura Polyesters Limited, Chennai | Futura Polyesters Limited, Chennai | Indo Rama Synthetics (India) Ltd., Nagpur | Reliance Industries Limited, Mumbai; |
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| Futura Polyesters Limited, Chennai |  |  |  |  |
| Indo Rama Synthetics (India) Ltd., Nagpur |  |  |  |  |
| Reliance Industries Limited, Mumbai; |  |  |  |  |

| d) | P.T. Global Fiberindo, Tangerang | P.T. Global Fiberindo, Tangerang | P.T. Indo-Rama Synthetics Tbk., Giacarta | P.T. Panasia Indosyntec Tbk., Bandung | P.T. Susilia Indah Synthetic Fibers Industries, Tangerang; |
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| P.T. Global Fiberindo, Tangerang |  |  |  |  |  |
| P.T. Indo-Rama Synthetics Tbk., Giacarta |  |  |  |  |  |
| P.T. Panasia Indosyntec Tbk., Bandung |  |  |  |  |  |
| P.T. Susilia Indah Synthetic Fibers Industries, Tangerang; |  |  |  |  |  |

| e) | New World Polyester Co., Ltd., Samutprakarn | New World Polyester Co., Ltd., Samutprakarn | Teijin Polyester (Thailand) Limited, Bangkok | Teijin (Thailand) Limited, Bangkok | Tuntex (Thailand) Public Company Limited, Bangkok. |
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| New World Polyester Co., Ltd., Samutprakarn |  |  |  |  |  |
| Teijin Polyester (Thailand) Limited, Bangkok |  |  |  |  |  |
| Teijin (Thailand) Limited, Bangkok |  |  |  |  |  |
| Tuntex (Thailand) Public Company Limited, Bangkok. |  |  |  |  |  |

**(18)** Per quanto riguarda i riesami in previsione della scadenza, l'inchiesta relativa alla continuazione e/o reiterazione del dumping e del pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1 o luglio 2004 e il 30 giugno 2005 («periodo d'inchiesta del riesame» o «PIR»). L'esame delle tendenze significative ai fini della valutazione della probabilità della continuazione o della reiterazione del pregiudizio ha preso in considerazione il periodo compreso tra il 1 o gennaio 2002 e la fine del PIR («periodo considerato»). Il periodo d’inchiesta utilizzato nel riesame intermedio parziale per l’inchiesta sul dumping è uguale al PIR utilizzato nei riesami in previsione della scadenza.

B. PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE

**1.** Prodotto in esame

**(19)** La definizione del prodotto in esame corrisponde a quella usata nelle inchieste iniziali di cui ai considerando 1 e 2.

**(20)** Il prodotto in esame è costituito da fibre sintetiche di poliesteri in fiocco, non cardate né pettinate né altrimenti preparate per la filatura, originarie dell'Australia, dell’India, dell'Indonesia e della Thailandia, attualmente classificabili al codice NC 5503 20 00 . Tale prodotto è comunemente denominato «fibre di poliesteri in fiocco», abbreviato FPF.

**(21)** Si tratta di un materiale di base utilizzato in diverse fasi del processo di fabbricazione dei prodotti tessili. Le FPF sono utilizzate per la filatura, ovvero la fabbricazione di filamenti per la produzione di tessili, dopo essere state eventualmente mescolate con altre fibre come il cotone o la lana, o per le lavorazioni di riempimento, quali l'imbottitura di alcuni prodotti tessili, ad esempio cuscini, sedili per automobili e giacche.

**(22)** Il prodotto è venduto in diverse tipologie di prodotto identificabili con diverse specifiche come denaro o decitex, tenacità, lucentezza e trattamento al silicone. Dal punto di vista della produzione, si può distinguere tra FPF vergini, prodotte direttamente da materie prime, e FPF rigenerate, prodotte da poliesteri riciclati. Infine, la qualità può essere superiore o inferiore.

**(23)** L'inchiesta ha rilevato che tutti i tipi del prodotto in esame definito al considerando 20, presentano, nonostante differenze a livello dei parametri descritti al considerando precedente, le stesse caratteristiche fisiche e chimiche di base e le stesse applicazioni. Pertanto, ai fini dei presenti riesami, tutti i tipi del prodotto in esame sono considerati un unico prodotto.

**2.** Prodotto simile

**(24)** I presenti riesami hanno dimostrato che il prodotto in esame e le FPF prodotte e vendute sui mercati interni dei paesi interessati nonché le FPF prodotte e vendute nella Comunità dai produttori comunitari hanno le stesse caratteristiche fisiche e chimiche di base e le stesse applicazioni. Questi prodotti sono perciò considerati un prodotto simile a norma dell’articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di base.

