# REGOLAMENTO (CE) N. 1758/2006 DEL CONSIGLIO

del 22 maggio 2006

relativo all'attuazione dell'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Malaysia a norma dell'articolo XXIV, paragrafo 6, e dell’articolo XXVIII dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) del 1994 relativo alla modifica di concessioni negli elenchi della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca, nel corso del processo di adesione all’Unione europea, e recante modifica dell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune

## Preamble

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 133,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

**(1)** Il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio [^1] ha istituito una nomenclatura delle merci, di seguito denominata «nomenclatura combinata», e ha fissato i dazi convenzionali della tariffa doganale comune.

**(2)** Con decisione 2006/862/CE del 22 maggio 2006, relativa alla conclusione di un accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Malaysia a norma dell’articolo XXIV, paragrafo 6, e dell’articolo XXVIII dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) del 1994 relativo alla modifica di concessioni negli elenchi della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca, nel corso del processo di adesione all’Unione europea [^2] , il Consiglio ha approvato, a nome della Comunità, detto accordo al fine di concludere i negoziati avviati a norma dell’articolo XXIV, paragrafo 6, del GATT 1994.

**(3)** Il regolamento (CEE) n. 2658/87 dovrebbe pertanto essere modificato di conseguenza,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## **Articolo 1**

La seconda parte, «Tabella dei dazi», dell’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 è modificata come indicato nell’allegato del presente regolamento.

## **Articolo 2**

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* .

## Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 22 maggio 2006. *Per il Consiglio* *Il presidente* J. PRÖLL

[^1] [GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1987_256_R_TOC) . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 838/2006 ( [GU L 154 dell’8.6.2006, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2006_154_R_TOC) ).

[^2] Cfr. pag. 38 della presente Gazzetta ufficiale.

In deroga alle regole di interpretazione della nomenclatura combinata, il testo della designazione delle merci ha valore meramente indicativo in quanto, nel contesto del presente allegato, le concessioni devono essere determinate sulla base dei codici NC esistenti al momento dell'adozione del presente regolamento. Laddove vengono indicati codici NC «ex», le concessioni devono essere determinate dall'applicazione combinata del codice NC e della corrispondente descrizione.

Nella seconda parte, «Tabella dei dazi», dell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 per il periodo indicato sono applicate le seguenti aliquote:

Codice NC Designazione delle merci Aliquota del dazio «1511 90 19 Frazioni solide di olio di palma, anche raffinate, ma non modificate chimicamente, in imballaggi superiori a 1 kg Aliquota pari al 10 % 8525 40 99 Altri “camescopes”, diversi da quelli che permettono unicamente la registrazione del suono o delle immagini prese dalla “telecamera” Attuato dal regolamento (CE) n. 2114/2005 del Consiglio

L’aliquota ridotta sopraindicata deve essere applicata per tre anni o fino a quando l’applicazione dei risultati del programma di Doha per lo sviluppo porterà al raggiungimento del livello tariffario suindicato, se quest’ultima ipotesi si realizzerà per prima.»

[^1]: . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 838/2006 ().
[^2]: Cfr. pag. 38 della presente Gazzetta ufficiale.