# REGOLAMENTO (CE) N. 1756/2006 DEL CONSIGLIO

del 28 novembre 2006

recante modifica del regolamento (CE) n. 2667/2000 relativo all'Agenzia europea per la ricostruzione

## Preamble

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 181 *bis* , paragrafo 2, prima frase,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo [^1] ,

considerando quanto segue:

**(1)** L’assistenza comunitaria prevista dal regolamento (CE) n. 2666/2000 del Consiglio, del 5 dicembre 2000, relativo all'assistenza all'Albania, alla Bosnia-Erzegovina, alla Croazia, alla Repubblica federale di Jugoslavia e all'ex Repubblica jugoslava di Macedonia e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 1628/96 e modifica dei regolamenti (CEE) n. 3906/89, (CEE) n. 1360/90 e delle decisioni 97/256/CE e 1999/311/CE [^2] (il programma «CARDS») viene fornita in Serbia e Montenegro, compreso il Kosovo, sotto l’egida delle Nazioni Unite, in virtù della risoluzione 1244 del Consiglio di sicurezza del 10 giugno 1999 e nell’ex Repubblica jugoslava di Macedonia dall’Agenzia europea per la ricostruzione, istituita dal regolamento (CE) n. 2667/2000 [^3] .

**(2)** Il regolamento (CE) n. 2667/2000 si applica fino al 31 dicembre 2006.

**(3)** A norma del regolamento (CE) n. 2667/2000, la Commissione deve riferire al Consiglio in merito al futuro del mandato dell’Agenzia europea per la ricostruzione.

**(4)** La Commissione ha presentato una relazione al Consiglio e, per informazione, al Parlamento europeo il 23 dicembre 2005.

**(5)** In tale relazione, la Commissione proponeva di porre fine alle attività dell’Agenzia europea per la ricostruzione, prorogando tuttavia di altri due anni (fino al 31 dicembre 2008) l’attuale mandato e l’attuale status, al fine di consentire la progressiva chiusura delle attività nell’ambito del programma CARDS.

**(6)** Occorre quindi modificare opportunamente il regolamento (CE) n. 2667/2000,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## **Articolo 1**

All’articolo 16 del regolamento (CE) n. 2667/2000, la data «31 dicembre 2006» è sostituita da «31 dicembre 2008».

## **Articolo 2**

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell’Unione europea* .

## Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 28 novembre 2006. *Per il Consiglio* *Il presidente* E. HEINÄLUOMA

[^1] Parere del 12 ottobre 2006 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

[^2] [GU L 306 del 7.12.2000, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2000_306_R_TOC) . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2112/2005 ( [GU L 344 del 27.12.2005, pag. 23](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2005_344_R_TOC) ).

[^3] [GU L 306 del 7.12.2000, pag. 7](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2000_306_R_TOC) . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 389/2006 ( [GU L 65 del 7.3.2006, pag. 5](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2006_065_R_TOC) ).

[^1]: Parere del 12 ottobre 2006 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).
[^2]: . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2112/2005 ().
[^3]: . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 389/2006 ().