# REGOLAMENTO (CE) N. 2014/2006 DEL CONSIGLIO

del 19 dicembre 2006

che modifica il regolamento (CE) n. 2505/96 recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari autonomi per taluni prodotti agricoli e industriali

## Preamble

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 26,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

**(1)** Il 20 dicembre 1996 il Consiglio ha adottato il regolamento (CE) n. 2505/96 [^1] . Dal momento che è necessario soddisfare il fabbisogno comunitario per i prodotti in questione alle condizioni più favorevoli, occorre prorogare o adeguare alcuni degli attuali contingenti tariffari e aprirne dei nuovi a dazio ridotto o nullo per volumi adeguati, senza perturbare i mercati di tali prodotti.

**(2)** Poiché il volume di un contingente tariffario comunitario è insufficiente a soddisfare il fabbisogno dell'industria comunitaria nell'attuale periodo contingentale, occorre aumentarlo con effetto a decorrere dal 1 o gennaio 2007.

**(3)** La Comunità non ha più interesse a mantenere nel 2007 i contingenti tariffari comunitari per taluni prodotti che hanno beneficiato di una sospensione dei dazi nel 2006. È pertanto opportuno che tali prodotti siano soppressi dalla tabella che figura nell'allegato I del regolamento (CE) n. 2505/96.

**(4)** Poiché le modifiche da apporre sono in numero elevato, per ragioni di chiarezza occorre che l'allegato I del regolamento (CE) n. 2505/96 sia interamente sostituito.

**(5)** Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 2505/96.

**(6)** In considerazione dell'importanza economica del presente regolamento è opportuno invocare i motivi di urgenza di cui al punto I.3 del protocollo sul ruolo dei parlamenti nazionali nell'Unione europea allegato al trattato sull'Unione europea e ai trattati che istituiscono la Comunità europea, la Comunità europea del carbone e dell'acciaio e la Comunità europea dell'energia atomica.

**(7)** Il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore immediatamente, poiché si applica dal 1 o gennaio 2007,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## **Articolo 1**

L'allegato I del regolamento (CE) n. 2505/96 è sostituito dal testo di cui all'allegato del presente regolamento.

## **Articolo 2**

Nell'allegato I del regolamento (CE) n. 2505/96 il volume del contingente tariffario di cui al numero d'ordine 09.2981 è fissato a 260 000 unità per il periodo contingentale compreso tra il 1 o gennaio e il 31 dicembre 2006.

## **Articolo 3**

Nell'allegato I del regolamento (CE) n. 2505/96, per il periodo contingentale compreso tra il 1 o gennaio e il 31 dicembre 2007:

— il volume del contingente tariffario di cui al numero d'ordine 09.2002 è fissato a 1 000 tonnellate,

— il volume del contingente tariffario di cui al numero d'ordine 09.2030 è fissato a 1 000 tonnellate,

— il volume del contingente tariffario di cui al numero d'ordine 09.2612 è fissato a 1 900 tonnellate,

— il volume del contingente tariffario di cui al numero d'ordine 09.2620 è fissato a 1 000 000 di unità,

— il volume del contingente tariffario di cui al numero d'ordine 09.2727 è fissato a 15 000 tonnellate.

## **Articolo 4**

Nell'allegato I del regolamento (CE) n. 2505/96 sono inseriti i contingenti tariffari di cui ai numeri d'ordine 09.2920, 09.2970, 09.2972 e 09.2977, con effetto a decorrere dal 1 o gennaio 2007.

## **Articolo 5**

I contingenti tariffari di cui ai numeri d'ordine 09.2026, 09.2853, 09.2976 e 09.2981 sono chiusi con effetto a decorrere dal 1 o gennaio 2007.

## **Articolo 6**

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* .

Esso si applica a decorrere dal 1 o gennaio 2007.

## Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 19 dicembre 2006. *Per il Consiglio* *Il presidente* J. KORKEAOJA

[^1] [GU L 345 del 31.12.1996, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1996_345_R_TOC) . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 962/2006 ( [GU L 176 del 30.6.2006, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2006_176_R_TOC) ).

