# REGOLAMENTO (CE) N. 1744/2006 DELLA COMMISSIONE

del 24 novembre 2006

che stabilisce le modalità relative all’aiuto per i bachi da seta

(Versione codificata)

## Preamble

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1544/2006 del Consiglio, del 5 ottobre 2006, relativo a misure speciali in favore della bachicoltura [^1] , in particolare l’articolo 2,

considerando quanto segue:

**(1)** Il regolamento (CEE) n. 1054/73 della Commissione, del 18 aprile 1973, che stabilisce le modalità relative all’aiuto per i bachi da seta [^2] è stato modificato in modo sostanziale e a più riprese [^3] . A fini di razionalità e chiarezza occorre provvedere alla codificazione di tale regolamento.

**(2)** A norma dell’articolo 1 del regolamento (CE) n. 1544/2006 e dell’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 922/72 del Consiglio, del 2 maggio 1972, che fissa le norme generali di concessione dell’aiuto per i bachi da seta [^4] l’aiuto viene accordato soltanto per i telaini che contengono un quantitativo minimo di uova e che abbiano dato luogo a una produzione minima di bozzoli. Occorre lasciare la determinazione di questi quantitativi minimi agli Stati membri tenendo conto, tuttavia, delle condizioni normali di produzione nella Comunità.

**(3)** L’articolo 3 del regolamento (CEE) n. 922/72 stabilisce che gli Stati membri devono istituire un regime di controllo che garantisca che il prodotto, per il quale è stato richiesto l’aiuto, risponda alle condizioni stabilite per la sua concessione; di conseguenza, le domande di aiuto presentate dai produttori devono recare un certo numero di indicazioni necessarie per tale controllo.

**(4)** È necessario prevedere delle disposizioni uniformi per il pagamento dell’importo dell’integrazione.

**(5)** Gli Stati membri sono autorizzati a concedere l’aiuto esclusivamente ai bachicoltori che abbiano acquistato i telaini da un organismo riconosciuto e che abbiano consegnato i bozzoli prodotti ad un organismo riconosciuto. Per la corretta applicazione del regime di aiuto, bisogna definire le condizioni di riconoscimento di detti organismi.

**(6)** In tal caso, per assicurare l’efficacia del sistema di controllo di cui sopra è opportuno prevedere che le domande di aiuto siano corredate di attestati, rilasciati dai detti organismi e verificati dagli Stati membri.

**(7)** Le misure previste nel presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le fibre naturali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## **Articolo 1**

L’aiuto per i bachi da seta allevati nella Comunità, previsto dall’articolo 1 del regolamento (CE) n. 1544/2006, viene accordato alle condizioni definite negli articoli da 2 a 6 del presente regolamento.

## **Articolo 2**

L’aiuto viene accordato soltanto per i telaini:

**a)** che contengono almeno 20 000 uova di bachi da seta atte a schiudersi;

**b)** che abbiano dato luogo ad un minimo di produzione di bozzoli cerniti, di buona corteccia, maturi, uniformi per dimensione e colore, esenti da macchie e ruggine, atti alla trattura.

La produzione minima di cui alla lettera b) viene determinata dallo Stato membro interessato e non può essere inferiore a 20 chilogrammi.

## **Articolo 3**

**1.** L’aiuto è concesso agli allevatori di bachi da seta su domanda da presentarsi, salvo forza maggiore, entro il 30 novembre di ogni anno. Tuttavia, se la domanda di aiuto è presentata: — entro il 31 dicembre dello stesso anno, sono concessi i due terzi dell’aiuto, — entro il 31 gennaio dell’anno successivo, è concesso un terzo dell’aiuto. Ogni bachicoltore può presentare una sola domanda.

**2.** Lo Stato membro versa l’importo dell’integrazione al bachicoltore nei mesi successivi a quello del deposito della domanda.

