# REGOLAMENTO (CE) N. 1917/2006 DELLA COMMISSIONE

del 19 dicembre 2006

recante modifica del regolamento (CE) n. 1342/2003 che stabilisce modalità particolari d'applicazione del regime dei titoli d'importazione e d'esportazione nel settore dei cereali e del riso

## Preamble

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali [^1] , in particolare l'articolo 9, paragrafo 2, e l'articolo 12, paragrafo 1,

visto il regolamento (CE) n. 1785/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso [^2] , in particolare l’articolo 10, paragrafo 2, e l’articolo 13, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

**(1)** Il regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione, del 31 agosto 2006, recante norme comuni per la gestione dei contingenti tariffari per l’importazione di prodotti agricoli soggetti a un regime di titoli di importazione [^3] , si applica ai titoli di importazione per i periodi contingentali decorrenti dal 1 o gennaio 2007.

**(2)** Nel settore dei cereali e del riso, il regolamento (CE) n. 1342/2003 della Commissione [^4] prevede modalità complementari o derogatorie alle disposizioni del regolamento (CE) n. 1291/2000 della Commissione, del 9 giugno 2000, che stabilisce le modalità comuni d'applicazione del regime dei titoli d'importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli [^5] , che differiscono dalle norme comuni stabilite dal regolamento (CE) n. 1301/2006. Per una migliore leggibilità e a fini di semplificazione per gli operatori economici, è opportuno adeguare il regolamento (CE) n. 1342/2003 tenendo conto delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1301/2006 e precisare che i regolamenti (CE) n. 1291/2000 e (CE) n. 1301/2006 si applicano ai contingenti tariffari di importazione di cui al regolamento (CE) n. 1342/2003, salvo disposizioni contrarie contenute in detto regolamento.

**(3)** Occorre altresì specificare, per i contingenti tariffari di importazione soggetti a un regime di titoli di importazione, le disposizioni specifiche o derogatorie applicabili e precisare le modalità particolari di gestione e di amministrazione di cui trattasi. Occorre poi stabilire le condizioni particolari applicabili con riguardo alla trasmissione delle domande degli operatori alla Commissione, alla durata di validità dei titoli di importazione rilasciati, alla non cedibilità di tali titoli e alla data di rilascio dei titoli di importazione, che deve essere quella indicata all'articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1291/2000.

**(4)** Tali misure devono essere applicate a decorrere dal 1 o gennaio 2007, data a partire dalla quale si applicano le misure previste dal regolamento (CE) n. 1301/2006.

**(5)** Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## **Articolo 1**

Il regolamento (CE) n. 1342/2003 è così modificato:

1) All'articolo 1 è aggiunto il seguente comma: «Salvo disposizione contraria del presente regolamento, si applicano le disposizioni dei regolamenti (CE) n. 1291/2000 e (CE) n. 1301/2006 della Commissione . [GU L 238 dell'1.9.2006, pag. 13](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2006_238_R_TOC) .» "

| 2) | a): il paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente: «1. I titoli di importazione per i prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1784/2003 e all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1785/2003 sono validi dal giorno del loro rilascio effettivo, ai sensi dell'articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1291/2000, fino alla scadenza dei periodi fissati nell'allegato I del presente regolamento. Tuttavia, per i contingenti tariffari di importazione aperti nei settori dei cereali e del riso, soggetti ad un regime di titoli di importazione, i titoli di importazione cessano di essere validi dopo l'ultimo giorno del periodo contingentale di cui trattasi, ai sensi dell'articolo 8, primo comma, del regolamento (CE) n. 1301/2006.» | a) | il paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente:<br>«1. I titoli di importazione per i prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1784/2003 e all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1785/2003 sono validi dal giorno del loro rilascio effettivo, ai sensi dell'articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1291/2000, fino alla scadenza dei periodi fissati nell'allegato I del presente regolamento.<br>Tuttavia, per i contingenti tariffari di importazione aperti nei settori dei cereali e del riso, soggetti ad un regime di titoli di importazione, i titoli di importazione cessano di essere validi dopo l'ultimo giorno del periodo contingentale di cui trattasi, ai sensi dell'articolo 8, primo comma, del regolamento (CE) n. 1301/2006.» | b) | è aggiunto il seguente paragrafo:<br>«3. Per i contingenti tariffari di importazione aperti nei settori dei cereali e del riso, soggetti ad un regime di titoli di importazione, i diritti derivanti dai titoli non sono trasmissibili, in deroga all'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1291/2000.» |
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| a) | il paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente:<br>«1. I titoli di importazione per i prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1784/2003 e all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1785/2003 sono validi dal giorno del loro rilascio effettivo, ai sensi dell'articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1291/2000, fino alla scadenza dei periodi fissati nell'allegato I del presente regolamento.<br>Tuttavia, per i contingenti tariffari di importazione aperti nei settori dei cereali e del riso, soggetti ad un regime di titoli di importazione, i titoli di importazione cessano di essere validi dopo l'ultimo giorno del periodo contingentale di cui trattasi, ai sensi dell'articolo 8, primo comma, del regolamento (CE) n. 1301/2006.» |  |  |  |  |
| b) | è aggiunto il seguente paragrafo:<br>«3. Per i contingenti tariffari di importazione aperti nei settori dei cereali e del riso, soggetti ad un regime di titoli di importazione, i diritti derivanti dai titoli non sono trasmissibili, in deroga all'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1291/2000.» |  |  |  |  |