«ALLEGATO I Numero d'ordine Codice NC Suddivisione Taric Descrizione delle merci Volume del contingente Dazio contingentale (%) Periodo contingentale 09.2002 ex 2928 00 90 30 Fenilidrazina 1 000 tonnellate 0 1.1-31.12 09.2003 ex 8543 70 90 63 Generatore di frequenze controllato in tensione, consistente di elementi attivi e passivi montati su un circuito stampato e contenuti in una cassa le cui dimensioni esterne non superano 30 × 30 mm 1 400 000 unità 0 1.1-31.12 09.2030 ex 2926 90 95 74 Clorotalonil 1 000 tonnellate 0 1.1-31.12 09.2140 ex 3824 90 98 98 Miscuglio di ammine terziarie, contenente in peso: — 2,0-4,0 % di N,N-dimetil-1-octanamine — 94 % come minimo di N,N-dimetil-1-decanamine — 2 % al massimo di N,N-dimetil-1-dodecanamine e più 4 500 tonnellate 0 1.1-31.12 09.2602 ex 2921 51 19 10 o-Fenilendiammina 1 800 tonnellate 0 1.1-31.12 09.2603 ex 2931 00 95 15 Tetrasolfuro di bis(3-trietossisililpropile) 4 500 tonnellate 0 1.1-31.12 09.2604 ex 3905 30 00 10 Alcole polivinilico, anche contenente gruppi di acetali sotto forma di sale sodico di 5-(4-acido-2-solfobenziliden)-3-(formilpropil)-rodanina 100 tonnellate 0 1.1-31.12 09.2610 ex 2925 29 00 20 Cloruro di (clorometilen)dimetilammino 100 tonnellate 0 1.1-31.12 09.2611 ex 2826 19 90 10 Fluoruro di calcio avente tenore totale di alluminio, magnesio e sodio uguale o inferiore a 0,25 mg/kg, in polvere 55 tonnellate 0 1.1-31.12 09.2612 ex 2921 59 90 30 Dicloridrato di 3,3′-diclorobenzidina 1 900 tonnellate 0 1.1-31.12 09.2615 ex 2934 99 90 70 Acido ribonucleico 110 tonnellate 0 1.1-31.12 09.2616 ex 3910 00 00 30 Polidimetilsiloxan con un grado di polimerizzazione di 2 800 unità monomeriche (± 100) 1 300 tonnellate 0 1.1-31.12 09.2618 ex 2918 19 85 40 Acido (R)-2-cloromandelico 100 tonnellate 0 1.1-31.12 09.2619 ex 2934 99 90 71 2-Tienilacetonitrile 80 tonnellate 0 1.1-31.12 09.2620 ex 8526 91 20 20 Unità del sistema GPS avente la funzione di determinare la posizione 1 000 000 unità 0 1.1-31.12 09.2624 2912 42 00 Etilvanillina (3-etossi-4-idrossibenzaldeide) 425 tonnellate 0 1.1-31.12 09.2625 ex 3920 20 21 20 Pellicole di polimeri di polipropilene, biassialmente orientati, di spessore uguale o superiore a 3,5 μm, ma inferiore a 15 μm, con larghezza uguale o superiore a 490 mm, ma non superiore a 620 mm, destinate alla produzione di condensatori di potenza [^1] 170 tonnellate 0 1.1-31.12 09.2627 ex 7011 20 00 55 Schermi di vetro, il cui diametro diagonale misurato tra i due angoli esterni è uguale a 814,8 mm (± 1,5 mm), con una translucidità del 51,1 % (± 2,2 %) e uno spessore di riferimento di 12,5 mm 500 000 unità 0 1.1-31.12 09.2628 ex 7019 52 00 10 Fibra di vetro a maglia, con armatura in vetroresina plastificata, di peso pari a 120 g/m 2 (±10 g/m 2 ), normalmente utilizzata per la fabbricazione di zanzariere avvolgibili o a telaio fisso 350 000 m 2 0 1.1-31.12 09.2629 ex 7616 99 90 85 Manico telescopico in alluminio, destinato ad essere utilizzato nella fabbricazione di valigie [^1] 240 000 unità 0 1.1-31.12 09.2703 ex 2825 30 00 10 Ossidi e idrossidi di vanadio, destinati esclusivamente alla fabbricazione di leghe [^1] 13 000 tonnellate 0 1.1-31.12 09.2713 ex 2008 60 19 10 Ciliegie dolci, conservate in alcole, di diametro non superiore a 19,9 mm, senza nocciolo, destinate alla fabbricazione