# REGOLAMENTO (CE) N. 1805/2006 DELLA COMMISSIONE

del 7 dicembre 2006

che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio, che definisce una procedura comunitaria per la determinazione dei limiti massimi di residui di medicinali veterinari negli alimenti di origine animale per quanto riguarda triamfenicolo, il fenvalerato e il melossicam

(Testo rilevante ai fini del SEE)

## Preamble

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio, del 26 giugno 1990, che definisce una procedura comunitaria per la determinazione dei limiti massimi di residui di medicinali veterinari negli alimenti di origine animale [^1] , in particolare l’articolo 2,

visti i pareri dell’Agenzia europea per i medicinali formulati dal comitato per le specialità medicinali per uso veterinario,

considerando quanto segue:

**(1)** Tutte le sostanze farmacologicamente attive impiegate nella Comunità in medicinali veterinari destinati a essere somministrati agli animali da produzione alimentare vanno valutate conformemente al regolamento (CEE) n. 2377/90.

**(2)** La sostanza triamfenicolo è inclusa nell’allegato I del regolamento (CEE) n. 2377/90 per la specie bovina, per muscolo, grasso, fegato, rene e latte nonché per i polli, per muscolo, pelle e grasso, fegato e rene, esclusi animali che producono uova ad uso umano. Il triamfenicolo è incluso anche nell’allegato III del regolamento in questione per la specie suina per muscolo, pelle e grasso, fegato e rene. A seguito dell’esame delle informazioni fornite dal richiedente per la determinazione dei limiti massimi di residui per il triamfenicolo nella specie suina, si considera opportuno modificare la voce del triamfenicolo nell’allegato I del regolamento (CEE) n. 2377/90 a tutte le specie da produzione alimentare per muscolo, grasso, fegato, rene e latte, esclusi gli animali che producono uova ad uso umano. I limiti massimi di residui per il grasso, il fegato e il rene non si devono applicare ai pesci.

**(3)** La sostanza fenvalerato è inclusa nell’allegato III del regolamento (CEE) n. 2377/90 per i bovini, per muscolo, grasso, fegato, rene e latte. Questi limiti massimi di residui sono scaduti il 1 o luglio 2006. A seguito dell’esame delle informazioni fornite dal richiedente per la fissazione dei limiti massimi di residui finali per i limiti di fenvalerato per la specie bovina, si ritiene opportuno includere il fenvalerato nell’allegato I del regolamento (CEE) n. 2377/90 per la specie bovina, per muscolo, grasso, fegato, rene e latte.

**(4)** La sostanza melossicam è inclusa nell’allegato I del regolamento (CEE) n. 2377/90 per le specie bovina, suina ed equina riguardo a muscolo, fegato, rene e al latte per la specie bovina. A seguito dell’esame di una richiesta di fissazione dei limiti massimi di residui per il melossicam nei conigli e nella specie caprina per il latte, si considera opportuno modificare l’introduzione della voce melossicam in questo allegato per i conigli e la specie caprina per muscolo, fegato e rene nonché per il latte per la specie caprina.

**(5)** Occorre pertanto modificare il regolamento (CEE) n. 2377/90.

**(6)** Prima di applicare il presente regolamento occorre stabilire un periodo adeguato per consentire agli Stati membri di modificare opportunamente, alla luce del presente regolamento, le autorizzazioni a commercializzare medicinali veterinari, rilasciate a norma della direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali veterinari [^2] , in modo da tenere conto delle disposizioni del presente regolamento.

**(7)** Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per i medicinali veterinari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## **Articolo 1**

L’allegato I del regolamento (CEE) n. 2377/90 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

## **Articolo 2**

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* .

Esso si applica a decorrere dall’8 febbraio 2007.

## Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 7 dicembre 2006. *Per la Commissione* Günter VERHEUGEN *Vicepresidente*

[^1] [GU L 224 del 18.8.1990, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1990_224_R_TOC) . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1729/2006 della Commissione ( [GU L 325 del 24.11.2006, pag. 6](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2006_325_R_TOC) ).

[^2] [GU L 311 del 28.11.2001, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2001_311_R_TOC) . Direttiva modificata dalla direttiva 2004/28/CE ( [GU L 136 del 30.4.2004, pag. 58](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2004_136_R_TOC) ).

Le seguenti sostanze sono inserite nell’allegato I del regolamento (CEE) n. 2377/90 (Elenco delle sostanze farmacologicamente attive per le quali sono stati fissati dei limiti massimi di residui)

**1.** Agenti antinfettivi

1.2. Antibiotici

1.2.5. Florfenicolo e composti associati

Sostanza/e farmacologicamente attiva/e Residuo marcatore Specie animale LMR Tessuti campione « **Triamfenicolo** Triamfenicolo Tutte le specie da produzione alimentare [^1] 50 μg/kg Muscolo [^2] 50 μg/kg Grasso [^3] 50 μg/kg Fegato 50 μg/kg Rene 50 μg/kg Latte

**2.** Agenti antiparassitari

2.2. Agenti che combattono gli ectoparassiti

2.2.3. Piretroidi

Sostanza/e farmacologicamente attiva/e Residuo marcatore Specie animale LMR Tessuti campione « **Fenvalerato** Fenvalerato (somma di isomeri RR, SS, RS e SR) Bovini 25 μg/kg Muscolo 250 μg/kg Grasso 25 μg/kg Fegato 25 μg/kg Rene 40 μg/kg Latte»

**4.** Agenti antinfiammatori

4.1. Agenti antinfiammatori non steroidei

4.1.4. Derivati dell’ossicam

Sostanza/e farmacologicamente attiva/e Residuo marcatore Specie animale LMR Tessuti campione « **Melossicam** Melossicam Suini, equidi, conigli 20 μg/kg Muscolo 65 μg/kg Fegato 65 μg/kg Rene Bovini, caprini 20 μg/kg Muscolo 65 μg/kg Fegato 65 μg/kg Rene 15 μg/kg Latte»

[^1] Da non utilizzare in animali le cui uova sono prodotte per uso umano; i limiti massimi di residui (LMR) per grasso, fegato e rene non si applicano al pesce.

[^2] Per il pesce, il muscolo si riferisce a “muscolo e pelle in proporzioni naturali”.

[^3] Per i suini e il pollame questo LMR riguarda “pelle e grasso in proporzioni naturali”.»

[^1]: Da non utilizzare in animali le cui uova sono prodotte per uso umano; i limiti massimi di residui (LMR) per grasso, fegato e rene non si applicano al pesce.
[^2]: Per il pesce, il muscolo si riferisce a “muscolo e pelle in proporzioni naturali”.
[^3]: Per i suini e il pollame questo LMR riguarda “pelle e grasso in proporzioni naturali”.»