C. PROBABILITÀ DI UNA CONTINUAZIONE O REITERAZIONE DEL DUMPING

**1.** Osservazioni preliminari

**(25)** Per quanto riguarda i riesami in previsione della scadenza, a norma dell'articolo 11, paragrafo 2 del regolamento di base, è stato esaminato se il dumping fosse attualmente applicato e se la scadenza delle misure comportasse o meno la continuazione o reiterazione del dumping.

**(26)** Durante il PIR le esportazioni di FPF originarie dell’Australia, dell’India, dell’Indonesia e della Thailandia («paesi in questione») verso la Comunità sono state trascurabili. Secondo Eurostat, nel PIR le importazioni dai paesi in questione ammontavano solo a 1 056 t (0,1 % del consumo comunitario), mentre nei periodi delle inchieste iniziali superavano le 69 000 t.

**(27)** Nel PIR le vendite all’esportazione nella Comunità di FPF da parte dei paesi che hanno collaborato sono state nulle o trascurabili e quindi non è stato possibile eseguire calcoli rappresentativi di dumping per stabilire il rischio di una continuazione del dumping.

**(28)** Di conseguenza, per l’analisi del rischio di reiterazione del dumping sono stati presi in considerazione, tra l’altro, i prezzi di esportazione verso altri paesi terzi.

**(29)** Visti i risultati dei riesami in previsione della scadenza sotto riportati, non è stato ritenuto necessario continuare il riesame intermedio richiesto dalla Tuntex.

**2.** Probabilità di reiterazione del dumping in caso di abrogazione delle misure

2.1. Australia

Osservazioni preliminari

**(30)** L’unico produttore di FPF in Australia ha interrotto le esportazioni di FPF verso tutti i mercati, compreso quello comunitario, nel 2003. L’impresa ha investito in una nuova linea di produzione flessibile, presumibilmente per coprire solo una parte regionale del mercato australiano di FPF, principalmente il mercato dello stato di Victoria in cui ha sede.

Rapporto tra il livello dei prezzi nazionale e quello comunitario

**(31)** Dato che nel PIR non sono state effettuate esportazioni verso altri paesi, i prezzi nazionali australiani, che risultavano in perdita ma erano superiori al costo variabile, sono stati confrontati e si sono rivelati notevolmente inferiori al prezzo medio dei produttori comunitari nel PIR. Ciò indica che l’impresa potrebbe avere un incentivo a riprendere le esportazioni verso la Comunità in caso di abrogazione delle misure. Tuttavia, come indicato sotto al considerando 32, l'impresa non ha la capacità di riprendere un volume significativo di esportazioni verso la Comunità.

Capacità produttiva inutilizzata e scorte

**(32)** Sebbene l’utilizzazione delle capacità del produttore australiano non sia stata molto elevata nel PIR, la capacità inutilizzata disponibile costituisce una percentuale esigua del consumo comunitario (nettamente inferiore allo 0,5 %). Anche se tutta questa capacità inutilizzata fosse venduta alla Comunità a prezzi di dumping in seguito all’abrogazione delle misure in vigore, gli effetti sul mercato comunitario sarebbero minimi. Le scorte non sono un indicatore significativo per quanto riguarda le FPF prodotte in Australia, poiché il prodotto è venduto soprattutto su ordinazione dei clienti.

**(33)** Si ricorda infine che l’impresa non esporta FPF verso altri paesi terzi dal 2003, indipendentemente dell’esistenza di una analoga capacità inutilizzata in detto periodo. Si conclude quindi che non esiste il rischio di reiterazione di un volume significativo di esportazioni in dumping dall’Australia verso la Comunità in caso di abrogazione delle misure vigenti.

2.2. India

Osservazioni preliminari

**(34)** Hanno collaborato all'inchiesta tre produttori indiani di FPF, due dei quali hanno effettuato modeste vendite all’esportazione nella Comunità nel PIR, mentre il terzo non ha esportato verso la Comunità. Va notato che uno dei produttori che hanno collaborato aveva tre imprese collegate produttrici di FPF in India. Questi produttori collegati non sono stati però indagati separatamente, poiché nel PIR solo uno di loro ha effettuato alcune vendite dirette di FPF, molto limitate e tutte sul mercato interno.

