# REGOLAMENTO (CE) N. 1944/2006 DEL CONSIGLIO

del 19 dicembre 2006

che modifica il regolamento (CE) n. 1698/2005 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)

## Preamble

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 37 e l'articolo 299, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo [^1] ,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo [^2] ,

visto il parere del Comitato delle regioni,

considerando quanto segue:

**(1)** L’articolo 69, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) [^3] , fissa il massimale del totale degli stanziamenti annui per le spese dei Fondi strutturali comunitari per gli Stati membri e l’articolo 70, paragrafi 3 e 4, del medesimo regolamento fissa i tassi di partecipazione del FEASR.

**(2)** Nel quadro finanziario 2007-2013 adottato dal Consiglio europeo nel dicembre 2005 i massimali degli stanziamenti annui fissati per le spese dei Fondi strutturali comunitari applicabili a ciascuno Stato membro sono diversi dal massimale fissato all’articolo 69, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1698/2005.

**(3)** In conformità al quadro finanziario 2007–2013 è stato assegnato al Portogallo uno stanziamento di 320 milioni di EUR che può non essere soggetto all’obbligo di cofinanziamento nazionale di cui all’articolo 70, paragrafi 3 e 4, del regolamento (CE) n. 1698/2005.

**(4)** È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1698/2005,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## **Articolo 1**

Il regolamento (CE) n. 1698/2005 è modificato come segue.