## **Articolo 4**

**1.** La domanda deve recare almeno le indicazioni seguenti: — nome, cognome, indirizzo e firma del richiedente, — il numero di telaini utilizzati nonché la data o le date della loro ricezione, — la quantità di bozzoli prodotti dalle suddette uova, nonché la data o le date della loro consegna, — il luogo di deposito del prodotto ovvero, se questo è stato venduto e preso in consegna, nome, cognome ed indirizzo del primo acquirente.

**2.** In caso di ricorso alle disposizioni dell’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 922/72, la domanda è accolta solo se corredata delle attestazioni di cui all’articolo 6 del presente regolamento.

## **Articolo 5**

**1.** Conformemente all’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 922/72, possono essere riconosciuti solo gli organismi pubblici o privati che tengano una contabilità dalla quale risulti come minimo: — il numero dei telaini rilasciati, con l’indicazione del nome dell’allevatore che li ha ricevuti e la data di uscita, — la quantità di bozzoli ricevuti, con l’indicazione del nome dell’allevatore che li ha forniti e la data di entrata.

**2.** Gli Stati membri assoggettano gli organismi riconosciuti a un controllo che permetta di verificare la corrispondenza tra le indicazioni della contabilità e quelle che figurano nelle attestazioni di cui all’articolo 6.

## **Articolo 6**

Gli organismi riconosciuti rilasciano agli allevatori:

— al più tardi 40 giorni dopo l’uscita dei telaini, un attestato che indichi almeno il nome e l’indirizzo dell’allevatore di cui trattasi, il numero dei telaini rilasciati, la data di uscita e la data di rilascio dell’attestato,

— al più tardi 40 giorni dopo la ricezione dei bozzoli un attestato che indichi almeno il nome e l’indirizzo dell’allevatore di cui trattasi, la quantità dei bozzoli ricevuti, la data di entrata e la data di rilascio dell’attestato.

## **Articolo 7**

Il regolamento (CEE) n. 1054/73 è abrogato.

I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento e si leggono secondo la tavola di concordanza contenuta nell’allegato II.

## **Articolo 8**

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell’Unione europea* .

## Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 24 novembre 2006. *Per la Commissione* *Il presidente* José Manuel BARROSO

[^1] [GU L 286 del 17.10.2006, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2006_286_R_TOC) .

[^2] [GU L 105 del 20.4.1973, pag. 4](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1973_105_R_TOC) . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3565/92 ( [GU L 362 dell’11.12.1992, pag. 10](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1992_362_R_TOC) ).

[^3] Cfr. la pagina 21 della presente Gazzetta ufficiale.

[^4] [GU L 106 del 5.5.1972, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1972_106_R_TOC) . Regolamento modificato dal regolamento (CEE) n. 668/74 ( [GU L 85 del 29.3.1974, pag. 61](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1974_085_R_TOC) ).

Regolamento abrogato e sue modificazioni successive

| Regolamento (CEE) n. 1054/73 della Commissione | ( [GU L 105 del 20.4.1973, pag. 4](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1973_105_R_TOC) ) |
| --- | --- |
| Regolamento (CEE) n. 683/74 della Commissione | ( [GU L 83 del 28.3.1974, pag. 13](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1974_083_R_TOC) ) |
| Regolamento (CEE) n. 3565/92 della Commissione | ( [GU L 362 dell’11.12.1992, pag. 10](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1992_362_R_TOC) ) |

Tavola di concordanza

| Regolamento (CEE) n. 1054/73 | Presente regolamento |
| --- | --- |
| Articolo 1 | Articolo 1 |
| Articolo 2 | Articolo 2 |
| Articolo 3 | Articolo 3 |
| Articolo 4 | Articolo 4 |
| Articolo 5 | Articolo 5 |
| Articolo 6 | Articolo 6 |
| — | Articolo 7 |
| Articolo 7 | Articolo 8 |
| — | Allegati I e II |

[^1]: .
[^2]: . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3565/92 ().
[^3]: Cfr. la pagina 21 della presente Gazzetta ufficiale.
[^4]: . Regolamento modificato dal regolamento (CEE) n. 668/74 ().