**(35)** Durante il PIR in India esisteva almeno un piccolo produttore di FPF che non ha collaborato all’inchiesta. Per questo/i produttore/i non cooperante/i, sono state analizzate le informazioni disponibili di Eurostat e di altre fonti. In base ad esse è risultato che nel PIR anche le esportazioni indiane di FPF verso la Comunità dei produttori non cooperanti erano trascurabili. Tuttavia, per le imprese che non hanno collaborato non erano disponibili informazioni affidabili riguardanti la capacità e il volume di produzione, le scorte e le vendite. In questo contesto e in assenza di prove contrarie, i risultati per qualsiasi impresa non cooperante sono stati considerati in linea con quelli stabiliti per le imprese cooperanti.

**(36)** Poiché le esportazioni verso la Comunità non erano sufficienti per un’analisi del dumping rappresentativa nel PIR e per valutare il rischio di reiterazione del dumping in caso di abrogazione delle misure, sono stati analizzati i prezzi praticati dai produttori cooperanti sugli altri mercati di esportazione, la loro capacità produttiva e le scorte. L’analisi si è basata sulle informazioni fornite dai produttori cooperanti menzionati al considerando 17.

Rapporto tra i prezzi di esportazione verso i paesi terzi e il livello dei prezzi in India

**(37)** In base ai dati dei tre produttori indiani che hanno collaborato è emerso che i prezzi di esportazione verso i paesi terzi erano inferiori a quelli praticati in India. L’inchiesta ha rilevato infatti che la differenza di prezzo variava in generale tra il 15 % e il 27 % nel PIR. Ciò può indicare il rischio di reiterazione del dumping sulle esportazioni verso la Comunità in caso di abrogazione delle misure.

Rapporto tra i prezzi di esportazione verso i paesi terzi e il livello dei prezzi nella Comunità

**(38)** È stato constatato che nel PIR i prezzi di vendita praticati dai produttori comunitari all’interno della Comunità erano in media notevolmente superiori ai prezzi di esportazione dei produttori indiani cooperanti verso altri paesi terzi. Questo può indicare che il livello prevalente dei prezzi del prodotto in esame sul mercato comunitario potrebbe rendere quest'ultimo particolarmente attraente per gli esportatori indiani. Si ritiene pertanto che, in caso di abrogazione delle misure in vigore, esisterebbe un interesse economico a deviare le esportazioni da paesi non UE al più redditizio mercato comunitario. Tuttavia, poiché i prezzi praticati nella Comunità sono notevolmente superiori ai prezzi di esportazione verso i paesi terzi, è improbabile che si effettuino esportazioni verso la Comunità a prezzi di dumping in caso di abrogazione delle misure.

Capacità produttiva inutilizzata e scorte

**(39)** Durante il PIR le tre imprese indiane che hanno collaborato all’inchiesta non disponevano di notevoli capacità inutilizzate. Due di questi importanti produttori hanno però già effettuato considerevoli investimenti nella produzione di FPF, che determinerà un aumento aggregato della loro capacità produttiva annuale di 361 000 t nel 2007. Questi investimenti si baserebbero sugli sviluppi del mercato indiano di FPF, che secondo le loro previsioni avrà una forte crescita quest’anno e nel prossimo futuro. Secondo le informazioni disponibili, il mercato indiano di FPF ha attualmente una dimensione di circa 610 000 t l’anno e va notato che l’aumento suddetto della capacità produttiva rappresenta più del 50 % della capacità produttiva totale dei tre produttori indiani che hanno collaborato nel PIR. Inoltre, secondo le informazioni disponibili, al momento dell’inchiesta esisteva almeno un nuovo produttore di FPF in India in fase d’avvio della produzione per questo prodotto. D’altra parte, il maggiore produttore indiano ha acquisito recentemente un produttore comunitario che non ha collaborato all’inchiesta. Quindi l’esportatore indiano può non avere alcun interesse ad esportare quantità significative di FPF nella Comunità in futuro. I dati dei produttori che hanno collaborato indicano inoltre che le loro vendite sul mercato interno sono aumentate durante il periodo considerato e che continueranno ad aumentare in futuro. Le nuove capacità risponderanno quindi alla crescente domanda interna anche se non è escluso che possa verificarsi talvolta qualche eccesso di capacità.

**(40)** I livelli delle scorte dei tre produttori indiani non hanno subito alcun cambiamento rilevante nel periodo considerato. Va notato tuttavia che le scorte non possono essere considerate un indicatore significativo nel caso dell’India, poiché uno dei produttori cooperanti basa la sua produzione sulle ordinazioni dei clienti e un altro produce notevoli quantità di FPF per uso vincolato.

**(41)** In generale si ritiene che non sussista il rischio di ripresa di quantità considerevoli di esportazioni verso la Comunità e che, anche se una parte delle nuove capacità produttive dell’India finisse nella Comunità in caso di abrogazione delle misure, è improbabile che queste esportazioni vengano effettuate a prezzi di dumping (cfr. il considerando 38).

