# REGOLAMENTO (CE) N. 1557/2006 DELLA COMMISSIONE

del 18 ottobre 2006

recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1952/2005 del Consiglio per quanto riguarda la registrazione dei contratti e le comunicazioni dei dati nel settore del luppolo

## Preamble

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1952/2005 del Consiglio, del 23 novembre 2005, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore del luppolo e che abroga i regolamenti (CEE) n. 1696/71, (CEE) n. 1037/72, (CEE) n. 879/73 e (CEE) n. 1981/82 [^1] , in particolare l’articolo 17, quarto e quinto trattino,

considerando quanto segue:

**(1)** In seguito all’adozione del regolamento (CE) n. 1952/2005, è opportuno, a fini di chiarezza e razionalità, abrogare il regolamento (CEE) n. 776/73 della Commissione, del 20 marzo 1973, relativo alla registrazione dei contratti e alle comunicazioni dei dati nel settore del luppolo [^2] , e sostituirlo con un nuovo testo.

**(2)** L’articolo 14 del regolamento (CE) n. 1952/2005 prevede la registrazione di ogni contratto per la fornitura di luppolo prodotto nella Comunità concluso tra, da una parte, un produttore o produttori associati e, dall’altra, un acquirente. Occorre pertanto stabilire le modalità di questa registrazione.

**(3)** Le consegne effettuate in virtù di contratti stipulati in anticipo, di cui all’articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1952/2005, possono non corrispondere alle disposizioni convenute, segnatamente per quanto concerne il quantitativo. Per ottenere informazioni esatte sullo smercio del luppolo, è quindi necessario registrare anche tali consegne.

**(4)** Al fine di facilitare la registrazione dei contratti stipulati in anticipo, è utile prevedere che siano conclusi per iscritto e comunicati all’organismo designato da ogni Stato membro.

**(5)** In mancanza di altri documenti giustificativi, è opportuno effettuare la registrazione dei contratti diversi da quelli conclusi in anticipo sulla base di duplicati delle fatture quietanzate concernenti le consegne eseguite.

**(6)** L’articolo 15 del regolamento (CE) n. 1952/2005 prevede che gli Stati membri e la Commissione si comunichino reciprocamente i dati necessari all’applicazione di detto regolamento. Occorre prevedere le modalità relative a queste comunicazioni.

**(7)** Poiché in Irlanda non esiste più produzione di luppolo, occorre, a fini di chiarezza e di razionalità, abrogare il regolamento (CEE) n. 1375/75 della Commissione, del 29 maggio 1975, relativo alle condizioni per il riconoscimento delle associazioni di produttori del luppolo in Irlanda [^3] .

**(8)** Le misure previste nel presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il luppolo,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## **Articolo 1**

La registrazione di cui all’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1952/2005 riguarda soltanto i contratti relativi al luppolo raccolto sul territorio dello Stato membro interessato.

## **Articolo 2**

L’organismo designato dallo Stato membro conformemente all’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1952/2005 procede alla registrazione di tutte le consegne effettuate, distinguendo i contratti stipulati in anticipo, previsti all’articolo 14, paragrafo 2, di detto regolamento, dagli altri contratti.

## **Articolo 3**

I contratti stipulati in anticipo sono redatti per iscritto. Un esemplare di ciascun contratto stipulato in anticipo è trasmesso dal produttore o dall’associazione di produttori riconosciuta all’organismo di cui all’articolo 2, entro un mese dalla sua conclusione.

## **Articolo 4**

La registrazione dei contratti diversi da quelli conclusi in anticipo è effettuata sulla base di un duplicato della fattura quietanzata che deve essere trasmessa dal venditore all’organismo di cui all’articolo 2.

Il venditore può trasmettere i duplicati man mano che le consegne sono effettuate o in una sola volta, ma comunque entro il 15 marzo.

## **Articolo 5**

Le informazioni di cui all’allegato sono trasmesse per ogni raccolto dagli Stati membri alla Commissione, per via elettronica, entro e non oltre il 15 aprile dell’anno successivo all’anno del raccolto di cui trattasi.

## **Articolo 6**

I regolamenti (CEE) n. 776/73 e (CEE) n. 1375/75 sono abrogati.

## **Articolo 7**

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell’Unione europea* .

## Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 18 ottobre 2006. *Per la Commissione* Mariann FISCHER BOEL *Membro della Commissione*

[^1] [GU L 317 del 3.12.2005, pag. 29](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2005_317_R_TOC) .

[^2] [GU L 74 del 22.3.1973, pag. 14](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1973_074_R_TOC) . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1516/77 ( [GU L 169 del 7.7.1977, pag. 12](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1977_169_R_TOC) ).

[^3] [GU L 139 del 30.5.1975, pag. 27](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1975_139_R_TOC) .

LUPPOLO: contratti stipulati in anticipo e bilancio del raccolto

Informazioni da comunicare alla Commissione entro e non oltre il 15 aprile dell’anno successivo all’anno del raccolto di cui trattasi

Raccolto:

Stato membro dichiarante:

| (1) | (2) | (3) | (4) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.: QUANTITATIVO DI LUPPOLO INTERESSATO DAI CONTRATTI CONCLUSI IN ANTICIPO PER IL RACCOLTO DI CUI TRATTASI (in t) |  |  |  |
| 2. CONSEGNE DI LUPPOLO |  |  |  |
| 2.1. Nell’ambito di contratti stipulati in anticipo |  |  |  |
| 2.1.1.: Quantitativo consegnato (in t) |  |  |  |
| 2.1.2.: Prezzo medio [^1] [EUR par kg [^2] ] |  |  |  |
| 2.2. Nell’ambito di altri contratti |  |  |  |
| 2.2.1.: Quantitativo consegnato (in t) |  |  |  |
| 2.2.2.: Prezzo medio [^1] [EUR par kg [^2] ] |  |  |  |
| 2.3.: **Quantitativo complessivamente consegnato (in t)** |  |  |  |
| 3.: QUANTITATIVO DI LUPPOLO NON VENDUTO (in t) |  |  |  |
| 4. ACIDO ALFA: |  |  |  |
| 4.1.: Produzione di acido alfa (in t) |  |  |  |
| 4.2.: Tenore medio di acido alfa (in %) |  |  |  |
| 5. SUPERFICIE COLTIVATA A LUPPOLO (in ha): |  |  |  |
| 5.1.: Totale delle superfici su cui è effettuato il raccolto |  |  |  |
| 5.2.: Totale delle nuove superfici piantate (anno del raccolto) |  |  |  |
| 6.: NUMERO DI PRODUTTORI DI LUPPOLO |  |  |  |
| 7.: QUANTITATIVO DI LUPPOLO INTERESSATO DA CONTRATTI CONCLUSI IN ANTICIPO PER IL PROSSIMO RACCOLTO (in t) |  |  |  |

[^1] Prezzo al produttore.

[^2] Gli Stati membri che utilizzano la loro valuta nazionale applicano il tasso di conversione in vigore il 1 o gennaio dell’anno successivo al raccolto.

[^1]: Prezzo al produttore.
[^2]: Gli Stati membri che utilizzano la loro valuta nazionale applicano il tasso di conversione in vigore il 1o gennaio dell’anno successivo al raccolto.
[^3]: .