# REGOLAMENTO (CE) N. 1887/2006 DELLA COMMISSIONE

del 19 dicembre 2006

recante riapertura della pesca della sogliola nella zona CIEM III a, III b, c, d (acque CE) per le navi battenti bandiera svedese

## Preamble

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell’ambito della politica comune della pesca [^1] , in particolare l’articolo 26, paragrafo 4,

visto il regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell'ambito della politica comune della pesca [^2] , in particolare l'articolo 21, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

**(1)** Il regolamento (CE) n. 51/2006 del Consiglio, del 22 dicembre 2005, che stabilisce, per il 2006, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie e, per le navi comunitarie, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura [^3] , fissa i contingenti per il 2006.

**(2)** Il 6 ottobre 2006 la Svezia ha comunicato alla Commissione, in conformità dell'articolo 21, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2847/93, che avrebbe chiuso la pesca della sogliola nelle acque della zona CIEM III a, III b, c, d per le navi battenti la sua bandiera, a decorrere dal 6 ottobre 2006.

**(3)** Il 1 o novembre 2006 la Commissione, in conformità dell'articolo 21, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 2847/93, e dell'articolo 26, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 2371/2002, ha adottato il regolamento (CE) n. 1631/2006 recante divieto di pesca della sogliola nelle zone CIEM IIIa, IIIb, c, d per le navi battenti bandiera svedese, con effetto a decorrere dalla stessa data.

**(4)** Secondo le informazioni trasmesse alla Commissione dalle autorità svedesi, all'interno del contingente svedese per la zona III a, III b, c, d è ancora disponibile un quantitativo di sogliola. Occorre quindi autorizzare la pesca della sogliola nelle acque suddette per le navi battenti bandiera svedese o immatricolate in Svezia.

**(5)** È necessario che tale autorizzazione prenda effetto il 24 novembre 2006, in modo che il quantitativo di sogliola di cui trattasi possa essere pescato prima della fine del corrente anno.

**(6)** Occorre pertanto abrogare il regolamento (CE) n. 1631/2006 con effetto a decorrere dal 24 novembre 2006.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## **Articolo 1**

Abrogazione

Il regolamento (CE) n. 1631/2006 è abrogato.

## **Articolo 2**

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* .

Esso si applica a decorrere dal 24 novembre 2006.

## Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 19 dicembre 2006. *Per la Commissione* Jörgen HOLMQUIST *Direttore generale della Pesca e degli affari marittimi*

[^1] [GU L 358 del 31.12.2002, pag. 59](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2002_358_R_TOC) .

[^2] [GU L 261 del 20.10.1993, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1993_261_R_TOC) . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 768/2005 ( [GU L 128 del 21.5.2005, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2005_128_R_TOC) ).

[^3] [GU L 16 del 20.1.2006, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2006_016_R_TOC) . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1782/2006 ( [GU L 345 dell'8.12.2006, pag. 10](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2006_345_R_TOC) ).

| N. | 64 |
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| Stato membro | Svezia |
| Stock | SOL/3A/BCD |
| Specie | Sogliola ( *Solea solea* ) |
| Zona | III a, III b, c, d (acque CE) |
| Data | 24 novembre 2006 — Riapertura |

[^1]: .
[^2]: . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 768/2005 ().
[^3]: . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1782/2006 ().