# REGOLAMENTO (CE, EURATOM) N. 1760/2006 DEL CONSIGLIO

del 28 novembre 2006

che istituisce misure particolari e temporanee per l’assunzione di funzionari delle Comunità europee in occasione dell’adesione della Bulgaria e della Romania all'Unione europea

## Preamble

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 283,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo [^1] ,

visto il parere della Corte di giustizia [^2] ,

visto il parere della Corte dei conti [^3] ,

considerando quanto segue:

**(1)** In occasione dell’imminente adesione della Bulgaria e della Romania all'Unione europea è opportuno adottare misure particolari e temporanee di deroga allo statuto dei funzionari delle Comunità europee (di seguito «statuto»).

**(2)** Considerate le dimensioni relative degli Stati aderenti ed il numero di persone potenzialmente interessate, è opportuno che tali misure, pur se temporanee, restino in vigore per un congruo periodo. A tal fine appare idonea la scadenza del 31 dicembre 2011.

**(3)** Considerata la necessità di procedere alle assunzioni previste il più rapidamente possibile dopo l’adesione, è opportuno adottare il presente regolamento prima della data effettiva di adesione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## **Articolo 1**

**1.** Fino al 31 dicembre 2011 i posti vacanti possono essere coperti, limitatamente ai posti previsti a tale scopo e tenendo conto delle deliberazioni di bilancio, mediante nomina di cittadini della Bulgaria e della Romania, dopo la data effettiva dell'adesione dei rispettivi paesi, in deroga all’articolo 4, secondo e terzo comma, all’articolo 7, paragrafo 1, all’articolo 27, secondo comma, e all’articolo 29, paragrafo 1, lettere a) e b), dello statuto.

**2.** Le nomine sono decise: a) per tutti i gradi, dopo la data effettiva dell'adesione; b) escluso il personale di inquadramento superiore (direttori generali o loro equivalenti di grado AD 16 o AD 15 e direttori o loro equivalenti di grado AD 15 o AD 14), in esito a concorsi per titoli ed esami organizzati alle condizioni previste nell’allegato III dello statuto.

## **Articolo 2**

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell’Unione europea* .

## Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 28 novembre 2006. *Per il Consiglio* *Il presidente* E. HEINÄLUOMA

[^1] Parere del 24 ottobre 2006 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

[^2] Parere dell'11 luglio 2006.

[^3] Parere del 14 settembre 2006.

[^1]: Parere del 24 ottobre 2006 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).
[^2]: Parere dell'11 luglio 2006.
[^3]: Parere del 14 settembre 2006.