# REGOLAMENTO (CE) N. 1978/2006 DELLA COMMISSIONE

del 22 dicembre 2006

che modifica il regolamento (CE) n. 448/2001 per quanto riguarda le relazioni sui procedimenti di soppressione e sul riutilizzo dei fondi soppressi

## Preamble

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, recante disposizioni generali sui Fondi strutturali [^1] , in particolare l’articolo 53, paragrafo 2,

sentito il comitato istituito ai sensi dell’articolo 147 del trattato,

sentito il comitato per le strutture agricole e lo sviluppo rurale,

sentito il comitato per le strutture del settore della pesca e dell'acquacoltura,

considerando quanto segue:

**(1)** L’articolo 2, paragrafo 3, e l’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 448/2001 della Commissione, del 2 marzo 2001, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio per quanto riguarda la procedura relativa alle rettifiche finanziarie dei contributi concessi nell'ambito dei Fondi strutturali [^2] , impongono agli Stati membri di trasmettere alla Commissione relazioni sui procedimenti di soppressione, sulle iniziative già prese o da prendere per adeguare i sistemi di gestione e di controllo e di informarla sul riutilizzo dei fondi soppressi e sulle modifiche del piano di finanziamento dell’intervento.

**(2)** L'esperienza acquisita in sede di applicazione del regolamento (CE) n. 448/2001 ha evidenziato la necessità di chiarire e semplificare dette disposizioni.

**(3)** Le informazioni da fornire alla Commissione dovrebbero essere limitate, in particolare, all'importo complessivo dei finanziamenti pubblici soppressi, per ogni misura, relativamente al programma interessato, in seguito alla soppressione totale o parziale del contributo comunitario alle operazioni, nonché all’effettivo riutilizzo dei fondi derivanti dalla soppressione di tali finanziamenti. Gli Stati membri sono tenuti a fornire informazioni sugli adeguamenti apportati ai propri sistemi di gestione e controllo, nelle relazioni annuali di cui all’articolo 13 del regolamento (CE) n. 438/2001 della Commissione, del 2 marzo 2001, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio per quanto riguarda i sistemi di gestione e controllo dei contributi concessi nell’ambito dei Fondi strutturali [^3] .

**(4)** Il regolamento (CE) n. 448/2001 deve quindi essere modificato.

**(5)** Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato per lo sviluppo e la riconversione delle regioni,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## **Articolo 1**

Il regolamento (CE) n. 448/2001 è modificato come segue:

1) all’articolo 2, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente: «3. Fatte salve le informazioni sui recuperi richieste a norma dell’articolo 8 del regolamento (CE) n. 438/2001 della Commissione , gli Stati membri trasmettono alla Commissione ogni anno, in allegato all’ultima relazione trimestrale fornita a norma del regolamento (CE) n. 1681/94 della Commissione , una dichiarazione che indichi, per ogni misura, gli importi complessivi dei finanziamenti pubblici soppressi, a seguito della soppressione di tutto o parte del contributo comunitario alle operazioni, cancellati nelle dichiarazioni di spesa presentate, per il programma interessato, durante l’anno precedente. [GU L 63 del 3.3.2001, pag. 21](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2001_063_R_TOC) ." [GU L 178 del 12.7.1994, pag. 43](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1994_178_R_TOC) .» "

2) all'articolo 3, paragrafo 2, la seconda frase è sostituita dalla seguente: «Nella relazione di cui all'articolo 2, paragrafo 3, gli Stati membri comunicano alla Commissione le modalità con le quali sono stati riutilizzati i fondi comunitari resi disponibili dalla soppressione di un finanziamento al programma.»

## **Articolo 2**

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* .

## Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 22 dicembre 2006. *Per la Commissione* Danuta HÜBNER *Membro della Commissione*

[^1] [GU L 161 del 26.6.1999, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1999_161_R_TOC) . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 173/2005 ( [GU L 29 del 2.2.2005, pag. 3](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2005_029_R_TOC) ) e sostituito, a decorrere dal 1 o gennaio 2007, dal regolamento (CE) n. 1083/2006 ( [GU L 210 del 31.7.2006, pag. 25](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2006_210_R_TOC) ).

[^2] [GU L 64 del 6.3.2001, pag. 13](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2001_064_R_TOC) .

[^3] [GU L 63 del 3.3.2001, pag. 21](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2001_063_R_TOC) . Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 2355/2002 ( [GU L 351 del 28.12.2002, pag. 42](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2002_351_R_TOC) ).

[^1]: . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 173/2005 () e sostituito, a decorrere dal 1o gennaio 2007, dal regolamento (CE) n. 1083/2006 ().
[^2]: .
[^3]: . Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 2355/2002 ().