2.3. Indonesia

Osservazioni preliminari

**(42)** All’indagine hanno collaborato quattro produttori di FPF indonesiani, nessuno dei quali aveva imprese collegate che producessero FPF in Indonesia. Tre di loro hanno effettuato alcune modeste vendite all’esportazione nella Comunità nel PIR, mentre il quarto non ha esportato verso la Comunità.

**(43)** Durante il PIR esistevano almeno cinque produttori attivi di FPF in Indonesia che non hanno collaborato all’inchiesta. Per questi produttori non cooperanti, sono state analizzate le informazioni disponibili di Eurostat e di altre fonti. In base ad esse è risultato che nel PIR anche le esportazioni indonesiane di FPF verso la Comunità dei produttori indonesiani non cooperanti erano trascurabili. Per le imprese che non hanno collaborato non erano disponibili informazioni affidabili riguardanti la capacità e il volume di produzione, le scorte e le vendite. In questo contesto e in assenza di prove contrarie, i risultati per qualsiasi impresa non cooperante sono stati considerati in linea con quelli stabiliti per le imprese cooperanti. La valutazione del rischio di reiterazione del dumping in caso di abrogazione delle misure si è quindi basata sulle informazioni disponibili, ovvero sulle informazioni fornite dai produttori cooperanti menzionati al considerando 17.

**(44)** Per stabilire il rischio di reiterazione del dumping in caso di abrogazione delle misure, sono stati esaminati anche i prezzi praticati dai produttori cooperanti sugli altri mercati di esportazione nonché la capacità produttiva e le scorte degli esportatori.

Rapporto tra i prezzi di esportazione verso i paesi terzi e il livello dei prezzi in Indonesia

**(45)** Per uno dei quattro produttori indonesiani non cooperanti non sono stati trovati dati sui prezzi di esportazione perché l'impresa non ha esportato FPF per tutto il PIR. Secondo i dati relativi agli altri tre produttori, per due di loro i prezzi di esportazione verso i paesi terzi erano in genere leggermente inferiori ai prezzi praticati sul mercato interno in Indonesia. L’inchiesta ha in effetti rilevato che la differenza di prezzo era in media del 4 % circa nel PIR. Per il terzo produttore, i prezzi di esportazione verso i paesi terzi sono risultati in generale leggermente superiori ai prezzi del mercato interno indonesiano. Ciò non indica il rischio di reiterazione del dumping sulle esportazioni verso la Comunità in caso di abrogazione delle misure.

Rapporto tra i prezzi di esportazione verso i paesi terzi e il livello dei prezzi nella Comunità

**(46)** Nel PIR è stato constatato che i prezzi di vendita praticati dai produttori comunitari all’interno della Comunità erano in media notevolmente superiori ai prezzi di esportazione verso i paesi terzi dei produttori indonesiani che hanno collaborato. Questo può indicare che il livello prevalente dei prezzi del prodotto in esame sul mercato comunitario potrebbe rendere quest’ultimo attraente per gli esportatori indonesiani. Si ritiene pertanto che, in caso di abrogazione delle misure, esisterebbe un interesse economico a deviare le esportazioni da paesi non UE al più redditizio mercato comunitario. Tuttavia, poiché i prezzi praticati nella Comunità sono notevolmente superiori ai prezzi di esportazione verso i paesi terzi, è improbabile che si effettuino esportazioni verso la Comunità a prezzi di dumping in caso di abrogazione delle misure.

Capacità produttiva inutilizzata e scorte

**(47)** Nel PIR non esisteva uno schema uniforme per quanto riguarda l’utilizzazione delle capacità dei produttori indonesiani che hanno collaborato. Mentre alcune imprese hanno potuto utilizzare quasi tutte le rispettive capacità installate, altre disponevano di una notevole capacità produttiva inutilizzata. In generale questa capacità inutilizzata era però inferiore al 20 % della loro capacità totale. Non è risultato che nessuna impresa indonesiana cooperante avesse in programma investimenti significativi per una futura espansione della capacità produttiva di FPF. Per quanto riguarda l’utilizzazione delle capacità dei produttori indonesiani che non hanno collaborato, la capacità inutilizzata è stata stimata in base alle informazioni fornite dalle imprese cooperanti e dall’associazione indonesiana dei produttori di FPF. Secondo tali informazioni, la capacità installata dei produttori che hanno collaborato costituisce meno della metà della capacità totale per la produzione di FPF in Indonesia. In base a ciò si ritiene che la capacità produttiva inutilizzata esistente in Indonesia si aggiri al massimo sulle 90 000 t. Inoltre, i dati dei produttori che hanno collaborato indicano che le vendite globali sul mercato interno sono aumentate durante il periodo considerato e che continueranno ad aumentare in futuro. È quindi probabile che la capacità inutilizzata dell’Indonesia venga utilizzata per le vendite sul mercato interno piuttosto che per le esportazioni verso la Comunità.

