# REGOLAMENTO (CE) N. 1723/2006 DEL CONSIGLIO

del 20 novembre 2006

che modifica il regolamento (CE) n. 379/2004 per quanto riguarda l’aumento del volume dei contingenti tariffari per taluni prodotti della pesca per il 2006

(Testo rilevante ai fini del SEE)

## Preamble

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 26,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

**(1)** Al fine di garantire un adeguato approvvigionamento di taluni prodotti della pesca alle industrie di trasformazione della Comunità, il regolamento (CE) n. 379/2004 del Consiglio, del 24 febbraio 2004, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari per taluni prodotti della pesca per il periodo 2004-2006 [^1] , ha istituito una serie di contingenti tariffari comunitari.

**(2)** In alcuni Stati membri le industrie di trasformazione incontrano gravi difficoltà a reperire nella Comunità approvvigionamenti sufficienti di taluni prodotti della pesca. Per ovviare alla carenza di materie prime l’industria fa ricorso a prodotti di sostituzione originari di paesi terzi.

**(3)** È quindi opportuno aumentare il volume dei contingenti tariffari per taluni prodotti della pesca istituiti dal regolamento (CE) n. 379/2004 per il periodo dal 1 o gennaio al 31 dicembre 2006.

**(4)** Il regolamento (CE) n. 379/2004 dovrebbe pertanto essere modificato di conseguenza,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## **Articolo 1**

Per il periodo contingentale che va dal 1 o gennaio al 31 dicembre 2006, l’allegato del regolamento (CE) n. 379/2004 è modificato come segue:

**a)** il volume contingentale del contingente tariffario 09.2759 è fissato a 70 000 tonnellate;

**b)** il volume contingentale del contingente tariffario 09.2761 è fissato a 20 000 tonnellate;

**c)** il volume contingentale del contingente tariffario 09.2770 è fissato a 8 000 tonnellate;

**d)** il volume contingentale del contingente tariffario 09.2785 è fissato a 40 000 tonnellate;

**e)** il volume contingentale del contingente tariffario 09.2790 è fissato a 5 500 tonnellate;

**f)** il volume contingentale del contingente tariffario 09.2794 è fissato a 10 000 tonnellate.

## **Articolo 2**

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell’Unione europea* .

Esso si applica a decorrere da 1 o gennaio 2006.

## Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 20 novembre 2006. *Per il Consiglio* *Il presidente* J. KORKEAOJA

[^1] [GU L 64 del 2.3.2004, pag. 7](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2004_064_R_TOC) .

[^1]: .