# REGOLAMENTO (CE) N. 1629/2006 DELLA COMMISSIONE

del 31 ottobre 2006

recante modifica del regolamento (CE) n. 1010/2006 relativo ad alcune misure eccezionali di sostegno del mercato nel settore delle uova e del pollame in taluni Stati membri

## Preamble

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2771/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle uova [^1] , in particolare l'articolo 14, paragrafo 1, primo comma, lettera b),

visto il regolamento (CEE) n. 2777/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del pollame [^2] , in particolare l'articolo 14, paragrafo 1, primo comma, lettera b),

considerando quanto segue:

**(1)** La direttiva 93/119/CE del Consiglio [^3] relativa alla protezione degli animali definisce le nozioni di macellazione e abbattimento.

**(2)** Gli articoli 4 e 7 del regolamento (CE) n. 1010/2006 della Commissione [^4] non precisano che anche «l'abbattimento» degli animali è da considerarsi una misura eccezionale di sostegno del mercato allo stesso titolo della macellazione.

**(3)** In considerazione del fatto che gli Stati membri non hanno potuto inserire in tempo utile la nozione di «abbattimento» nelle rispettive legislazioni nazionali e tenuto conto della recente modifica del regolamento (CE) n. 1010/2006, alcuni Stati membri potrebbero incontrare difficoltà a rispettare il termine previsto all'articolo 10 di detto regolamento, in base al quale i pagamenti ai beneficiari delle misure eccezionali di sostegno del mercato devono essere effettuati entro il 31 dicembre 2006. Occorre pertanto prolungare di alcuni mesi detto termine di pagamento.

**(4)** È dunque necessario modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1010/2006.

**(5)** Le disposizioni dell'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 2771/75 e dell'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 2777/75 che prevedono l'adozione delle misure in parola sono in vigore dall'11 maggio 2006. È perciò opportuno prevedere che anche il presente regolamento si applichi a decorrere da tale data.

**(6)** Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il pollame e le uova,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## **Articolo 1**

Il regolamento (CE) n. 1010/2006 è modificato come segue.

| 1) | a): il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1. La macellazione e l'abbattimento anticipati di almeno 6 settimane di una parte del gruppo di riproduzione, al fine di ridurre la produzione di uova da cova di cui ai codici NC 0105 92 00 , 0105 93 00 , 0105 99 10 , 0105 99 20 , 0105 99 30 e 0105 99 50 , sono considerati misure eccezionali di sostegno del mercato ai sensi dell'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 2777/75, a condizione tuttavia che nessun volatile sia rimesso in produzione sui siti in questione nel corso di tale periodo.»; | a) | il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:<br>«1. La macellazione e l'abbattimento anticipati di almeno 6 settimane di una parte del gruppo di riproduzione, al fine di ridurre la produzione di uova da cova di cui ai codici NC 0105 92 00 , 0105 93 00 , 0105 99 10 , 0105 99 20 , 0105 99 30 e 0105 99 50 , sono considerati misure eccezionali di sostegno del mercato ai sensi dell'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 2777/75, a condizione tuttavia che nessun volatile sia rimesso in produzione sui siti in questione nel corso di tale periodo.»; | b) | al paragrafo 2, il primo comma è sostituito dal seguente:<br>«Una compensazione per la macellazione e l'abbattimento anticipati di cui al paragrafo 1 è concessa a ciascuno Stato membro interessato, entro il limite del numero massimo di unità indicato nell'allegato IV e per il periodo definito in detto allegato.» |
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| a) | il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:<br>«1. La macellazione e l'abbattimento anticipati di almeno 6 settimane di una parte del gruppo di riproduzione, al fine di ridurre la produzione di uova da cova di cui ai codici NC 0105 92 00 , 0105 93 00 , 0105 99 10 , 0105 99 20 , 0105 99 30 e 0105 99 50 , sono considerati misure eccezionali di sostegno del mercato ai sensi dell'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 2777/75, a condizione tuttavia che nessun volatile sia rimesso in produzione sui siti in questione nel corso di tale periodo.»; |  |  |  |  |
| b) | al paragrafo 2, il primo comma è sostituito dal seguente:<br>«Una compensazione per la macellazione e l'abbattimento anticipati di cui al paragrafo 1 è concessa a ciascuno Stato membro interessato, entro il limite del numero massimo di unità indicato nell'allegato IV e per il periodo definito in detto allegato.» |  |  |  |  |

2) L'articolo 7 è sostituito dal seguente: «Articolo 7 1. La macellazione e l'abbattimento anticipati delle “pollastre mature per la deposizione” sono considerati misure eccezionali di sostegno del mercato ai sensi dell'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 2777/75. 2. Una compensazione per la macellazione e l'abbattimento anticipati di cui al paragrafo 1 è concessa a ciascuno Stato membro interessato, entro il limite del numero massimo di volatili indicato nell'allegato VII e per il periodo definito in detto allegato. Il massimale per la compensazione è stabilito forfettariamente a 3,2 EUR/pollastra matura per la deposizione.»

3) All'articolo 10, la data del «31 dicembre 2006» è sostituita dalla data del «31 marzo 2007».

## **Articolo 2**

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* .

Esso si applica a decorrere dall'11 maggio 2006.

## Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 31 ottobre 2006. *Per la Commissione* Mariann FISCHER BOEL *Membro della Commissione*

[^1] [GU L 282 dell'1.11.1975, pag. 49](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1975_282_R_TOC) . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 679/2006 ( [GU L 119 del 4.5.2006, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2006_119_R_TOC) ).

[^2] [GU L 282 dell'1.11.1975, pag. 77](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1975_282_R_TOC) . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 679/2006.

[^3] [GU L 340 del 31.12.1993, pag. 21](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1993_340_R_TOC) .

[^4] [GU L 180 del 4.7.2006, pag. 3](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2006_180_R_TOC) . Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1256/2006 ( [GU L 228 del 22.8.2006, pag. 9](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2006_228_R_TOC) ).

[^1]: . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 679/2006 ().
[^2]: . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 679/2006.
[^3]: .
[^4]: . Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1256/2006 ().