di prodotti a base di cioccolato: — aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore al 9 % — aventi tenore, in peso, di zuccheri inferiore o uguale al 9 % [^1] 2 000 tonnellate 10 [^3] 1.1-31.12 ex 2008 60 39 10 09.2719 ex 2008 60 19 20 Ciliegie acide (Prunus cerasus) conservate in alcole, di diametro non superiore a 19,9 mm, destinate alla fabbricazione di prodotti a base di cioccolato: — aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore al 9 % — aventi tenore, in peso, di zuccheri inferiore o uguale al 9 % [^1] 2 000 tonnellate 10 [^3] 1.1-31.12 ex 2008 60 39 20 09.2727 ex 3902 90 90 93 Poli-alfa-olefine sintetiche di viscosità non inferiore a 38 × 10 -6 m 2 s -1 (38 centistokes) a 100 °C, secondo il metodo ASTM D 445 15 000 tonnellate 0 1.1-31.12 09.2799 ex 7202 49 90 10 Ferrocromo contenente, in peso, 1,5 % o più, ma non più di 4 % di carbonio e non più di 70 % di cromo 50 000 tonnellate 0 1.1-31.12 09.2809 ex 3802 90 00 10 Montmorillonite attivata all'acido, destinate alla fabbricazione di carta autocopiante [^1] 10 000 tonnellate 0 1.1-31.12 09.2829 ex 3824 90 98 19 Estratto solido del residuo, insolubile nei solventi alifatici, ottenuto durante l'estrazione di colofonia dal legno, che presenta le seguenti caratteristiche: — tenore, in peso, di acidi resinici non superiore a 30 %, — numero di acidità non superiore a 110, — punto di fusione non inferiore a 100 °C 1 600 tonnellate 0 1.1-31.12 09.2837 ex 2903 49 80 10 Bromoclorometano 600 tonnellate 0 1.1-31.12 09.2841 ex 2712 90 99 10 Miscela di 1-alcheni contenente, in peso, 80 % o più di 1-alcheni di lunghezza della catena di 20 e 22 atomi di carbonio 10 000 tonnellate 0 1.1-31.12 09.2849 ex 0710 80 69 10 Funghi della specie Auricularia polytricha, anche cotti, in acqua o al vapore, congelati, destinati alla fabbricazione di piatti preparati [^1] [^2] 700 tonnellate 0 1.1-31.12 09.2851 ex 2907 12 00 10 o-Cresolo di purezza, in peso, non inferiore al 98,5 % 20 000 tonnellate 0 1.1-31.12 09.2882 ex 2908 99 90 20 2,4-Dicloro-3-etil-6-nitrofenol, sotto forma di polvere 90 tonnellate 0 1.1-31.12 09.2889 3805 10 90 Essenza di cellulosa al solfato 20 000 tonnellate 0 1.1-31.12 09.2904 ex 8540 11 19 95 Tubo catodico a colori con schermo piatto, con un rapporto larghezza/altezza dello schermo di 4/3, una diagonale dello schermo pari o superiore a 79 cm, ma non superiore a 81 cm, e un raggio di curvatura pari o superiore a 50 m 8 500 unità 0 1.1-31.12 09.2913 ex 2401 10 41 10 Tabacco greggio o non lavorato, anche tagliato in forma regolare, avente valore doganale non inferiore a 450 EUR/100 kg netti, destinato a essere utilizzato come fascia esterna o come sottofascia nella fabbricazione di prodotti della sottovoce 2402 10 00 [^1] 6 000 tonnellate 0 1.1-31.12 ex 2401 10 49 10 ex 2401 10 50 10 ex 2401 10 70 10 ex 2401 10 90 10 ex 2401 20 41 10 ex 2401 20 49 10 ex 2401 20 50 10 ex 2401 20 70 10 ex 2401 20 90 10 09.2914 ex 3824 90 98 26 Soluzione acquosa contenente in peso il 40 % o più di estratti secchi di betaina e il 5 % o più, ma non oltre il 30 %, di sali organici o inorganici 38 000 tonnellate 0 1.1-31.12 09.2917 ex 2930 90 13 90 Cistina 600 tonnellate 0 1.1-31.12 09.2919 ex 8708 29 90 10 Soffietti, destinati alla fabbricazione di autobus articolati [^1] 2 600 unità 0 1.1-31.12 