**(48)** I livelli delle scorte dei quattro produttori indonesiani non hanno subito alcun cambiamento sostanziale nel periodo considerato. Va notato tuttavia che le scorte non possono essere considerate un indicatore significativo, poiché la produzione di FPF si basa soprattutto sulle ordinazioni dei clienti e/o è destinata a un uso vincolato.

**(49)** In generale si ritiene che non esista il rischio di ripresa di esportazioni significative verso la Comunità e che, anche se una parte della capacità produttiva inutilizzata dell’Indonesia finisse nella Comunità in caso di abrogazione delle misure, sia piuttosto improbabile che queste esportazioni vengano effettuate a prezzi di dumping, per le ragioni indicate ai considerando 45 e 46.

2.4. Thailandia

Osservazioni preliminari

**(50)** In Thailandia la Commissione conosce otto produttori di FPF, quattro dei quali hanno collaborato all’attuale inchiesta. Solo uno di questi ha esportato una modesta quantità di FPF nella Comunità nel PIR.

**(51)** Le informazioni relative alle scorte e alle vendite su mercati diversi da quelli comunitari riguardano solo i produttori cooperanti. È stato possibile però ottenere dati sulla capacità produttiva thailandese dall’associazione dei fabbricanti di fibre sintetiche della Thailandia (Thai Synthetic Fiber Manufacturer’s Association) e giungere così ad una stima del volume di produzione di tutti i produttori thailandesi. La stima si basa sull’ipotesi che l’utilizzazione delle capacità dei produttori non cooperanti sia simile a quella dei produttori cooperanti. In questo contesto e in assenza di prove contrarie, i risultati per le imprese che non hanno collaborato sono stati considerati in linea con quelli stabiliti per le imprese cooperanti.

**(52)** Per stabilire il rischio di reiterazione del dumping in caso di abrogazione delle misure, sono stati esaminati i prezzi praticati dai produttori cooperanti sui mercati di esportazione non comunitari, nonché la capacità produttiva thailandese e le scorte dei produttori cooperanti.

**(53)** Secondo Eurostat, nel PIR i volumi delle importazioni originarie della Thailandia sono stati trascurabili.

Rapporto tra i prezzi di esportazione verso i paesi terzi e il livello dei prezzi in Thailandia

**(54)** Secondo i dati forniti dai quattro produttori che hanno collaborato, le vendite a paesi terzi sono state effettuate a prezzi inferiori a quelli praticati sul mercato interno o inferiori al costo di produzione, con differenze tra il 10 % e il 15 %. Ciò può indicare il rischio di reiterazione del dumping sulle esportazioni verso la Comunità in caso di abrogazione delle misure.

Rapporto tra i prezzi di esportazione verso i paesi terzi e il livello dei prezzi nella Comunità

**(55)** Poiché i prezzi di esportazione verso i paesi terzi praticati dai produttori thailandesi che hanno collaborato erano in media notevolmente inferiori ai prezzi di vendita praticati nella Comunità dai produttori comunitari, il livello prevalente dei prezzi delle FPF registrato sul mercato comunitario potrebbe rendere quest’ultimo attraente per i produttori thailandesi in caso di abrogazione delle misure antidumping. Si ritiene pertanto che, in caso di abrogazione delle misure in vigore, esisterebbe un interesse economico a deviare le esportazioni dai paesi terzi al più redditizio mercato comunitario. Tuttavia, poiché i prezzi praticati nella Comunità sono notevolmente superiori ai prezzi di esportazione verso i paesi terzi, è improbabile che si effettuino esportazioni verso la Comunità a prezzi di dumping in caso di abrogazione delle misure.

Capacità produttiva inutilizzata e scorte

**(56)** L’utilizzazione delle capacità dei produttori che hanno collaborato è stata piuttosto elevata nel periodo considerato, aggirandosi in media sul 92 %. Con questo livello di utilizzazione delle capacità e supponendo che i produttori che non hanno collaborato abbiano un livello simile di utilizzazione delle capacità, nel PIR i produttori thailandesi avevano una capacità inutilizzata inferiore a 50 000 t. Sebbene questa capacità possa essere utilizzata in parte per riprendere le esportazioni verso la Comunità in caso di abrogazione delle misure, vista la quota cospicua di vendite sul mercato interno e il gran numero di mercati d’esportazione riforniti dai produttori cooperanti, è improbabile che volumi significativi di FPF possano finire sul mercato comunitario.