| 1) | All'articolo 69, il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:<br>«6. La Commissione provvede affinché gli stanziamenti annui del FEASR complessivamente assegnati ad uno Stato membro e provenienti dalla sezione orientamento del FEAOG a norma del presente regolamento, dal FESR, dal FSE e dal FC, conformemente al regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell'11 luglio 2006, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione , compreso il contributo del FESR conformemente al regolamento (CE) n. 1638/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 2006, recante disposizioni generali che istituiscono uno strumento europeo di vicinato e partenariato , e al regolamento (CE) n. 1085/2006 del Consiglio, del 17 luglio 2006, che istituisce uno strumento di assistenza preadesione (IPA) , e del Fondo europeo per la pesca, conformemente al regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio, del 27 luglio 2006, relativo al Fondo europeo per la pesca , non superi i limiti seguenti:<br>—<br>per gli Stati membri aventi nel periodo 2001-2003 un RNL medio pro capite (SPA) inferiore al 40 % della media dell’UE-25: 3,7893 % del PIL,<br>—<br>per gli Stati membri aventi nel periodo 2001-2003 un RNL medio pro capite (SPA) pari o superiore al 40 % e inferiore al 50 % della media dell’UE-25: 3,7135 % del PIL,<br>—<br>per gli Stati membri aventi nel periodo 2001-2003 un RNL medio pro capite (SPA) pari o superiore al 50 % e inferiore al 55 % della media dell’UE-25: 3,6188 % del PIL,<br>—<br>per gli Stati membri aventi nel periodo 2001-2003 un RNL medio pro capite (SPA) pari o superiore al 55 % e inferiore al 60 % della media dell’UE-25: 3,5240 % del PIL,<br>—<br>per gli Stati membri aventi nel periodo 2001-2003 un RNL medio pro capite (SPA) pari o superiore al 60 % e inferiore al 65 % della media dell’UE-25: 3,4293 % del PIL,<br>—<br>per gli Stati membri aventi nel periodo 2001-2003 un RNL medio pro capite (SPA) pari o superiore al 65 % e inferiore al 70 % della media dell’UE-25: 3,3346 % del PIL,<br>—<br>per gli Stati membri aventi nel periodo 2001-2003 un RNL medio pro capite (SPA) pari o superiore al 70 % e inferiore al 75 % della media dell’UE-25: 3,2398 % del PIL,<br>—<br>oltre, il livello massimo dei trasferimenti è ridotto di 0,09 punti percentuali del PIL per ogni incremento di 5 punti percentuali di RNL medio pro capite (SPA) nel periodo 2001-2003 raffrontato alla media dell’UE-25.<br>La Commissione calcola il PIL in base alle statistiche pubblicate nell’aprile 2005. I tassi di crescita dei PIL nazionali per il periodo 2007-2013, stimati dalla Commissione nell'aprile 2005, si applicano individualmente a ciascuno Stato membro.<br>Qualora nel 2010 si stabilisca che il PIL totale del periodo 2007-2009 per uno Stato membro si è discostato di oltre il ± 5 % dal PIL totale stimato a norma del secondo comma, anche a causa delle variazioni dei tassi di cambio, si procede all’aggiustamento degli importi assegnati al medesimo Stato membro per tale periodo a norma del primo comma. L’incidenza totale netta di tale aggiustamento, positiva o negativa che sia, non può superare i 3 miliardi di EUR. In ogni caso, se l’incidenza netta è positiva, le risorse supplementari totali si limitano al livello della sottoutilizzazione rispetto ai massimali delle risorse disponibili per gli impegni dei Fondi strutturali e del Fondo di coesione per il periodo 2007-2010. Gli aggiustamenti definitivi sono scaglionati in parti uguali nel periodo 2011-2013. Per rispecchiare il valore dello zloty polacco nel corso del periodo di riferimento, il risultato ottenuto con l’applicazione della percentuale di cui al primo comma alla Polonia è moltiplicato per il coefficiente 1,04 per il periodo fino alla revisione di cui al presente comma.<br>[GU L 210 del 31.7.2006, pag. 25](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2006_210_R_TOC) ."<br>[GU L 310 del 9.11.2006, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2006_310_R_TOC) ."<br>[GU L 210 del 31.7.2006, pag. 82](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2006_210_R_TOC) ."<br>[GU L 223 del 15.8.2006, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2006_223_R_TOC) .» " | — | per gli Stati membri aventi nel periodo 2001-2003 un RNL medio pro capite (SPA) inferiore al 40 % della media dell’UE-25: 3,7893 % del PIL, | — | per gli Stati membri aventi nel periodo 2001-2003 un RNL medio pro capite (SPA) pari o superiore al 40 % e inferiore al 50 % della media dell’UE-25: 3,7135 % del PIL, | — | per gli Stati membri aventi nel periodo 2001-2003 un RNL medio pro capite (SPA) pari o superiore al 50 % e inferiore al 55 % della media dell’UE-25: 3,6188 % del PIL, | — | per gli Stati membri aventi nel periodo 2001-2003 un RNL medio pro capite (SPA) pari o superiore al 55 % e inferiore al 60 % della media dell’UE-25: 3,5240 % del PIL, | — | per gli Stati membri aventi nel periodo 2001-2003 un RNL medio pro capite (SPA) pari o superiore al 60 % e inferiore al 65 % della media dell’UE-25: 3,4293 % del PIL, | — | per gli Stati membri aventi nel periodo 2001-2003 un RNL medio pro capite (SPA) pari o superiore al 65 % e inferiore al 70 % della media dell’UE-25: 3,3346 % del PIL, | — | per gli Stati membri aventi nel periodo 2001-2003 un RNL medio pro capite (SPA) pari o superiore al 70 % e inferiore al 75 % della media dell’UE-25: 3,2398 % del PIL, | — | oltre, il livello massimo dei trasferimenti è ridotto di 0,09 punti percentuali del PIL per ogni incremento di 5 punti percentuali di RNL medio pro capite (SPA) nel periodo 2001-2003 raffrontato alla media dell’UE-25. |
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| — | per gli Stati membri aventi nel periodo 2001-2003 un RNL medio pro capite (SPA) inferiore al 40 % della media dell’UE-25: 3,7893 % del PIL, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| — | per gli Stati membri aventi nel periodo 2001-2003 un RNL medio pro capite (SPA) pari o superiore al 40 % e inferiore al 50 % della media dell’UE-25: 3,7135 % del PIL, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| — | per gli Stati membri aventi nel periodo 2001-2003 un RNL medio pro capite (SPA) pari o superiore al 50 % e inferiore al 55 % della media dell’UE-25: 3,6188 % del PIL, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| — | per gli Stati membri aventi nel periodo 2001-2003 un RNL medio pro capite (SPA) pari o superiore al 55 % e inferiore al 60 % della media dell’UE-25: 3,5240 % del PIL, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| — | per gli Stati membri aventi nel periodo 2001-2003 un RNL medio pro capite (SPA) pari o superiore al 60 % e inferiore al 65 % della media dell’UE-25: 3,4293 % del PIL, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| — | per gli Stati membri aventi nel periodo 2001-2003 un RNL medio pro capite (SPA) pari o superiore al 65 % e inferiore al 70 % della media dell’UE-25: 3,3346 % del PIL, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| — | per gli Stati membri aventi nel periodo 2001-2003 un RNL medio pro capite (SPA) pari o superiore al 70 % e inferiore al 75 % della media dell’UE-25: 3,2398 % del PIL, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| — | oltre, il livello massimo dei trasferimenti è ridotto di 0,09 punti percentuali del PIL per ogni incremento di 5 punti percentuali di RNL medio pro capite (SPA) nel periodo 2001-2003 raffrontato alla media dell’UE-25. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2) All'articolo 70 è inserito il paragrafo seguente: «4 *bis* . I paragrafi 3 e 4 possono non essere applicati al Portogallo limitatamente a un importo di 320 milioni di EUR.»

## **Articolo 2**

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* .

## Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 19 dicembre 2006. *Per il Consiglio* *Il presidente* J. KORKEAOJA

[^1] Parere del 14 novembre 2006 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

[^2] Parere del 13 dicembre 2006 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale). Parere reso a seguito di consultazione non obbligatoria.

[^3] [GU L 277 del 21.10.2005, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2005_277_R_TOC) . Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1463/2006 ( [GU L 277 del 9.10.2006, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2006_277_R_TOC) ).

[^1]: Parere del 14 novembre 2006 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).
[^2]: Parere del 13 dicembre 2006 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale). Parere reso a seguito di consultazione non obbligatoria.
[^3]: . Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1463/2006 ().