# REGOLAMENTO (CE) N. 1677/2006 DELLA COMMISSIONE

del 14 novembre 2006

recante deroga al regolamento (CE) n. 2172/2005 per quanto concerne la data di presentazione delle domande di diritti d’importazione per il periodo contingentale dal 1 o gennaio al 31 dicembre 2007

## Preamble

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine [^1] , in particolare l'articolo 32, paragrafo 1, primo comma,

considerando quanto segue:

**(1)** Il regolamento (CE) n. 2172/2005 della Commissione, del 23 dicembre 2005, recante modalità di applicazione di un contingente tariffario per l'importazione di bovini vivi di peso superiore a 160 kg originari della Svizzera previsto dall’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli [^2] , apre, su base pluriennale per periodi dal 1 o gennaio al 31 dicembre, un contingente tariffario a dazio zero per l’importazione di 4 600 bovini vivi originari della Svizzera.

**(2)** Ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2172/2005, le domande di diritti d’importazione devono essere presentate entro il 1 o dicembre precedente il periodo contingentale annuale di cui trattasi. Tenuto conto dell'adesione della Bulgaria e della Romania all'Unione europea il 1 o gennaio 2007, e al fine di permettere agli operatori di questi due paesi di beneficiare del suddetto contingente nel 2007, il termine per la presentazione delle domande per il periodo contingentale compreso fra il 1 o gennaio e il 31 dicembre 2007 deve essere esteso all'8 gennaio 2007.

**(3)** Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## **Articolo 1**

In deroga all’articolo 3, paragrafo 3, primo comma, del regolamento (CE) n. 2172/2005, per il periodo contingentale compreso fra il 1 o gennaio e il 31 dicembre 2007 le domande di titoli d’importazione sono presentate entro le ore 13.00 (ora di Bruxelles) dell’8 gennaio 2007.

## **Articolo 2**

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* .

## Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 14 novembre 2006. *Per la Commissione* Mariann FISCHER BOEL *Membro della Commissione*

[^1] [GU L 160 del 26.6.1999, pag. 21](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1999_160_R_TOC) . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1913/2005 ( [GU L 307 del 25.11.2005, pag. 2](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2005_307_R_TOC) ).

[^2] [GU L 346 del 29.12.2005, pag. 10](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2005_346_R_TOC) .

[^1]: . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1913/2005 ().
[^2]: .