# REGOLAMENTO (CE) n. 1666/2006 DELLA COMMISSIONE

del 6 novembre 2006

che modifica il regolamento (CE) n. 2076/2005 che fissa disposizioni transitorie per l’attuazione dei regolamenti del Parlamento europeo e del Consiglio (CE) n. 853/2004, (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004

(Testo rilevante ai fini del SEE)

## Preamble

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale [^1] , in particolare l'articolo 9,

visto il regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche per l'organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano [^2] , in particolare l'articolo 16,

considerando quanto segue:

**(1)** Il regolamento (CE) n. 2076/2005 della Commissione [^3] fissa disposizioni transitorie per l’attuazione dei regolamenti (CE) n. 853/2004, (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio [^4] . È necessario modificarne alcune disposizioni.

**(2)** La decisione 2006/766/CE della Commissione [^5] stabilisce un elenco di paesi terzi che soddisfano le condizioni di cui all’articolo 11, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 854/2004 e sono quindi in grado di garantire che i molluschi bivalvi, i tunicati, gli echinodermi e i gasteropodi marini e i prodotti della pesca esportati verso la Comunità siano conformi alle prescrizioni sanitarie stabilite dalla legislazione comunitaria a protezione della salute dei consumatori.

**(3)** Le decisioni della Commissione 97/20/CE [^6] e 97/296/CE [^7] autorizzavano alcuni paesi terzi non ancora oggetto di un controllo comunitario ad esportare verso la Comunità, a certe condizioni, molluschi bivalvi vivi e prodotti della pesca. Dette decisioni sono abrogate dalla decisione 2006/765/CE della Commissione [^8] . Questa possibilità non è prevista dal regolamento (CE) n. 854/2004. Per evitare un’interruzione degli scambi tradizionali, tale possibilità deve essere mantenuta in via transitoria.

**(4)** Le prescrizioni da applicarsi alle importazioni da tali paesi terzi di molluschi bivalvi, tunicati, echinodermi e gasteropodi marini e prodotti della pesca devono essere almeno equivalenti a quelle vigenti per la produzione e l’immissione sul mercato di prodotti comunitari.

**(5)** Fatto salvo il principio generale stabilito nell’allegato II, capo II, punto 4, del regolamento (CE) n. 854/2004, secondo cui i molluschi bivalvi vivi provenienti da zone classificate come zone di classe B non devono superare i limiti di 4 600 *E. coli* per 100 g di polpa e liquido intervalvolare, deve essere consentita una tolleranza nel 10 % dei campioni per i molluschi bivalvi vivi provenienti da tali zone. Poiché la tolleranza nel 10 % dei campioni non costituisce un rischio per la salute pubblica e al fine di permettere alle autorità competenti di adattarsi progressivamente alle disposizioni del regolamento (CE) n. 854/2004 relative alla classificazione delle zone di classe B, è opportuno prevedere un periodo transitorio per la classificazione di tali zone.

**(6)** Occorre pertanto modificare in tal senso il regolamento (CE) n. 2076/2005.

**(7)** Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## **Articolo 1**

Il regolamento (CE) n. 2076/2005 è modificato come segue.

1) All’articolo 7 sono aggiunti i seguenti paragrafi 3 e 4: «3. In deroga all’allegato III, sezione VIII, capitolo III, parte E, del regolamento (CE) n. 853/2004, gli operatori del settore alimentare possono continuare fino al 31 ottobre 2007 a importare olio di pesce proveniente da stabilimenti di paesi terzi che sono stati riconosciuti a tale scopo prima dell’entrata in vigore del regolamento (CE) n. 1664/2006 della Commissione . 4. In deroga all’allegato VI del regolamento (CE) n. 2074/2005, i prodotti di cui a tale allegato per i quali i relativi certificati d’importazione sono stati rilasciati in conformità delle norme comunitarie armonizzate in vigore prima del 1 o gennaio 2006 nei casi in cui esse siano applicabili, e delle norme nazionali applicate dagli Stati membri prima di tale data negli altri casi, possono essere importate nella Comunità fino al 1 o maggio 2007. [GU L 320 del 18.11.2006, pag. 13](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2006_320_R_TOC) .» "

