# REGOLAMENTO (CE) N. 1609/2006 DELLA COMMISSIONE

del 27 ottobre 2006

che autorizza per un periodo di due anni la commercializzazione di alimenti per lattanti a base di idrolizzati di proteine di siero di latte derivate dalle proteine di latte vaccino

(Testo rilevante ai fini del SEE)

## Preamble

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 89/398/CEE del Consiglio, del 3 maggio 1989, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti i prodotti alimentari destinati ad un'alimentazione particolare [^1] , in particolare l'articolo 4, paragrafo 1, lettera a),

sentita l'Autorità europea per la sicurezza alimentare,

considerando quanto segue:

**(1)** La direttiva 89/398/CEE riguarda i prodotti alimentari destinati ad un’alimentazione particolare. Le disposizioni specifiche applicabili a determinati gruppi di alimenti destinati ad un’alimentazione particolare sono stabilite da direttive specifiche.

**(2)** La direttiva 91/321/CEE della Commissione, del 14 maggio 1991, sugli alimenti per lattanti e alimenti di proseguimento [^2] , è una direttiva specifica adottata a norma della direttiva 89/398/CEE. La direttiva 91/321/CEE stabilisce le prescrizioni cui deve rispondere la composizione degli alimenti per lattanti.

**(3)** La Commissione ha ricevuto una richiesta di commercializzazione relativa a un alimento per lattanti innovativo a base di idrolizzati di proteine di siero di latte derivate dal latte vaccino con un tenore di proteine inferiore alla quantità minima di 0,56 g/100kJ (2,25 g/100 kcal) di cui al punto 2.2 dell’allegato I della direttiva 91/321/CEE.

**(4)** Secondo il parere espresso il 5 ottobre 2005 dall’Autorità europea per la sicurezza alimentare [^3] , l’alimento per lattanti a base di idrolizzati di proteine di siero di latte derivate dal latte vaccino con un tenore di proteine di 0,47 g/100 kJ (1,9 g/100 kcal) è sicuro e idoneo ad essere utilizzato come unica fonte di nutrimento per i lattanti.

**(5)** In attesa che venga modificata la direttiva 91/321/CEE, è opportuno pertanto autorizzare la commercializzazione di tale alimento per lattanti per un periodo di due anni.

**(6)** Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## **Articolo 1**

In deroga all’articolo 2 e all’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 91/321/CEE, la commercializzazione di alimenti per lattanti a base di idrolizzati di latte vaccino conformi all’allegato del presente regolamento è autorizzata per un periodo di due anni a decorrere dalla data di adozione del presente regolamento.

## **Articolo 2**

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* .

## Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 27 ottobre 2006. *Per la Commissione* Markos KYPRIANOU *Membro della Commissione*

[^1] [GU L 186 del 30.6.1989, pag. 27](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1989_186_R_TOC) . Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio ( [GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2003_284_R_TOC) ).

[^2] [GU L 175 del 4.7.1991, pag. 35](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1991_175_R_TOC) . Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2003/14/CE ( [GU L 41 del 14.2.2003, pag. 37](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2003_041_R_TOC) ).

[^3] The EFSA Journal (2005) 280, pag. 1.

Specifiche relative alla fonte proteica, alla trasformazione delle proteine e alla qualità delle proteine utilizzate per la fabbricazione di alimenti per lattanti a base di idrolizzati di proteine di siero di latte derivate dalle proteine di latte vaccino

1) Tenore di proteine

Tenore di proteine = tenore di azoto × 6,25

| Minimo | Massimo |
| --- | --- |
| 0,44 g/100 kJ | 0,7 g/100 kJ |
| (1,86 g/100 kcal) | (3 g/100 kcal) |

2) Fonte proteica

Proteine di siero di latte dolce demineralizzato derivate da latte vaccino in seguito a precipitazione enzimatica delle caseine mediante impiego di chimosina, costituite da:

**a)** 63 % di isolato di proteine di siero di latte privo di glicomacropeptidi da caseina con un tenore minimo di proteine pari al 95 % di materia secca, una denaturazione delle proteine inferiore al 70 % e un tenore massimo di ceneri del 3 %; nonché

**b)** 37 % di concentrato di siero di latte dolce con un tenore minimo di proteine pari all’87 % di materia secca, una denaturazione delle proteine inferiore al 70 % e un tenore massimo di ceneri del 3,5 %.

3) Trasformazione delle proteine

Processo di idrolisi in due fasi mediante impiego di un preparato di tripsina con una fase di trattamento termico (da 3 a 10 minuti tra 80 °C e 100 °C) tra le due fasi di idrolisi.

4) Qualità delle proteine

Amminoacidi essenziali e semiessenziali presenti nel latte materno conformemente all’allegato V della direttiva 91/321/CEE.

[^1]: . Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio ().
[^2]: . Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2003/14/CE ().
[^3]: The EFSA Journal (2005) 280, pag. 1.