# REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO (CE) n. 1894/2006

del 18 dicembre 2006

relativo all’attuazione dell’accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e il Brasile relativo alla modifica delle concessioni negli elenchi della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca, nel corso del processo di adesione all'Unione europea, che modifica e completa l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune

## Preamble

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 133,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

**(1)** Il regolamento (CEE) n. 2658/87 [^1] ha istituito una nomenclatura delle merci, in seguito denominata «nomenclatura combinata» o «NC», ed ha fissato i dazi convenzionali della tariffa doganale comune.

**(2)** Con la decisione 2006/1894/CE [^2] , il Consiglio ha approvato, a nome della Comunità, l’accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e il Brasile relativo alla modifica delle concessioni negli elenchi della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca, nel corso del processo di adesione all'Unione europea, che modifica e completa l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune al fine di concludere i negoziati avviati ai sensi dell’articolo XXIV, paragrafo 6, del GATT 1994.

**(3)** Il regolamento (CEE) n. 2658/87 dovrebbe pertanto essere modificato di conseguenza,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## **Articolo 1**

L'allegato I (Nomenclatura combinata) del regolamento (CEE) n. 2658/87 è modificato come segue:

**a)** parte seconda (tabella dei dazi) e terza (allegati tariffari) sono modificati con i dazi e integrati con i volumi di cui all'allegato del presente regolamento;

| b) | i): la descrizione del contingente tariffario comunitario per la «carne disossata di alta qualità (5 000 t) fresca, refrigerata o congelata“, che risponde alla seguente descrizione:” Tagli di carne bovina, proveniente da manzi (novilhos) o giovenche (novilhas) di età compresa tra i 20 e i 24 mesi, la cui dentizione può andare dalla perdita dei picozzi della prima dentizione a quattro incisivi permanenti al massimo, allevati esclusivamente al pascolo, di qualità di buona maturità e corrispondenti alle seguenti norme di classificazione delle carcasse bovine: carni provenienti da carcasse classificate di classe B o R, di conformazione da convessa a rettilinea, aventi uno strato di ingrasso da 2 o 3; detti tagli, recanti il bollo o un'etichetta “sc” (special cuts), che attesti che sono di qualità pregiata, saranno imballati in scatole di cartone recanti la dicitura “Carni di alta qualità”» è sostituita da «Carni bovine disossate di alta qualità, fresche, refrigerate o congelate»; | i) | la descrizione del contingente tariffario comunitario per la «carne disossata di alta qualità (5 000 t) fresca, refrigerata o congelata“, che risponde alla seguente descrizione:” Tagli di carne bovina, proveniente da manzi (novilhos) o giovenche (novilhas) di età compresa tra i 20 e i 24 mesi, la cui dentizione può andare dalla perdita dei picozzi della prima dentizione a quattro incisivi permanenti al massimo, allevati esclusivamente al pascolo, di qualità di buona maturità e corrispondenti alle seguenti norme di classificazione delle carcasse bovine: carni provenienti da carcasse classificate di classe B o R, di conformazione da convessa a rettilinea, aventi uno strato di ingrasso da 2 o 3; detti tagli, recanti il bollo o un'etichetta “sc” (special cuts), che attesti che sono di qualità pregiata, saranno imballati in scatole di cartone recanti la dicitura “Carni di alta qualità”» è sostituita da «Carni bovine disossate di alta qualità, fresche, refrigerate o congelate»; | ii) | sotto il titolo «Altre condizioni» è inserito il testo seguente: «Paese fornitore, il Brasile». |
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| i) | la descrizione del contingente tariffario comunitario per la «carne disossata di alta qualità (5 000 t) fresca, refrigerata o congelata“, che risponde alla seguente descrizione:” Tagli di carne bovina, proveniente da manzi (novilhos) o giovenche (novilhas) di età compresa tra i 20 e i 24 mesi, la cui dentizione può andare dalla perdita dei picozzi della prima dentizione a quattro incisivi permanenti al massimo, allevati esclusivamente al pascolo, di qualità di buona maturità e corrispondenti alle seguenti norme di classificazione delle carcasse bovine: carni provenienti da carcasse classificate di classe B o R, di conformazione da convessa a rettilinea, aventi uno strato di ingrasso da 2 o 3; detti tagli, recanti il bollo o un'etichetta “sc” (special cuts), che attesti che sono di qualità pregiata, saranno imballati in scatole di cartone recanti la dicitura “Carni di alta qualità”» è sostituita da «Carni bovine disossate di alta qualità, fresche, refrigerate o congelate»; |  |  |  |  |
| ii) | sotto il titolo «Altre condizioni» è inserito il testo seguente: «Paese fornitore, il Brasile». |  |  |  |  |

## **Articolo 2**

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

## Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 18 dicembre 2006. *Per il Consiglio* *Il Presidente* J.-E. ENESTAM

[^1] [GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1987_256_R_TOC) . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1549/2006 della Commissione ( [GU L 301 del 31.10.2006, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2006_301_R_TOC) .

[^2] Cfr. pagina 1 della presente Gazzetta ufficiale.

