# REGOLAMENTO (CE) N. 1633/2006 DELLA COMMISSIONE

del 3 novembre 2006

recante modifica dei regolamenti (CE) n. 2771/1999 e (CE) n. 1898/2005 per quanto riguarda l’entrata all’ammasso del burro di intervento posto in vendita

## Preamble

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari [^1] , in particolare l’articolo 10,

considerando quanto segue:

**(1)** A norma dell’articolo 21 del regolamento (CE) n. 2771/1999 della Commissione, del 16 dicembre 1999, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio per quanto riguarda le misure di intervento sul mercato del burro e della crema di latte [^2] , il burro di intervento posto in vendita deve essere entrato all’ammasso anteriormente al 1 o gennaio 2006.

**(2)** A norma dell’articolo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1898/2005 della Commissione, del 9 novembre 2005, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio in ordine allo smercio sul mercato comunitario di crema di latte, burro e burro concentrato [^3] , il burro di intervento acquistato a norma dell’articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1255/1999 e destinato alla vendita a prezzo ridotto deve essere entrato all’ammasso anteriormente al 1 o gennaio 2006.

**(3)** Tenuto conto della situazione sul mercato del burro e dei quantitativi di burro disponibili presso le scorte d’intervento, è opportuno che il burro entrato all’ammasso anteriormente al 1 o maggio 2006 sia posto in vendita.

**(4)** Occorre pertanto modificare di conseguenza i regolamenti (CE) n. 2771/1999 e (CE) n. 1898/2005.

**(5)** Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## **Articolo 1**

All’articolo 21 del regolamento (CE) n. 2771/1999, la data «1 o gennaio 2006» è sostituita dalla data «1 o maggio 2006».

## **Articolo 2**

All’articolo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1898/2005, la data «1 o gennaio 2006» è sostituita dalla data «1 o maggio 2006».

## **Articolo 3**

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell’Unione europea* .

## Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 3 novembre 2006. *Per la Commissione* Jean-Luc DEMARTY *Direttore generale dell’Agricoltura e dello sviluppo rurale*

[^1] [GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1999_160_R_TOC) . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1913/2005 ( [GU L 307 del 25.11.2005, pag. 2](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2005_307_R_TOC) ).

[^2] [GU L 333 del 24.12.1999, pag. 11](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1999_333_R_TOC) . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1474/2006 ( [GU L 275 del 6.10.2006, pag. 44](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2006_275_R_TOC) ).

[^3] [GU L 308 del 25.11.2005, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2005_308_R_TOC) . Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1474/2006.

[^1]: . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1913/2005 ().
[^2]: . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1474/2006 ().
[^3]: . Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1474/2006.