# REGOLAMENTO (CE) N. 1742/2006 DELLA COMMISSIONE

del 24 novembre 2006

recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari per i vini originari della Repubblica di Albania

## Preamble

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all’organizzazione comune del mercato vitivinicolo [^1] , in particolare l’articolo 62,

considerando quanto segue:

**(1)** Il 12 giugno 2006 è stato firmato a Lussemburgo un accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Albania, dall’altra (di seguito «l’accordo di stabilizzazione e di associazione»). Tale accordo è in corso di ratifica.

**(2)** Il 12 giugno 2006 il Consiglio ha stipulato un accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità europea, da una parte, e la Repubblica di Albania, dall’altra [^2] (di seguito «l’accordo interinale»), che dispone l’entrata in vigore anticipata delle disposizioni dell’accordo di stabilizzazione e di associazione relative agli scambi e alle questioni commerciali. L’accordo interinale entrerà in vigore il 1 o dicembre 2006.

**(3)** A norma dell’accordo di stabilizzazione e di associazione e dell’accordo interinale, i vini originari dell’Albania beneficiano all’importazione nella Comunità, entro i limiti dei contingenti tariffari comunitari, di un’aliquota nulla del dazio doganale.

**(4)** I contingenti tariffari previsti dall’accordo interinale e dall’accordo di stabilizzazione e di associazione sono annuali e sono rinnovati per un periodo indeterminato. La Commissione deve adottare le misure di attuazione per l’apertura e la gestione dei contingenti tariffari comunitari.

**(5)** Il regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d’applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario [^3] ha codificato le norme di gestione dei contingenti tariffari da utilizzare secondo l’ordine cronologico delle date di accettazione delle dichiarazioni in dogana.

**(6)** Occorre prestare particolare attenzione per garantire l’accesso continuativo e a parità di condizioni di tutti gli importatori della Comunità ai contingenti tariffari nonché l’applicazione ininterrotta delle aliquote previste per tali contingenti a tutte le importazioni dei prodotti in questione in tutti gli Stati membri, fino all’esaurimento dei contingenti. Per garantire un’efficace gestione comune dei contingenti, occorre che gli Stati membri siano autorizzati a prelevare dai volumi contingentali i quantitativi necessari corrispondenti alle importazioni effettive. Nella misura del possibile, le comunicazioni tra gli Stati membri e la Commissione devono essere effettuate per via elettronica.

**(7)** Il presente regolamento deve applicarsi a decorrere dall’entrata in vigore dell’accordo interinale e continuare a essere applicato dopo l’entrata in vigore dell’accordo di stabilizzazione e di associazione.

**(8)** Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## **Articolo 1**

**1.** Sono aperti contingenti tariffari a dazio doganale nullo per i vini importati nella Comunità e originari dell’Albania indicati nell’allegato.

**2.** L’aliquota nulla del dazio si applica a condizione che i vini importati siano accompagnati da una prova dell’origine ai sensi del protocollo n. 3 dell’accordo interinale e dell’accordo di stabilizzazione e di associazione.

## **Articolo 2**

I contingenti tariffari di cui all’articolo 1 sono gestiti dalla Commissione in conformità degli articoli da 308 *bis* a 308 *quater* del regolamento (CEE) n. 2454/93.

## **Articolo 3**

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell’Unione europea* .

Esso si applica a decorrere dal 1 o dicembre 2006.

## Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 24 novembre 2006. *Per la Commissione* Mariann FISCHER BOEL *Membro della Commissione*

[^1] [GU L 179 del 14.7.1999, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1999_179_R_TOC) . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2165/2005 ( [GU L 345 del 28.12.2005, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2005_345_R_TOC) ).

[^2] [GU L 239 dell’1.9.2006, pag. 2](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2006_239_R_TOC) .

[^3] [GU L 253 dell’11.10.1993, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1993_253_R_TOC) . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 402/2006 ( [GU L 70 del 9.3.2006, pag. 35](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2006_070_R_TOC) ).

| Numero d’ordine | Codice NC | Suddivisione TARIC | Designazione delle merci | Volume del contingente annuale<br>(in hl) | Dazio applicabile al contingente |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 09.1512 | ex 2204 10 19 | 91 , 99 | Vini spumanti di qualità diversi dallo Champagne e dall’Asti spumante | Dal 1 o dicembre 2006 al 31 dicembre 2006: 5 000<br>Per ogni anno successivo, dal 1 o gennaio al 31 dicembre: 5 000 | Esenzione |
| ex 2204 10 99 | 91 , 99 |  |  |  |  |
| 2204 21 10 |  | Altri vini di uve fresche, in recipienti di capacità uguale o inferiore a 2 litri |  |  |  |
| ex 2204 21 79 | 79 , 80 |  |  |  |  |
| ex 2204 21 80 | 79 , 80 |  |  |  |  |
| ex 2204 21 84 | 59 , 70 |  |  |  |  |
| ex 2204 21 85 | 79 , 80 |  |  |  |  |
| ex 2204 21 94 | 20 |  |  |  |  |
| ex 2204 21 98 | 20 |  |  |  |  |
| ex 2204 21 99 | 10 |  |  |  |  |
| 09.1513 | 2204 29 10 |  | Altri vini di uve fresche, in recipienti di capacità superiore a 2 litri | Dal 1 o dicembre 2006 al 31 dicembre 2006: 2 000<br>Per ogni anno successivo, dal 1 o gennaio al 31 dicembre: 2 000 | Esenzione |
| 2204 29 65 |  |  |  |  |  |
| ex 2204 29 75 | 10 |  |  |  |  |
| 2204 29 83 |  |  |  |  |  |
| ex 2204 29 84 | 20 |  |  |  |  |
| ex 2204 29 94 | 20 |  |  |  |  |
| ex 2204 29 98 | 20 |  |  |  |  |
| ex 2204 29 99 | 10 |  |  |  |  |

Fatte salve le norme per l’interpretazione della nomenclatura combinata, la designazione delle merci ha valore puramente indicativo in quanto, ai fini del presente allegato, il regime preferenziale è determinato sulla base dei codici NC. Laddove i codici NC siano preceduti dalla dicitura «ex», il regime preferenziale è determinato dall’applicazione combinata del codice NC e della corrispondente designazione.

[^1]: . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2165/2005 ().
[^2]: .
[^3]: . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 402/2006 ().