**(57)** Le scorte non sono un indicatore significativo per quanto riguarda le FPF prodotte in Thailandia. La produzione si basa soprattutto sulle ordinazioni dei clienti e quindi le scorte sono costituite principalmente da FPF destinate ad essere spedite ad acquirenti già noti.

**(58)** In generale si ritiene che non esista il rischio di ripresa di quantità significative di esportazioni verso la Comunità e che, anche se una parte della capacità produttiva inutilizzata in Thailandia finisse nella Comunità in caso di abrogazione delle misure, è piuttosto improbabile che queste esportazioni siano effettuate a prezzi di dumping, per le ragioni indicate al considerando 55.

2.5. Conclusioni

**(59)** Per valutare il rischio di reiterazione del dumping in caso di abrogazione delle misure, sono state analizzate le capacità inutilizzate, le scorte non utilizzate e le politiche dei prezzi e delle esportazioni nei vari mercati.

**(60)** La valutazione ha rivelato che, anche se in Australia, India, Indonesia e Thailandia esistono capacità produttive inutilizzate che potrebbero determinare la ripresa delle esportazioni verso la Comunità in caso di scadenza delle misure, non vi è motivo di ritenere che queste esportazioni avranno un volume considerevole e, soprattutto, non è probabile che siano effettuate a prezzi di dumping come è risultato dalle inchieste iniziali.

**(61)** Di conseguenza, poiché non vi è alcun rischio di reiterazione di esportazioni in dumping dai paesi interessati in grado di recare pregiudizio, non è necessario analizzare il rischio di reiterazione del pregiudizio e l’interesse della Comunità. Pertanto, occorre abrogare le misure sulle importazioni di FPF originarie dell’Australia, dell’India, dell’Indonesia e della Thailandia e chiudere i procedimenti.

D. RIESAME INTERMEDIO PARZIALE CONCERNENTE LA THAILANDIA

**(62)** Poiché, conformemente al precedente considerando, occorre abrogare le misure nei confronti della Thailandia e chiudere i procedimenti, è necessario concludere anche il riesame intermedio parziale concernente la Tuntex.

E. COMUNICAZIONE

**(63)** Le parti interessate sono state informate riguardo ai fatti essenziali e alle considerazioni in base a cui si è proposta l’abrogazione delle misure esistenti nei confronti dell'Australia, dell’India, dell’Indonesia e della Thailandia e la chiusura dei procedimenti. Tutte le parti hanno avuto la possibilità di presentare osservazioni. I produttori dei paesi interessati e gli utilizzatori della Comunità hanno aderito alle conclusioni sopraindicate. Nonostante l’opposizione del CIRFS e di alcuni produttori comunitari, in generale le osservazioni presentate non erano tali da cambiare le conclusioni.

**(64)** Il CIRFS e alcuni produttori comunitari hanno sostenuto che i risultati della Commissione sulla capacità inutilizzata e sul dumping indicavano chiaramente il rischio di reiterazione del dumping pregiudizievole.

**(65)** Per quanto riguarda l’unico produttore australiano, essi hanno rilevato che non è stato spiegato se la capacità di produzione precedentemente utilizzata per le esportazioni verso la Comunità sia ancora disponibile e, in caso affermativo, se sia probabile che venga riutilizzata in caso di scadenza dei dazi. Essi hanno sottolineato che le vendite sul mercato interno avvenivano al di sotto del valore normale e che, considerando che nell’inchiesta iniziale e in un’inchiesta sul PET, prodotto strettamente associato alle FPF, era stato constatato il dumping pregiudizievole sulle esportazioni verso la Comunità, occorrerebbe concludere che sussiste un rischio di reiterazione del dumping pregiudizievole.

**(66)** Il CIRFS e alcuni produttori comunitari ritengono che un aumento della capacità di due importanti produttori indiani nell’ordine di 361 000 t nel 2007 e l’esistenza di almeno un nuovo produttore di FPF in fase di avvio con una capacità stimata di 180 000 t indichino che la capacità indiana globale supererà la domanda interna di FPF di oltre 300 000 t entro il 2010. Questo fatto, insieme a margini di dumping tra il 15 % e il 27 % sulle esportazioni verso i paesi terzi nel PIR e al fatto che la Commissione stessa abbia ammesso che il livello dei prezzi predominante sul mercato comunitario potrebbe rendere quest’ultimo attraente per i produttori indiani, dimostra che esiste indubbiamente il rischio di reiterazione del dumping pregiudizievole in caso di abrogazione delle misure.