09.2920 ex 2906 19 00 30 Isobornilcicloesanolo 450 tonnellate 0 1.1-31.12 09.2933 ex 2903 69 90 30 1,3-Diclorobenzene 2 600 tonnellate 0 1.1-31.12 09.2935 3806 10 10 Colofonia ed acidi resinici di gemme 200 000 tonnellate 0 1.1-31.12 09.2945 ex 2940 00 00 20 D-Xilosio 400 tonnellate 0 1.1-31.12 09.2947 ex 3904 69 90 95 Poli(vinilidenfluoridas), miltelių pavidalo, skirtas gaminti dažus ar lakus metalui padengti [^1] 1 300 tonnellate 0 1.1-31.12 09.2950 ex 2905 59 10 10 2-Cloroetanolo, destinato alla fabbricazione di tioplasti liquidi della sottovoce 4002 99 90 [^1] 8 400 tonnellate 0 1.1-31.12 09.2955 ex 2932 19 00 60 Flurtamone (ISO) 300 tonnellate 0 1.1-31.12 09.2970 ex 8540 11 11 95 Tubo catodico a colori con maschera a fessura, dotato di un cannone a elettroni e di una bobina di deviazione e con un rapporto di larghezza/altezza dello schermo di 4/3 e una diagonale dello schermo di 33,5 cm (± 1,6 mm) [^1] 250 000 unità 0 1.1-30.6 09.2972 2915 24 00 Anidride acetica 20 000 tonnellate 0 1.1-31.12 09.2975 ex 2918 30 00 10 Dianidride benzofenon-3,3′:4,4′-tetracarbossilica 600 tonnellate 0 1.1-31.12 09.2977 2926 10 00 Acrilonitrile 12 000 tonnellate 0 1.1-30.6 09.2979 ex 7011 20 00 15 Schermi di vetro, il cui diametro diagonale misurato tra i due angoli esterni è uguale a 81,5 cm (± 0,2 cm), con una translucidità dell’80 % (± 3 %) e uno spessore di riferimento di 11,43 mm 800 000 unità 0 1.1-31.12 09.2986 ex 3824 90 98 76 Miscuglio di ammine terziarie, contenente, in peso: — 60 % o più di dodecildimetilammina — 20 % o più di dimetil(tetradecil)ammina — 0,5 % o più di esadecildimetilammina, destinato alla fabbricazione di ossidi di ammine [^1] 14 315 tonnellate 0 1.1-31.12 09.2992 ex 3902 30 00 93 Copolimero di propilene e butilene, contenente in peso il 60 % o più, ma non oltre il 68 %, di propilene e 32 % o più, ma non oltre il 40 %, di butilene, con una viscosità di fusione non superiore a 3 000 mPa a 190 °C, secondo il metodo ASTM D 3236, destinato ad essere utilizzato come adesivo nella fabbricazione di prodotti della sottovoce 4818 40 [^1] 1 000 tonnellate 0 1.1-31.12 09.2995 ex 8536 90 85 95 Tastiere — comprendenti uno strato di silicone e tasti di policarbonato oppure — interamente di silicone o interamente di policarbonato, comprendenti tasti stampati, destinate alla fabbricazione o riparazione di apparecchi radiotelefonici mobili della sottovoce 8517 12 00 [^1] 20 000 000 unità 0 1.1-31.12 ex 8538 90 99 93

[^1] L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia (vedi articoli da 291 a 300 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione — [GU L 253 dell'11.10.1993 pag. 71](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1993_253_R_TOC) e successive modifiche).

[^2] Tuttavia la sospensione non è ammessa quando il trattamento è effettuato da imprese per la vendita al minuto o da aziende di ristoro.

[^3] Il dazio specifico addizionale è applicabile.».

[^1]: L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia (vedi articoli da 291 a 300 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione — e successive modifiche).
[^2]: Tuttavia la sospensione non è ammessa quando il trattamento è effettuato da imprese per la vendita al minuto o da aziende di ristoro.
[^3]: Il dazio specifico addizionale è applicabile.».