# REGOLAMENTO (CE) N. 1591/2006 DEL CONSIGLIO

del 24 ottobre 2006

recante modifica del regolamento (CE) n. 51/2006 per quanto riguarda le disposizioni in materia di pescherecci che praticano la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata nell’Atlantico nord-orientale

## Preamble

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell’ambito della politica comune della pesca [^1] , in particolare l’articolo 20,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

**(1)** Il regolamento (CE) n. 51/2006 [^2] stabilisce, per il 2006, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie e, per le navi comunitarie, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura.

**(2)** La commissione per la pesca nell’Atlantico nord-orientale (NEAFC) ha emesso una raccomandazione nel febbraio 2004 concernente le navi impegnate in attività di pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (IUU). Nel maggio 2006 la NEAFC ha raccomandato di modificare le norme concernenti la pesca IUU in modo tale che le navi per le quali è stato accertato che sono impegnate in attività di pesca IUU non siano autorizzate ad entrare in un porto della Comunità. Occorre provvedere al recepimento di tale raccomandazione nell’ordinamento comunitario.

**(3)** Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 51/2006,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## **Articolo 1**

L'allegato III, punto 13, del regolamento (CE) n. 51/2006 è sostituito dal seguente:

«13. Pescherecci che praticano la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata nell’Atlantico nord-orientale

| 13.1. | a): i pescherecci IUU che entrano nei porti non sono autorizzati a operare sbarchi o trasbordi e sono ispezionati dalle autorità competenti. Le ispezioni interessano i documenti del peschereccio, i giornali di bordo, gli attrezzi da pesca, le catture a bordo e ogni altro aspetto relativo alle attività del peschereccio nella zona di regolamentazione della convenzione. I risultati delle ispezioni sono comunicati immediatamente alla Commissione; | a) | i pescherecci IUU che entrano nei porti non sono autorizzati a operare sbarchi o trasbordi e sono ispezionati dalle autorità competenti. Le ispezioni interessano i documenti del peschereccio, i giornali di bordo, gli attrezzi da pesca, le catture a bordo e ogni altro aspetto relativo alle attività del peschereccio nella zona di regolamentazione della convenzione. I risultati delle ispezioni sono comunicati immediatamente alla Commissione; | b) | i pescherecci, le navi ausiliarie, le navi da rifornimento, le navi madri e le navi cargo battenti bandiera di uno Stato membro non devono in alcun modo prestare assistenza ai pescherecci IUU o partecipare ad attività di trasbordo o ad attività di pesca congiunte con i pescherecci riportati nell’elenco in questione; | c) | nei porti non devono essere forniti ai pescherecci IUU provviste, carburante o altri servizi. |
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| a) | i pescherecci IUU che entrano nei porti non sono autorizzati a operare sbarchi o trasbordi e sono ispezionati dalle autorità competenti. Le ispezioni interessano i documenti del peschereccio, i giornali di bordo, gli attrezzi da pesca, le catture a bordo e ogni altro aspetto relativo alle attività del peschereccio nella zona di regolamentazione della convenzione. I risultati delle ispezioni sono comunicati immediatamente alla Commissione; |  |  |  |  |  |  |
| b) | i pescherecci, le navi ausiliarie, le navi da rifornimento, le navi madri e le navi cargo battenti bandiera di uno Stato membro non devono in alcun modo prestare assistenza ai pescherecci IUU o partecipare ad attività di trasbordo o ad attività di pesca congiunte con i pescherecci riportati nell’elenco in questione; |  |  |  |  |  |  |
| c) | nei porti non devono essere forniti ai pescherecci IUU provviste, carburante o altri servizi. |  |  |  |  |  |  |

| 13.2. | a): ai pescherecci IUU è vietato entrare in un porto della Comunità; | a) | ai pescherecci IUU è vietato entrare in un porto della Comunità; | b) | i pescherecci IUU non sono autorizzati a pescare nelle acque comunitarie e non possono essere noleggiati; | c) | è vietata l’importazione di pesce proveniente da pescherecci IUU; | d) | gli Stati membri rifiutano di concedere la propria bandiera ai pescherecci IUU e incoraggiano gli importatori, i trasportatori e altri settori interessati a non negoziare o trasbordare pesce catturato da tali pescherecci. |
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| a) | ai pescherecci IUU è vietato entrare in un porto della Comunità; |  |  |  |  |  |  |  |  |
| b) | i pescherecci IUU non sono autorizzati a pescare nelle acque comunitarie e non possono essere noleggiati; |  |  |  |  |  |  |  |  |
| c) | è vietata l’importazione di pesce proveniente da pescherecci IUU; |  |  |  |  |  |  |  |  |
| d) | gli Stati membri rifiutano di concedere la propria bandiera ai pescherecci IUU e incoraggiano gli importatori, i trasportatori e altri settori interessati a non negoziare o trasbordare pesce catturato da tali pescherecci. |  |  |  |  |  |  |  |  |

13.3. La Commissione modifica l’elenco dei pescherecci IUU in modo da renderlo conforme all’elenco IUU della NEAFC, non appena la NEAFC adotterà un nuovo elenco IUU.»

## **Articolo 2**

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell’Unione europea* .

## Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Lussemburgo, addì 24 ottobre 2006. *Per il Consiglio* *Il presidente* J. KORKEAOJA

[^1] [GU L 358 del 31.12.2002, pag. 59](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2002_358_R_TOC) .

[^2] [GU L 16 del 20.1.2006, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2006_016_R_TOC) .

[^1]: .
[^2]: .