# REGOLAMENTO (CE) n. …/2006 DEL CONSIGLIO

del 23 ottobre 2006

relativo all’attuazione dell’accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e l'Uruguay ai sensi dell’articolo XXIV, paragrafo 6, dell'accordo generale sulle tariffe e sul commercio (GATT) del 1994, recante integrazione dell’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune

## Preamble

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 133,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

**(1)** Il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio [^1] ha istituito una nomenclatura delle merci, in seguito denominata «nomenclatura combinata», e ha fissato i dazi convenzionali della tariffa doganale comune.

**(2)** Con decisione 2006/997/CE [^2] , relativa alla conclusione di un accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e l’Uruguay, il Consiglio ha approvato, a nome della Comunità, l’accordo sopramenzionato al fine di concludere i negoziati avviati ai sensi dell’articolo XXIV, paragrafo 6 del GATT 1994,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## **Articolo 1**

L’allegato 7, parte terza, sezione III (Contingenti tariffari OMC che le competenti autorità comunitarie devono aprire) dell’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 è modificato come segue:

1) al codice NC 0201 30 00 la definizione del contingente tariffario di 4 000 tonnellate di «Carni disossate di alta qualità fresche, refrigerate o congelate: Tagli di carne ottenuti da bovini allevati esclusivamente al pascolo, aventi alla macellazione non più di 460 kg di peso vivo, di qualità speciali o buone, denominati tagli speciali di bovini, contenuti in scatole di cartone “ *special boxed beef* ”. Questi tagli sono autorizzati a recare il bollo “s.c.” ( *special cuts* )» è sostituita dalla seguente: «Carni bovine disossate di alta qualità fresche, refrigerate o congelate»;

2) alla voce «altre condizioni» sono inseriti i termini seguenti: «Paese fornitore Uruguay».

## **Articolo 2**

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell’Unione europea* .

## Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Lussemburgo, addì 23 ottobre 2006. *Per il Consiglio* *Il presidente* J. E. ENESTAM

[^1] [GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1987_256_R_TOC) . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1758/2006 ( [GU L 335 dell'1.12.2006, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2006_335_R_TOC) ).

[^2] Cfr. pag. 10 della presente Gazzetta ufficiale.

[^1]: . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1758/2006 ().
[^2]: Cfr. pag. 10 della presente Gazzetta ufficiale.