# REGOLAMENTO (CE) n. 1928/2006 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 20 dicembre 2006

recante modifica del regolamento (CEE) n. 571/88 del Consiglio relativo all'organizzazione di indagini comunitarie sulla struttura delle aziende agricole, per quanto riguarda la dotazione finanziaria per il periodo 2007-2009 e il contributo comunitario massimo per la Bulgaria e la Romania

## Preamble

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 285, paragrafo 1,

visti l'atto d'adesione della Bulgaria e della Romania, in particolare l'articolo 56,

vista la proposta della Commissione,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato [^1] ,

considerando quanto segue:

**(1)** Il regolamento (CEE) n. 571/88 [^2] del Consiglio prevede che gli Stati membri vengano rimborsati, a titolo di contributo per le spese sostenute, fino ad un importo massimo per indagine.

**(2)** Lo svolgimento delle indagini sulla struttura delle aziende agricole richiede considerevoli finanziamenti da parte degli Stati membri e della Comunità, al fine di soddisfare la necessità d'informazione delle istituzioni della Comunità.

**(3)** In previsione dell'adesione della Bulgaria e della Romania e dello svolgimento, nel 2007, di indagini sulla struttura delle aziende agricole in tali nuovi Stati membri, è opportuno prevedere un contributo comunitario massimo per indagine; tale adeguamento è necessario a causa dell'adesione e non è stato previsto nell'atto d'adesione.

**(4)** Il presente regolamento istituisce, per tutta la durata del programma quadro, una dotazione finanziaria che costituisce per l'autorità di bilancio il riferimento privilegiato nel corso della procedura di bilancio annuale, a norma del punto 37 dell'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria [^3] ,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## **Articolo 1**

all'articolo 14, Il regolamento (CEE) n. 571/88 è così modificato:

| 1) | «–: 2 000 000 EUR per la Bulgaria, | «– | 2 000 000 EUR per la Bulgaria, | – | 2 000 000 EUR per la Romania.»; |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| «– | 2 000 000 EUR per la Bulgaria, |  |  |  |  |
| – | 2 000 000 EUR per la Romania.»; |  |  |  |  |

2) paragrafo 1, il terzo, quarto e quinto comma sono sostituiti dal testo seguente: «La dotazione finanziaria per l'esecuzione del presente programma, compresi gli stanziamenti necessari per la gestione del progetto Eurofarm, è pari a 20 400 000 EUR per il periodo 2007-2009. Gli stanziamenti annuali sono autorizzati dall'autorità di bilancio entro i limiti del quadro finanziario.».

## **Articolo 2**

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* .

L'articolo 1, paragrafo 1 si applica a decorrere dal 1 o gennaio 2007.

## Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, 20 dicembre 2006. *Per il Parlamento europeo* *Il president* J. BORRELL FONTELLES *Per il Consiglio* *Il presidente* J. KORKEAOJA

[^1] Parere del Parlamento europeo del 12 dicembre 2006 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 20 dicembre 2006.

[^2] [GU L 56 del 2.3.1988, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1988_056_R_TOC) . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 204/2006 della Commissione ( [GU L 34 del 7.2.2006, pag. 3](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2006_034_R_TOC) ).

[^3] [GU C 139 del 14.6.2006, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOC_2006_139_R_TOC) .

[^1]: Parere del Parlamento europeo del 12 dicembre 2006 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 20 dicembre 2006.
[^2]: . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 204/2006 della Commissione ().
[^3]: .