# REGOLAMENTO (CE, EURATOM) N. 1945/2006 DEL CONSIGLIO

dell'11 dicembre 2006

che modifica il regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 495/77 che determina le categorie di beneficiari, le condizioni di attribuzione e l’ammontare delle indennità che possono essere concesse ai funzionari regolarmente sottoposti a permanenze

## Preamble

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto lo statuto dei funzionari delle Comunità europee nonché il regime applicabile agli altri agenti di tali Comunità, fissati dal regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 [^1] , in particolare l’articolo 56 *ter* , secondo comma, dello statuto,

vista la proposta presentata dalla Commissione, dopo aver sentito il comitato dello statuto,

**(1)** considerando che è opportuno modificare il regolamento (CECA, CEE, Euratom) n. 495/77 [^2] al fine di adattarlo alle mutevoli esigenze di servizi di permanenza regolare all’interno delle istituzioni europee,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## **Articolo 1**

Il regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 495/77 è così modificato:

| 1) | —: retribuito in base agli stanziamenti per la ricerca e gli investimenti e che presta servizio presso uno stabilimento del Centro comune di ricerca o svolge azioni indirette, o | — | retribuito in base agli stanziamenti per la ricerca e gli investimenti e che presta servizio presso uno stabilimento del Centro comune di ricerca o svolge azioni indirette, o | — | retribuito in base agli stanziamenti per il funzionamento e addetto al funzionamento o alla sorveglianza degli impianti tecnici o che lavora presso un servizio di sicurezza, un altro servizio che svolge funzioni di sicurezza, un centro di tecnologie dell’informazione e della comunicazione (TIC), un servizio che fornisce sostegno a operazioni di Politica estera e di sicurezza comune (PESC)/ Politica europea in materia di sicurezza e di difesa (PESD) o a dispositivi di coordinamento in caso di emergenza e di crisi o presso servizi in cui vi sia la comprovata necessità di servizi di permanenza regolare per l'esecuzione di compiti nel quadro di un meccanismo istituito per fornire assistenza agli Stati membri 24 ore/24, |
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| — | retribuito in base agli stanziamenti per la ricerca e gli investimenti e che presta servizio presso uno stabilimento del Centro comune di ricerca o svolge azioni indirette, o |  |  |  |  |
| — | retribuito in base agli stanziamenti per il funzionamento e addetto al funzionamento o alla sorveglianza degli impianti tecnici o che lavora presso un servizio di sicurezza, un altro servizio che svolge funzioni di sicurezza, un centro di tecnologie dell’informazione e della comunicazione (TIC), un servizio che fornisce sostegno a operazioni di Politica estera e di sicurezza comune (PESC)/ Politica europea in materia di sicurezza e di difesa (PESD) o a dispositivi di coordinamento in caso di emergenza e di crisi o presso servizi in cui vi sia la comprovata necessità di servizi di permanenza regolare per l'esecuzione di compiti nel quadro di un meccanismo istituito per fornire assistenza agli Stati membri 24 ore/24, |  |  |  |  |

2) l’articolo 3 è sostituito dal seguente: «Articolo 3 Ogni anno, nel mese di aprile, la Commissione presenta al Consiglio una relazione, elaborata per categoria, sul numero dei funzionari e agenti che beneficiano dell’indennità di cui al presente regolamento, riservando una particolare attenzione ai casi in cui l’indennità è stata concessa a norma delle disposizioni di cui all’articolo 1, paragrafo 1, secondo comma».

## **Articolo 2**

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell’Unione europea* .

## Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in tutti gli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 11 dicembre 2006. *Per il Consiglio* *Il presidente* E. TUOMIOJA

[^1] [GU L 56 del 4.3.1968, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1968_056_R_TOC) . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE, Euratom) n. 31/2005 ( [GU L 8 del 12.1.2005, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2005_008_R_TOC) ).

[^2] [GU L 66 del 12.3.1977, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1977_066_R_TOC) . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE, Euratom) n. 859/2004 ( [GU L 161 del 30.4.2004, pag. 23](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2004_161_R_TOC) ).

[^1]: . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE, Euratom) n. 31/2005 ().
[^2]: . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE, Euratom) n. 859/2004 ().