# REGOLAMENTO (CE) N. 1743/2006 DELLA COMMISSIONE

del 24 novembre 2006

riguardante l’autorizzazione permanente di un additivo per l’alimentazione animale

(Testo rilevante ai fini del SEE)

## Preamble

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 70/524/CEE del Consiglio, del 23 novembre 1970, relativa agli additivi nell’alimentazione degli animali [^1] , in particolare gli articoli 3 e 9 D, paragrafo 1,

visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all’alimentazione animale [^2] , in particolare l’articolo 25,

considerando quanto segue:

**(1)** Il regolamento (CE) n. 1831/2003 prevede che gli additivi per l’alimentazione animale sono oggetto di autorizzazione.

**(2)** L’articolo 25 del regolamento (CE) n. 1831/2003 stabilisce disposizioni transitorie relative alle domande di autorizzazione di additivi per l’alimentazione animale presentate conformemente alla direttiva 70/524/CEE prima della data di applicazione del regolamento (CE) n. 1831/2003.

**(3)** La domanda di autorizzazione dell’additivo indicato nell’allegato del presente regolamento è stata presentata prima della data di applicazione del regolamento (CE) n. 1831/2003.

**(4)** Le osservazioni iniziali su tale domanda, secondo quanto previsto dall’articolo 4, paragrafo 4, della direttiva 70/524/CEE, sono state trasmesse alla Commissione prima della data di applicazione del regolamento (CE) n. 1831/2003. La domanda deve dunque continuare ad essere trattata conformemente all’articolo 4 della direttiva 70/524/CEE.

**(5)** Sono stati presentati dati a sostegno di questa domanda di autorizzazione a tempo indeterminato, che riguarda il preparato enzimatico di 6-fitasi EC 3.1.3.26 prodotto da *Schizosaccharomyces pombe* (ATCC 5233) per polli da ingrasso. Il 20 aprile 2006 l’Autorità europea per la sicurezza alimentare ha espresso il suo parere sulla sicurezza e sull’efficacia di tale preparato.

**(6)** La valutazione mostra che le condizioni di autorizzazione stabilite dall’articolo 3 A della direttiva 70/524/CEE sono soddisfatte. Di conseguenza, l’utilizzo di tale preparato enzimatico, quale specificato nell’allegato del presente regolamento, dovrebbe essere autorizzato a tempo indeterminato.

**(7)** La valutazione della domanda mostra che occorrerebbero certe procedure per proteggere i lavoratori dall’esposizione all’additivo di cui all’allegato. Tale protezione dovrebbe essere assicurata dall’applicazione della direttiva 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, concernente l’attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro [^3] .

**(8)** Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## **Articolo 1**

Il preparato indicato nell’allegato, appartenente al gruppo «enzimi», è autorizzato a tempo indeterminato come additivo per l’alimentazione animale alle condizioni stabilite nello stesso allegato.

## **Articolo 2**

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell’Unione europea* .

## Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 24 novembre 2006. *Per la Commissione* Markos KYPRIANOU *Membro della Commissione*

[^1] [GU L 270 del 14.12.1970, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1970_270_R_TOC) . Direttiva come modificata dal regolamento (CE) n. 1800/2004 della Commissione ( [GU L 317 del 16.10.2004, pag. 37](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2004_317_R_TOC) ).

[^2] [GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2003_268_R_TOC) . Regolamento come modificato dal regolamento (CE) n. 378/2005 della Commissione ( [GU L 59 del 5.3.2005, pag. 8](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2005_059_R_TOC) ).

[^3] [GU L 183 del 29.6.1989, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1989_183_R_TOC) . Direttiva come modificata dal regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio ( [GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2003_284_R_TOC) ).

| Enzimi |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| E 1640 | 6-fitasi EC<br>EC 3.1.3.26 | Preparato di 6-fitasi prodotto da *Schizosaccharomyces pombe* (ATCC 5233) che ha un’attività minima di:<br>Forma liquida:<br>6-fitasi: 5 000 FTU [^1] /ml | Polli da ingrasso |  | 250 FTU |  | 1.: Nelle istruzioni per l’uso dell’additivo e della premiscela indicare la temperatura di conservazione, il periodo di conservazione e la stabilità se incorporato in pellet. | Senza scadenza |

[^1] Un FTU è la quantità di enzima che libera 1 micromole di fosfato inorganico al minuto da un substrato di fitato di sodio a pH 5.5 e a 37 °C.

[^1]: Un FTU è la quantità di enzima che libera 1 micromole di fosfato inorganico al minuto da un substrato di fitato di sodio a pH 5.5 e a 37 °C.
[^2]: . Regolamento come modificato dal regolamento (CE) n. 378/2005 della Commissione ().
[^3]: . Direttiva come modificata dal regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio ().