# REGOLAMENTO (CE) N. 1540/2006 DELLA COMMISSIONE

del 13 ottobre 2006

recante autorizzazione per il 2006 al pagamento di anticipi su alcuni pagamenti diretti istituiti dal regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio

## Preamble

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori e che modifica i regolamenti (CEE) n. 2019/93, (CE) n. 1452/2001, (CE) n. 1453/2001, (CE) n. 1454/2001, (CE) n. 1868/94, (CE) n. 1251/1999, (CE) n. 1254/1999, (CE) n. 1673/2000, (CEE) n. 2358/71 e (CE) n. 2529/2001 [^1] , in particolare l'articolo 28, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

**(1)** A norma dell’articolo 28, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1782/2003, i pagamenti nell'ambito dei regimi di sostegno elencati nell'allegato I sono effettuati una volta l'anno, tra il 1 o dicembre e il 30 giugno dell'anno civile successivo.

**(2)** Gli Stati membri incontrano difficoltà di vario tipo, a volte persistenti, nel mettere a punto le misure applicative dei regimi di sostegno istituiti dal regolamento (CE) n. 1782/2003. L’inserimento dei regimi per l’olio di oliva e per lo zucchero nel regime di pagamento unico nel 2006 ha creato ulteriori difficoltà agli Stati membri che avevano introdotto tale regime di aiuto l’anno precedente.

**(3)** È pertanto opportuno, come misura eccezionale per il 2006, autorizzare gli Stati membri, in conformità dell’articolo 28, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (CE) n. 1782/2003, a prevedere anticipi per i pagamenti elencati nell’allegato I del medesimo regolamento. Il pagamento degli anticipi potrà avvenire solo dopo che saranno stati effettuati i controlli amministrativi e i controlli in loco previsti dal regolamento (CE) n. 796/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004, recante modalità di applicazione della condizionalità, della modulazione e del sistema integrato di gestione e di controllo di cui al regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori [^2] .

**(4)** Nel 2006 gli agricoltori hanno dovuto far fronte a difficili condizioni atmosferiche, soprattutto nel corso dell’estate. La necessità di adattarsi a tali condizioni insieme agli effetti del passaggio dai regimi di aiuto accoppiato al regime di pagamento unico può comportare per gli agricoltori l’insorgere di difficoltà finanziarie e/o di problemi di liquidità. È pertanto opportuno autorizzare gli Stati membri, a norma dell’articolo 28, paragrafo 3, lettera c), del regolamento (CE) n. 1782/2003, a versare anticipi. Il calendario e l’importo degli anticipi da versare agli agricoltori deve essere compatibile con le disposizioni regolamentari in materia finanziaria. Gli anticipi devono essere pertanto versati a decorrere dal 16 ottobre 2006 e l’importo massimo degli anticipi da versare anteriormente al 1 o dicembre 2006 deve essere limitato al 50 % dei pagamenti dovuti agli agricoltori.

**(5)** Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i pagamenti diretti,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## **Articolo 1**

**1.** Per l’anno 2006 gli Stati membri sono autorizzati a versare agli agricoltori, a decorrere dal 16 ottobre 2006, un anticipo dei pagamenti nell’ambito dei regimi di sostegno elencati nell'allegato I del regolamento (CE) n. 1782/2003.

**2.** L’anticipo di cui al paragrafo 1 può essere versato unicamente nei limiti di un importo la cui ammissibilità sia già stata accertata mediante controlli effettuati a norma del regolamento (CE) n. 796/2004 e qualora non vi sia rischio che l’importo complessivo dei pagamenti, ancora da determinare, sia inferiore all’ammontare dell’anticipo.

**3.** I pagamenti di cui al paragrafo 1, effettuati anteriormente al 1 o dicembre 2006, non superano il 50 % dell’importo di cui al paragrafo 2.

## **Articolo 2**

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* .

## Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 13 ottobre 2006. *Per la Commissione* Mariann FISCHER BOEL *Membro della Commissione*

[^1] [GU L 270 del 21.10.2003, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2003_270_R_TOC) . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1405/2006 ( [GU L 265 del 26.9.2006, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2006_265_R_TOC) ).

[^2] [GU L 141 del 30.4.2004, pag. 18](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2004_141_R_TOC) . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 659/2006 ( [GU L 116 del 29.4.2006, pag. 20](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2006_116_R_TOC) ).

[^1]: . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1405/2006 ().
[^2]: . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 659/2006 ().