# REGOLAMENTO (CE) N. 1942/2006 DEL CONSIGLIO

del 12 dicembre 2006

che modifica il regolamento (CE) n. 1321/2004 sulle strutture di gestione dei programmi europei di radionavigazione via satellite

## Preamble

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 171,

vista la proposta della Commissione

visto il parere del Parlamento europeo [^1] ,

visto il parere del Comitato economico e sociale [^2] ,

considerando quanto segue:

**(1)** L’impresa comune Galileo è stata istituita dal regolamento (CE) n. 876/2002 [^3] per portare a termine la fase di sviluppo e preparare le fasi successive del programma Galileo. Nella situazione attuale del programma, la fase di sviluppo non terminerà prima della fine del 2008.

**(2)** L’Autorità di vigilanza del GNSS europeo (di seguito l'«Autorità») è stata istituita dal regolamento (CE) n. 1321/2004 [^4] al fine di gestire gli interessi pubblici inerenti ai programmi GNSS europei e svolgere il ruolo di autorità di regolamentazione nella fase costitutiva e in quella operativa del programma Galileo.

**(3)** Nel corso del 2006, l'Autorità è in grado di assumere tutte le attività attualmente svolte dall'impresa comune Galileo, portandole quindi a termine. Una proroga dell'esistenza dell'impresa comune Galileo oltre il 2006 sarebbe quindi inutile e non giustificata in termini di costo/benefici. È opportuno pertanto liquidare l'impresa comune Galileo, previo trasferimento delle sue attività all'Autorità prima del completamento della fase di sviluppo.

**(4)** È opportuno aggiungere esplicitamente ai compiti affidati all’Autorità quelli affidati all’impresa comune Galileo fino alla sua liquidazione, nonché il compito di svolgere, se del caso e previa decisione del consiglio di amministrazione dell’impresa comune Galileo, le operazioni di liquidazione dell’impresa comune successive al 31 dicembre 2006. È inoltre necessario affidare all’Autorità il compito di realizzare tutte le azioni di ricerca utili per i programmi GNSS europei.

**(5)** La gestione della fase di sviluppo in sostituzione dell’impresa comune Galileo, tuttavia, non rientra tra i compiti affidati all'Autorità a norma dell’articolo 2 del regolamento (CE) n. 1321/2004. Non figurano in tale articolo neppure le attività o i lavori di ricerca che l’Autorità si trovi a dover intraprendere o finanziare, sia nel corso della fase di sviluppo, sia nel corso della fase costitutiva e della fase operativa del programma.

**(6)** Per garantire la continuità del programma Galileo e un trasferimento adeguato delle attività dall’impresa comune Galileo all’Autorità è opportuno, pertanto, modificare la formulazione dell’articolo 2 del regolamento (CE) n. 1321/2004.

**(7)** D’altra parte, a fini di coerenza, occorrerebbe prevedere che l’Autorità diventi proprietaria dei beni materiali e immateriali detenuti dall’impresa comune Galileo al momento della liquidazione di quest’ultima e non al termine della fase di sviluppo. Occorrerebbe altresì stabilire che l’Autorità sia proprietaria dei beni materiali e immateriali che saranno creati o sviluppati nel corso della fase di sviluppo, successivamente alla liquidazione dell’impresa comune. Inoltre dovrebbero essere predisposte le modalità per il trasferimento.

**(8)** Inoltre, per evitare eventuali interpretazioni divergenti concernenti il campo di applicazione del regolamento (CE) n. 1321/2004, occorre precisare che i beni materiali e immateriali creati o sviluppati nel corso della fase costitutiva e della fase operativa da parte del concessionario comprendono quelli creati o sviluppati dai suoi subcontraenti o dalle imprese poste sotto il suo controllo e dai subcontraenti di dette imprese. È opportuno inoltre precisare che la proprietà dei beni comprende il diritto ai marchi di fabbrica e commerciali, nonché tutti gli altri diritti di proprietà di beni immateriali definiti all’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 772/2004 della Commissione, del 27 aprile 2004, relativo all’applicazione dell’articolo 81, paragrafo 3, del trattato CE a categorie di accordi di trasferimento di tecnologia [^5] , e all'articolo 2 della convenzione del 14 luglio 1967 istituita dall'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale.

**(9)** Infine, dato il ruolo fondamentale svolto dall'Agenzia spaziale europea (ESA) nella concezione e nello sviluppo dei sistemi, il che implica l'esame e la conoscenza di tutti gli aspetti connessi con la sicurezza e la protezione di tali sistemi, l'ESA dovrebbe essere rappresentata in qualità di osservatore nel consiglio di amministrazione e nel comitato per la sicurezza e la protezione del sistema. Inoltre conviene prevedere disposizioni analoghe per quanto concerne la rappresentanza del segretario generale/alto rappresentante (SG/AR) nel consiglio di amministrazione.