Fatte salve le regole per l'interpretazione della nomenclatura combinata, il testo della designazione delle merci ha valore meramente indicativo in quanto, nel contesto del presente allegato, le concessioni sono determinate sulla base dei codici NC quali esistenti al momento dell'adozione del presente regolamento. Laddove sono indicati gli ex codici NC, le concessioni sono determinate dall'applicazione combinata del codice NC e della corrispondente descrizione.

| Codice NC | Codice NC | Tasso del dazio |
| --- | --- | --- |
| 2106 10 80 | Concentrati di proteine | Attuato dal regolamento (CE) n. 711/2006 ( [GU L 124 dell'11.5.2006, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2006_124_R_TOC) ) |
| 2401 10 90 | Tabacco | Riduzione del dazio CE consolidato da 11,2 MIN 22,0 EUR/100 kg/netto MAX 56,0 EUR/100 kg/netto a 10 MIN 22,0 EUR/100 kg/netto MAX 56,0 EUR/kg/netto |

| Codice NC | Descrizione | Tasso del dazio |
| --- | --- | --- |
| 1701 11 10 | Zucchero greggio di canna destinato alla raffinazione | Contingente tariffario assegnato al paese Brasile di 10 124 t con un tasso contingentale di 98 EUR/t |
| 0207 14 10<br>0207 14 50<br>0207 14 70 | Pezzi congelati di galli e galline delle specie domestiche | Contingente tariffario assegnato al paese Brasile di 2 332 t con un tasso contingentale dello 0 % |
| 0207 11 10<br>0207 11 30<br>0207 11 90<br>0207 12 10<br>0207 12 90 | Carcasse di pollo fresche, refrigerate o congelate | Attuato dal regolamento (CE) n. 711/2006 del Consiglio ( [GU L 124 dell'11.5.2006, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2006_124_R_TOC) ) |
| 0207 13 10<br>0207 13 20<br>0207 13 30<br>0207 13 40<br>0207 13 50<br>0207 13 60<br>0207 13 70<br>0207 14 20<br>0207 14 30<br>0207 14 40<br>0207 14 60 | Pezzi di pollo freschi, refrigerati o congelati | Attuato dal regolamento (CE) n. 711/2006 del Consiglio ( [GU L 124 dell'11.5.2006, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2006_124_R_TOC) ) |
| 0207 14 10 | Pezzi di galli e galline | Attuato dal regolamento (CE) n. 711/2006 del Consiglio ( [GU L 124 dell'11.5.2006, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2006_124_R_TOC) ) |
| 0207 24 10<br>0207 24 90<br>0207 25 10<br>0207 25 90<br>0207 26 10<br>0207 26 20<br>0207 26 30<br>0207 26 40<br>0207 26 50<br>0207 26 60<br>0207 26 70<br>0207 26 80<br>0207 27 30<br>0207 27 40<br>0207 27 50<br>0207 27 60<br>0207 27 70 | Carne di tacchino fresche, refrigerata o congelata | Attuato dal regolamento (CE) n. 711/2006 del Consiglio ( [GU L 124 dell'11.5.2006, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2006_124_R_TOC) ) |
| 0207 27 10<br>0207 27 20<br>0207 27 80 | Pezzi di tacchino congelati | Attuato dal regolamento (CE) n. 711/2006 del Consiglio ( [GU L 124 dell'11.5.2006, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2006_124_R_TOC) ) |
| 1005 90 00<br>1005 10 90 | Mais | Attuato dal regolamento (CE) n. 711/2006 del Consiglio ( [GU L 124 dell'11.5.2006, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2006_124_R_TOC) ) |
| 2008 20 11<br>2008 20 19<br>2008 20 31<br>2008 20 39<br>2008 20 71<br>2008 30 11<br>2008 30 19<br>2008 30 31<br>2008 30 39<br>2008 30 79<br>2008 40 11<br>2008 40 19<br>2008 40 21<br>2008 40 29<br>2008 40 31<br>2008 40 39<br>2008 50 11<br>2008 50 19<br>2008 50 31<br>2008 50 39<br>2008 50 51<br>2008 50 59<br>2008 50 71<br>2008 60 11<br>2008 60 19<br>2008 60 31<br>2008 60 39<br>2008 60 60<br>2008 70 11<br>2008 70 19<br>2008 70 31<br>2008 70 39<br>2008 70 51<br>2008 70 59<br>2008 80 11<br>2008 80 19<br>2008 80 31<br>2008 80 39<br>2008 80 70 | Conserve di ananassi, di agrumi, di pere, di albicocche, di ciliege, di pesche e di fragole | Attuato dal regolamento (CE) n. 711/2006 del Consiglio ( [GU L 124 dell'11.5.2006, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2006_124_R_TOC) ) |
| 2009 11 11<br>2009 11 19<br>2009 19 11<br>2009 19 19<br>2009 29 11<br>2009 29 19<br>2009 39 11<br>2009 39 19<br>2009 49 11<br>2009 49 19<br>2009 79 11<br>2009 79 19<br>2009 80 11<br>2009 80 19<br>2009 80 34<br>2009 80 35<br>2009 80 36<br>2009 80 38<br>2009 90 11<br>2009 90 19<br>2009 90 21<br>2009 90 29 | Succhi di frutta | Attuato dal regolamento (CE) n. 711/2006 del Consiglio ( [GU L 124 dell'11.5.2006, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2006_124_R_TOC) ) |
| 1806 | Cioccolato | Attuato dal regolamento (CE) n. 711/2006 del Consiglio ( [GU L 124 dell'11.5.2006, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2006_124_R_TOC) ) |

A tutte le sopra menzionate linee tariffarie si applicano le esatte designazioni tariffarie della CE-15.

[^1]: . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1549/2006 della Commissione (.
[^2]: Cfr. pagina 1 della presente Gazzetta ufficiale.