**(67)** Per quanto riguarda l’Indonesia, essi hanno sottolineato che la Commissione trae conclusioni solo dall’analisi dei quattro produttori che hanno collaborato, mentre il mercato e la situazione finanziaria dei produttori che non hanno collaborato, che secondo le stime della Commissione dispongono di più della metà della capacità installata totale dell'Indonesia, sono molto più preoccupanti. Essi hanno rilevato inoltre che esistono 140 000 t di capacità inutilizzata, vale a dire 50 000 t in più rispetto alla stima della Commissione, e che vi sarà un eccesso di capacità superiore a 100 000 t ancora per alcuni anni. Anche le 90 000 t di capacità inutilizzata stimata dalla Commissione rendono probabile che i produttori indonesiani, che hanno già contatti commerciali nella Comunità per le vendite di filati di poliesteri, aumentino considerevolmente le loro esportazioni verso la Comunità in caso di abrogazione delle misure. Poiché i loro margini sulle esportazioni verso i paesi terzi sono ancora superiori ai livelli minimi, le importazioni originarie dell’Indonesia sarebbero effettuate a prezzi di dumping pregiudizievoli.

**(68)** Il CIRFS e alcuni produttori comunitari hanno notato che i margini di dumping tra il 10 % e il 15 % sulle esportazioni verso i paesi terzi dei produttori thailandesi che hanno collaborato, la notevole capacità inutilizzata e il fatto che i produttori thailandesi di FPF esportino già filati tessili di poliesteri nella Comunità indicano chiaramente il rischio di una rapida reiterazione del dumping sulle importazioni provenienti dalla Thailandia in caso di abrogazione delle misure.

**(69)** Essi hanno sostenuto inoltre che paesi come la Cina, l’India e il Vietnam, che fino a poco tempo fa erano importatori netti di FPF ed importanti mercati di esportazione per i paesi interessati, hanno installato capacità tali che fra poco saranno esportatori netti e quindi accentueranno la pressione sui paesi interessati a riprendere l’esportazione di quantità significative verso la Comunità a prezzi di dumping pregiudizievoli.

**(70)** Infine, un produttore comunitario ha sottolineato l’importanza strategica delle industrie di riciclo a monte, che potrebbero risentire del ridimensionamento o della cessazione di attività dei produttori comunitari di FPF.

**(71)** In un riesame in previsione della scadenza le conclusioni sul rischio di continuazione o reiterazione del dumping e del pregiudizio sono di ordine probabilistico e quindi comportano un elemento di valutazione. Globalmente, i fatti concernenti la capacità e l’utilizzazione delle capacità nei paesi interessati indicati nell’inchiesta non sono stati contestati. Il CIRFS ed alcuni produttori comunitari hanno semplicemente espresso una previsione diversa circa il rischio di reiterazione delle esportazioni di FPF in dumping verso la Comunità per i paesi interessati. Essi hanno cercato di comprovare le previsioni con riferimenti a prodotti diversi dalle FPF. Il fatto che alcuni produttori dei paesi interessati esportino altri prodotti verso la Comunità non indica però di per sé il rischio di una ripresa di esportazioni significative di FPF in dumping verso la Comunità in caso di abrogazione delle misure.

**(72)** Nel caso in esame il fatto che nel PIR la differenza di prezzo tra le esportazioni dall’India, dall’Indonesia e dalla Thailandia verso paesi terzi e le loro vendite sul mercato interno sia risultata notevolmente più bassa di quella constatata nell’inchiesta iniziale sulle loro esportazioni verso la Comunità, indica che la situazione dei prezzi sui mercati è cambiata. Inoltre, il fatto che i prezzi nella Comunità siano molto più alti dei prezzi di vendita nei paesi terzi, indica che tali differenze di prezzo possono anche essere inferiori, se non negative, in caso di una ripresa di esportazioni significative da questi tre paesi verso la Comunità. Pertanto, nelle circostanze attuali non si prevede che le esportazioni da questi paesi verso la Comunità possano essere oggetto di dumping. Si ricorda che nel PIR non è stata effettuata alcuna esportazione dall’Australia e quindi tali constatazioni non valgono per questo paese.