| 2) | All'articolo 17 è aggiunto il seguente paragrafo 2:<br>«2. In deroga all’articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 854/2004, gli Stati membri possono autorizzare l’importazione di molluschi bivalvi e di prodotti della pesca dai paesi elencati rispettivamente nell’allegato I e nell’allegato II del presente regolamento, a condizione che:<br>a)<br>l’autorità competente del paese terzo o territorio abbia fornito allo Stato membro interessato le garanzie che i prodotti in questione sono stati ottenuti in condizioni almeno equivalenti a quelle prescritte per la produzione e l’immissione sul mercato di prodotti comunitari; e<br>b)<br>l’autorità competente del paese terzo o territorio adotti idonee misure per assicurare che i prodotti importati siano accompagnati dai certificati sanitari di cui alle decisioni della Commissione 95/328/CE e 96/333/CE e commercializzati soltanto sul mercato nazionale dello Stato membro importatore o degli Stati membri che autorizzano la stessa importazione.<br>[GU L 191 del 12.8.1995, pag. 32](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1995_191_R_TOC) ."<br>[GU L 127 del 25.5.1996, pag. 33](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1996_127_R_TOC) .» " | a) | l’autorità competente del paese terzo o territorio abbia fornito allo Stato membro interessato le garanzie che i prodotti in questione sono stati ottenuti in condizioni almeno equivalenti a quelle prescritte per la produzione e l’immissione sul mercato di prodotti comunitari; e | b) | l’autorità competente del paese terzo o territorio adotti idonee misure per assicurare che i prodotti importati siano accompagnati dai certificati sanitari di cui alle decisioni della Commissione 95/328/CE e 96/333/CE e commercializzati soltanto sul mercato nazionale dello Stato membro importatore o degli Stati membri che autorizzano la stessa importazione. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| a) | l’autorità competente del paese terzo o territorio abbia fornito allo Stato membro interessato le garanzie che i prodotti in questione sono stati ottenuti in condizioni almeno equivalenti a quelle prescritte per la produzione e l’immissione sul mercato di prodotti comunitari; e |  |  |  |  |
| b) | l’autorità competente del paese terzo o territorio adotti idonee misure per assicurare che i prodotti importati siano accompagnati dai certificati sanitari di cui alle decisioni della Commissione 95/328/CE e 96/333/CE e commercializzati soltanto sul mercato nazionale dello Stato membro importatore o degli Stati membri che autorizzano la stessa importazione. |  |  |  |  |

3) È inserito il seguente articolo 17 *bis* : «Articolo 17 bis Classificazione delle zone di produzione e di stabulazione per i molluschi bivalvi vivi In deroga all’allegato II, capo II, parte A, punto 4, del regolamento (CE) n. 854/2004, l’autorità competente può continuare a classificare come zone di classe B le zone per le quali i limiti di 4 600 *E. coli* per 100 g non sono superati nel 90 % dei campioni.»

4) Sono aggiunti l'allegato I e l’allegato II figuranti nell'allegato del presente regolamento.

## **Articolo 2**

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* .

## Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 6 novembre 2006. *Per la Commissione* Markos KYPRIANOU *Membro della Commissione*

[^1] [GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2004_139_R_TOC) ; rettifica nella [GU L 226 del 25.6.2004, pag. 22](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2004_226_R_TOC) . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2076/2005 della Commissione ( [GU L 338 del 22.12.2005, pag. 83](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2005_338_R_TOC) ).

[^2] [GU L 139 del 30.4.2004, pag. 206](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2004_139_R_TOC) ; rettifica nella [GU L 226 del 25.6.2004, pag. 83](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2004_226_R_TOC) . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2076/2005.

[^3] [GU L 338 del 22.12.2005, pag. 83](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2005_338_R_TOC) .

[^4] [GU L 165 del 30.4.2004, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2004_165_R_TOC) ; rettifica nella [GU L 191 del 28.5.2004, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2004_191_R_TOC) . Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 776/2006 della Commissione ( [GU L 136 del 24.5.2006, pag. 3](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2006_136_R_TOC) ).

[^5] Cfr. pagina 53 della presente Gazzetta ufficiale.

[^6] [GU L 6 del 10.1.1997, pag. 46](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1997_006_R_TOC) . Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2002/469/CE ( [GU L 163 del 21.6.2002, pag. 16](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2002_163_R_TOC) ).

[^7] [GU L 122 del 14.5.1997, pag. 21](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1997_122_R_TOC) . Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2006/200/CE ( [GU L 71 del 10.3.2006, pag. 50](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2006_071_R_TOC) ).

[^8] Cfr. pagina 50 della presente Gazzetta ufficiale.

«ALLEGATO I Elenco dei paesi terzi e territori dai quali può essere autorizzata l’importazione di molluschi bivalvi, echinodermi, tunicati e gasteropodi marini, sotto qualsiasi forma, destinati all’alimentazione umana CA — CANADA GL — GROENLANDIA US — STATI UNITI D'AMERICA «ALLEGATO II Elenco dei paesi terzi e territori dai quali può essere autorizzata l'importazione di prodotti della pesca, sotto qualsiasi forma, destinati all'alimentazione umana AO — ANGOLA AZ — AZERBAIGIAN [^1] BJ — BENIN CG — REPUBBLICA DEL CONGO [^2] CM — CAMERUN ER — ERITREA FJ — FIGI IL — ISRAELE MM — MYANMAR SB — ISOLE SALOMONE SH — SANT'ELENA TG — TOGO »

[^1] Autorizzato unicamente per le importazioni di caviale.

[^2] Autorizzato unicamente per le importazioni di prodotti della pesca catturati, congelati e condizionati nel loro imballaggio finale in mare.

[^1]: Autorizzato unicamente per le importazioni di caviale.
[^2]: Autorizzato unicamente per le importazioni di prodotti della pesca catturati, congelati e condizionati nel loro imballaggio finale in mare.
[^3]: .
[^4]: ; rettifica nella . Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 776/2006 della Commissione ().
[^5]: Cfr. pagina 53 della presente Gazzetta ufficiale.
[^6]: . Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2002/469/CE ().
[^7]: . Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2006/200/CE ().
[^8]: Cfr. pagina 50 della presente Gazzetta ufficiale.