3) All'articolo 16, il paragrafo 2 è sostituito dal testo seguente: «2. Per quanto riguarda i titoli di importazione diversi da quelli destinati all'amministrazione dei contingenti tariffari di importazione e disciplinati dal regolamento (CE) n. 1301/2006, gli Stati membri comunicano giornalmente alla Commissione, unicamente per via elettronica, mediante i formulari messi a loro disposizione dalla Commissione e alle condizioni previste dal sistema informatico da essa istituito, i quantitativi totali oggetto di titolo per origine e per codice di prodotto e, per il frumento tenero, per categoria di qualità. L'origine è indicata anche nelle comunicazioni relative ai titoli di importazione per il riso.»

| 4) | a): I termini «Fino alla fine del quarto mese successivo a quello del rilascio del titolo» sono sostituiti dai termini «Fino alla fine del quarto mese successivo a quello della data del rilascio effettivo del titolo ai sensi dell'articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1291/2000». | a) | I termini «Fino alla fine del quarto mese successivo a quello del rilascio del titolo» sono sostituiti dai termini «Fino alla fine del quarto mese successivo a quello della data del rilascio effettivo del titolo ai sensi dell'articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1291/2000». | b) | I termini «Fino alla fine del secondo mese successivo a quello del rilascio del titolo» sono sostituiti dai termini «Fino alla fine del secondo mese successivo a quello della data del rilascio effettivo del titolo ai sensi dell'articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1291/2000». | c) | I termini «Fino alla fine del terzo mese successivo a quello del rilascio del titolo» sono sostituiti dai termini «Fino alla fine del terzo mese successivo a quello della data del rilascio effettivo del titolo ai sensi dell'articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1291/2000». |
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| a) | I termini «Fino alla fine del quarto mese successivo a quello del rilascio del titolo» sono sostituiti dai termini «Fino alla fine del quarto mese successivo a quello della data del rilascio effettivo del titolo ai sensi dell'articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1291/2000». |  |  |  |  |  |  |
| b) | I termini «Fino alla fine del secondo mese successivo a quello del rilascio del titolo» sono sostituiti dai termini «Fino alla fine del secondo mese successivo a quello della data del rilascio effettivo del titolo ai sensi dell'articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1291/2000». |  |  |  |  |  |  |
| c) | I termini «Fino alla fine del terzo mese successivo a quello del rilascio del titolo» sono sostituiti dai termini «Fino alla fine del terzo mese successivo a quello della data del rilascio effettivo del titolo ai sensi dell'articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1291/2000». |  |  |  |  |  |  |

## **Articolo 2**

Il presente regolamento entra in vigore il 1 o gennaio 2007.

## Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 19 dicembre 2006. *Per la Commissione* Mariann FISCHER BOEL *Membro della Commissione*

[^1] [GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2003_270_R_TOC) . Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1154/2006 della Commissione ( [GU L 187 del 19.7.2005, pag. 11](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2005_187_R_TOC) ).

[^2] [GU L 270 del 21.10.2003, pag. 96](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2003_270_R_TOC) . Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 797/2006 ( [GU L 144 del 31.5.2006, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2006_144_R_TOC) ).

[^3] [GU L 238 dell'1.9.2006, pag. 13](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2006_238_R_TOC) .

[^4] [GU L 189 del 29.7.2003, pag. 12](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2003_189_R_TOC) . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1713/2006 ( [GU L 321 del 21.11.2006, pag. 11](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2006_321_R_TOC) ).

[^5] [GU L 152 del 24.6.2000, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2000_152_R_TOC) . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1713/2006.

[^1]: . Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1154/2006 della Commissione ().
[^2]: . Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 797/2006 ().
[^3]: .
[^4]: . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1713/2006 ().
[^5]: . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1713/2006.