**(73)** In India, Indonesia e Thailandia, inoltre, l’utilizzazione della capacità era generalmente alta, i mercati interni importanti e in alcuni casi in rapida crescita. In India il 90 % delle vendite dei produttori cooperanti è stato effettuato sul mercato interno nel PIR. In Indonesia, lo stesso dato era dell'80 %. In Thailandia questa quota si aggirava attorno al 40 % e la capacità inutilizzata stimata era piuttosto bassa e comunque notevolmente inferiore a quella dell’India e dell’Indonesia. Non sono stati presentati dati che indicassero una diversa situazione dei produttori che non hanno collaborato in questi paesi. Per quanto riguarda l’Australia, non vi sono indicazioni che in caso di abrogazione delle misure la capacità precedente dell'unico produttore possa essere reinstallata facilmente e utilizzata per riprendere le esportazioni verso la Comunità. Come già detto, la capacità esistente in Australia, anche se utilizzata interamente per le esportazioni verso la Comunità, non raggiungerebbe una quota superiore alla soglia minima dell’1 % del mercato comunitario. Si ritiene pertanto che non esistano indicazioni che le capacità inutilizzate possano essere utilizzate per riprendere esportazioni significative verso la Comunità in caso di abrogazione delle misure.

**(74)** Per quanto riguarda la tesi che taluni paesi terzi dispongano di nuove capacità e possano ridurre o persino cessare le importazioni in futuro, con conseguenti maggiori capacità inutilizzate per le esportazioni verso la Comunità, va notato che non vi sono indicazioni che la domanda di FPF in rapida crescita a livello mondiale cessi in un prossimo futuro. A tale riguardo, va notato inoltre che la capacità esistente nella Comunità ha potuto coprire al massimo il 60 % della crescente domanda comunitaria nel PIR. Di conseguenza, non si prevede una situazione imminente di eccesso di capacità a livello mondiale né che detta situazione potrebbe avere effetti significativi sul mercato comunitario.

**(75)** Infine, le industrie del riciclo a monte potrebbero effettivamente risentire del ridimensionamento o della cessazione di attività dei produttori comunitari di FPF, poiché sono i maggiori consumatori di scaglie di bottiglie. Tuttavia, questa considerazione è irrilevante per determinare il rischio di ripresa delle esportazioni in dumping dai paesi interessati. Si ritiene quindi che le osservazioni del CIRFS e di alcuni produttori comunitari non possano modificare la conclusione che non sussiste alcun rischio di ripresa di esportazioni significative in dumping verso la Comunità dai paesi interessati e che pertanto occorre abrogare le misure e chiudere i procedimenti,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## **Articolo 1**

Le misure antidumping sulle importazioni di fibre sintetiche di poliesteri in fiocco, non cardate né pettinate né altrimenti preparate per la filatura, originarie dell’Australia, dell’India, dell’Indonesia e della Thailandia imposte dai regolamenti (CE) n. 1522/2000 e (CE) n. 2852/2000 sono abrogate e i procedimenti concernenti tali importazioni sono chiusi.

## **Articolo 2**

Il riesame intermedio parziale delle misure antidumping applicabili alle importazioni di fibre sintetiche di poliesteri in fiocco, non cardate né pettinate né altrimenti preparate per la filatura, originarie della Thailandia è chiuso.

## **Articolo 3**

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* .

## Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Lussemburgo, addì 10 ottobre 2006. *Per il Consiglio* *Il presidente* H. HEINÄLUOMA

[^1] [GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1996_056_R_TOC) . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2117/2005 ( [GU L 340 del 23.12.2005, pag. 17](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2005_340_R_TOC) ).

[^2] [GU L 175 del 14.7.2000, pag. 10](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2000_175_R_TOC) .

[^3] [GU L 332 del 28.12.2000, pag. 17](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2000_332_R_TOC) .

[^4] [GU L 332 del 28.12.2000, pag. 116](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2000_332_R_TOC) .

[^5] [GU L 71 del 17.3.2005, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2005_071_R_TOC) . Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1333/2005 ( [GU L 211 del 13.8.2005, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2005_211_R_TOC) ).

[^6] [GU C 261 del 23.10.2004, pag. 2](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOC_2004_261_R_TOC) .

[^7] [GU C 130 del 27.5.2005, pag. 8](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOC_2005_130_R_TOC) .

[^8] [GU C 174 del 14.7.2005, pag. 15](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOC_2005_174_R_TOC) ; [GU C 307 del 3.12.2005, pag. 2](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOC_2005_307_R_TOC) ; [GU C 323 del 20.12.2005, pag. 21](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOC_2005_323_R_TOC) .

[^1]: . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2117/2005 ().
[^2]: .
[^3]: .
[^4]: .
[^5]: . Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1333/2005 ().
[^6]: .
[^7]: .
[^8]: ; ; .