# REGOLAMENTO (CE) N. 1862/2006 DELLA COMMISSIONE

del 15 dicembre 2006

recante modifica del regolamento (CE) n. 622/2003 che stabilisce talune misure di applicazione delle norme di base comuni sulla sicurezza dell’aviazione

(Testo rilevante ai fini del SEE)

## Preamble

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2320/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che istituisce le regole comuni nel settore della sicurezza dell’aviazione civile [^1] , in particolare l’articolo 4, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

**(1)** A norma del regolamento (CE) n. 2320/2002 la Commissione è tenuta ad adottare misure di applicazione delle norme di base comuni per la sicurezza dell’aviazione in tutta la Comunità. Il regolamento (CE) n. 622/2003 della Commissione, del 4 aprile 2003, che stabilisce talune misure di applicazione delle norme di base comuni sulla sicurezza dell’aviazione [^2] , è stato il primo atto a fissare tali misure.

**(2)** È necessario adottare misure volte a precisare le norme di base comuni.

**(3)** Per quanto riguarda i portali elettromagnetici per la rilevazione dei metalli (WTMD — Walk-through metal detection equipment), i relativi requisiti operativi dovrebbero essere stabiliti in un atto normativo. Gli standard di prestazione, tuttavia, dovrebbero essere riesaminati periodicamente, almeno ogni due anni, per garantire che continuino a rispecchiare lo sviluppo della tecnologia.

**(4)** La normativa sugli standard di prestazione per i portali deve essere considerata come un primo passo nel processo di armonizzazione completa delle specifiche tecniche di tali apparecchiature. Essa dovrebbe essere integrata al più presto stabilendo procedure armonizzate per la classificazione dei portali elettromagnetici per la rilevazione dei metalli, incluse le procedure di test.

**(5)** A norma del regolamento (CE) n. 2320/2002 e al fine di prevenire atti di interferenza illecita, le misure stabilite nell’allegato del regolamento (CE) n. 622/2003 dovrebbero esser segrete e non pubblicate. La stessa regola vale necessariamente per tutti gli atti che modificano detto regolamento.

**(6)** Il regolamento (CE) n. 622/2003 dovrebbe essere modificato di conseguenza.

**(7)** Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato per la sicurezza dell’aviazione civile,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## **Articolo 1**

L’allegato del regolamento (CE) n. 622/2003 è modificato in conformità dell’allegato del presente regolamento.

L’articolo 3 del regolamento (CE) n. 622/2003 si applica per quanto riguarda la riservatezza dell’allegato.

## **Articolo 2**

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell’Unione europea* .

## Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 15 dicembre 2006. *Per la Commissione* Jacques BARROT *Vicepresidente*

[^1] [GU L 355 del 30.12.2002, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2002_355_R_TOC) . Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 849/2004 ( [GU L 158 del 30.4.2004, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2004_158_R_TOC) ).

[^2] [GU L 89 del 5.4.2003, pag. 9](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2003_089_R_TOC) . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1546/2006 ( [GU L 286 del 17.10.2006, pag. 6](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2006_286_R_TOC) ).

A norma dell’articolo 1, il presente allegato è riservato e non deve essere pubblicato nella *Gazzetta ufficiale dell’Unione europea* .

[^1]: . Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 849/2004 ().
[^2]: . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1546/2006 ().