**(10)** Occorre pertanto modificare il regolamento (CE) n. 1321/2004,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## **Articolo 1**

Il regolamento (CE) n. 1321/2004 è modificato come segue:

| 1) | «k): ai fini del completamento della fase di sviluppo del programma Galileo, riprende al più tardi prima della cessazione dell’impresa comune Galileo, i compiti affidati a quest’ultima dagli articoli 2, 3 e 4 dell'allegato del regolamento (CE) n. 876/2002 del Consiglio . Si occupa, se del caso e previa decisione del consiglio di amministrazione dell’impresa comune Galileo, delle operazioni di liquidazione dell’impresa comune successive al 31 dicembre 2006; | «k) | ai fini del completamento della fase di sviluppo del programma Galileo, riprende al più tardi prima della cessazione dell’impresa comune Galileo, i compiti affidati a quest’ultima dagli articoli 2, 3 e 4 dell'allegato del regolamento (CE) n. 876/2002 del Consiglio . Si occupa, se del caso e previa decisione del consiglio di amministrazione dell’impresa comune Galileo, delle operazioni di liquidazione dell’impresa comune successive al 31 dicembre 2006; | l) | intraprende tutte le azioni di ricerca utili per sviluppare e promuovere i programmi GNSS europei. |
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| «k) | ai fini del completamento della fase di sviluppo del programma Galileo, riprende al più tardi prima della cessazione dell’impresa comune Galileo, i compiti affidati a quest’ultima dagli articoli 2, 3 e 4 dell'allegato del regolamento (CE) n. 876/2002 del Consiglio . Si occupa, se del caso e previa decisione del consiglio di amministrazione dell’impresa comune Galileo, delle operazioni di liquidazione dell’impresa comune successive al 31 dicembre 2006; |  |  |  |  |
| l) | intraprende tutte le azioni di ricerca utili per sviluppare e promuovere i programmi GNSS europei. |  |  |  |  |

2) all'articolo 3, i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti: «1. Dalla data di cessazione dell’impresa comune Galileo, quale indicata all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 876/2002 e all’articolo 20 del suo allegato, l’Autorità diventa proprietaria di tutti i beni materiali e immateriali creati o sviluppati nel corso dell’intera fase di sviluppo, ivi compresi quelli di cui l’impresa comune Galileo era proprietaria a norma dell’articolo 6 dell'allegato di tale regolamento, e quelli creati o sviluppati dall’Agenzia spaziale europea e dalle entità cui tale agenzia o l’impresa comune Galileo hanno affidato le attività di sviluppo del programma. 2. L’Autorità è proprietaria di tutti i beni materiali e immateriali creati o sviluppati nel corso della fase costitutiva e della fase operativa da parte del concessionario, beni che comprendono quelli creati o sviluppati dai suoi subcontraenti o dalle imprese poste sotto il suo controllo e dai subcontraenti di suddette imprese. 3. Il diritto di proprietà comprende tutti i diritti di proprietà di beni immateriali a norma dell’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 772/2004 della Commissione, del 27 aprile 2004, relativo all'applicazione dell'articolo 81, paragrafo 3, del trattato CE a categorie di accordi di trasferimento di tecnologia , come pure tutti i diritti di beni immateriali di cui all'articolo 2 della convenzione del 14 luglio 1967 istituita dall'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale, in particolare il diritto ai marchi di fabbrica e commerciali. 4. Le modalità per i trasferimenti dei beni materiali e immateriali di proprietà dell'impresa comune Galileo in conformità dell'articolo 6 del suo statuto, allegato al regolamento (CE) n. 876/2002, saranno stabilite durante la procedura di liquidazione definita all'articolo 21 dell'allegato a detto regolamento. 5. L'accordo concluso tra le Autorità e l'Agenzia spaziale europea (ESA), a norma dell'articolo 3 dell'allegato al regolamento (CE) n. 876/2002, può prevedere le modalità dell'esercizio, da parte dell'ESA, a nome dell'Autorità, del diritto di proprietà attribuito all'Autorità dal paragrafo 1. 6. Il contratto di concessione può prevedere le modalità dell'esercizio, da parte del concessionario, a nome dell'Autorità, del diritto di proprietà attribuito all'Autorità dal paragrafo 1. [GU L 123 del 27.4.2004, pag. 11](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2004_123_R_TOC) .»;"

3) all'articolo 3, il paragrafo 3 diventa il paragrafo 7;

4) all'articolo 5, paragrafo 2, è aggiunto il seguente comma: «Un rappresentante dell'SG/AR e un rappresentante dell'ESA assistono alle riunioni del consiglio di amministrazione in qualità di osservatori.»;

5) all'articolo 10, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1. Il consiglio di amministrazione istituisce un comitato per la sicurezza e la protezione del sistema composto da un rappresentante per ciascuno Stato membro e da un rappresentante della Commissione, scelti tra esperti riconosciuti in materia di sicurezza. Un rappresentante dell' SG/AR e un rappresentante dell'ESA assistono alle riunioni del comitato in qualità di osservatori.»

## **Articolo 2**

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell’Unione europea* .

## Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 12 dicembre 2006. *Per il Consiglio* *La presidente* S. HUOVINEN

[^1] Parere del 12 ottobre 2006 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

[^2] Parere del 26 ottobre 2006 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

[^3] [GU L 138 del 28.5.2002, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2002_138_R_TOC) .

[^4] [GU L 246 del 20.7.2004, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2004_246_R_TOC) .

[^5] [GU L 123 del 27.4.2004, pag. 11](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2004_123_R_TOC) .

[^1]: Parere del 12 ottobre 2006 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).
[^2]: Parere del 26 ottobre 2006 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).
[^3]: .
[^4]: .
[^5]: .