# REGOLAMENTO (CE) N. 1772/2006 DELLA COMMISSIONE

del 30 novembre 2006

recante modifica del regolamento (CE) n. 14/2004 per quanto riguarda i bilanci previsionali di approvvigionamento relativi all'olio d'oliva ed alle carni suine per Madera

## Preamble

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1453/2001 del Consiglio, del 28 giugno 2001, recante misure specifiche a favore delle Azzorre e di Madera per taluni prodotti agricoli e che abroga il regolamento (CEE) n. 1600/92 (Poseima) [^1] , in particolare l'articolo 3, paragrafo 6, e l'articolo 4, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

**(1)** Il regolamento (CE) n. 14/2004 della Commissione, del 30 dicembre 2003, relativo alla definizione dei bilanci previsionali e alla fissazione degli aiuti comunitari per l'approvvigionamento di alcuni prodotti essenziali per il consumo umano, la trasformazione e come fattori di produzione agricoli nonché per la fornitura di animali vivi e di uova alle regioni ultraperiferiche, conformemente ai regolamenti (CE) n. 1452/2001, (CE) n. 1453/2001 e (CE) n. 1454/2001 del Consiglio [^2] , stabilisce bilanci previsionali di approvvigionamento e fissa l'aiuto comunitario.

**(2)** Dal livello attuale di esecuzione dei bilanci annuali per l'approvvigionamento di olio d'oliva e carni suine per Madera risulta che i quantitativi fissati per l'approvvigionamento dei suddetti prodotti sono inferiori al fabbisogno a causa di una domanda più elevata del previsto.

**(3)** Occorre quindi adeguare all'effettivo fabbisogno i quantitativi relativi a tali prodotti.

**(4)** Il regolamento (CE) n. 14/2004 deve essere pertanto modificato di conseguenza.

**(5)** Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere dei comitati di gestione interessati,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## **Articolo 1**

Il regolamento (CE) n. 14/2004 è modificato come segue:

nell'allegato III, il testo delle parti 3 e 8 è sostituito dal testo che figura nell'allegato del presente regolamento.

## **Articolo 2**

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* .

## Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 30 novembre 2006. *Per la Commissione* Jean-Luc DEMARTY *Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale*

[^1] [GU L 198 del 21.7.2001, pag. 26](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2001_198_R_TOC) . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1690/2004 ( [GU L 305 dell'1.10.2004, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2004_305_R_TOC) ).

[^2] [GU L 3 del 7.1.2004, pag. 6](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2004_003_R_TOC) . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2022/2005 ( [GU L 326 del 13.12.2005, pag. 3](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2005_326_R_TOC) ).

«Parte 3 Oli vegetali Bilancio previsionale di approvvigionamento e aiuto comunitario per l'approvvigionamento di prodotti comunitari, per anno civile MADERA Designazione delle merci Codice NC Quantitativo (in tonnellate) Aiuto (in EUR/tonnellata) I II III Oli vegetali (escluso l'olio d'oliva): — oli vegetali da 1507 a 1516 2 700 52 70 Olio d'oliva: — olio d'oliva vergine o 1509 10 90 800 52 — — olio d'oliva 1509 90 00 AZZORRE Designazione delle merci Codice NC Quantitativo (in tonnellate) Aiuto (in EUR/tonnellata) I II III Olio d'oliva: — olio d'oliva vergine o 1509 10 90 400 68 87 — olio d'oliva 1509 90 00

«Parte 8 Settore delle carni suine Bilancio previsionale di approvvigionamento e aiuto comunitario per l'approvvigionamento di prodotti comunitari, per anno civile MADERA Designazione delle merci Codice NC Quantitativo (in tonnellate) Aiuto (in EUR/tonnellata) I II III Carni di animali della specie suina domestica, fresche, refrigerate o congelate: ex 0203 3 000 — — in carcasse o mezzene 0203 11 10 9000 95 113 — prosciutti e loro pezzi 0203 12 11 9100 143 161 — spalle e loro pezzi 0203 12 19 9100 95 113 — parti anteriori e loro pezzi 0203 19 11 9100 95 113 — lombate e loro pezzi 0203 19 13 9100 143 161 — pancette (ventresche) e loro pezzi 0203 19 15 9100 95 113 — altre: disossate 0203 19 55 9110 176 194 — altre: disossate 0203 19 55 9310 176 194 — in carcasse o mezzene 0203 21 10 9000 95 113 — prosciutti e loro pezzi 0203 22 11 9100 143 161 — spalle e loro pezzi 0203 22 19 9100 95 113 — parti anteriori e loro pezzi 0203 29 11 9100 95 113 — lombate e loro pezzi 0203 29 13 9100 143 161 — pancette (ventresche) e loro pezzi 0203 29 15 9100 95 113 — altre: disossate 0203 29 55 9110 176 194

Eccetto 1509 e 1510 .

L'importo è pari alla restituzione per i prodotti dello stesso codice NC concessa a norma dell'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento 136/66/CEE.

L'importo è pari alla restituzione per i prodotti dello stesso codice NC concessa a norma dell'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento 136/66/CEE.»

I codici dei prodotti nonché i rinvii a piè di pagina sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione ( [GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1987_366_R_TOC) ).

L'importo è pari alla restituzione per i prodotti dello stesso codice NC eventualmente concessa a norma dell'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 2759/75 del Consiglio ( [GU L 282 dell'1.11.1975, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1975_282_R_TOC) ).»

[^1]: . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1690/2004 ().
[^2]: . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2022/2005 ().