# REGOLAMENTO (CE) N. 2021/2006 DELLA COMMISSIONE

del 22 dicembre 2006

recante apertura e modalità di gestione dei contingenti d’importazione di riso originario degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP) e dei paesi e territori d'oltremare (PTOM)

## Preamble

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la decisione 2001/822/CE del Consiglio, del 27 novembre 2001, relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare alla Comunità europea («Decisione sull'associazione d'oltremare») [^1] , in particolare l'allegato III, articolo 6, paragrafo 5, settimo comma,

visto il regolamento (CE) n. 2286/2002 del Consiglio, del 10 dicembre 2002, che stabilisce il regime applicabile ai prodotti agricoli e alle merci ottenute dalla loro trasformazione originari degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (Stati ACP) e che abroga il regolamento (CE) n. 1706/98 [^2] , in particolare l'articolo 5,

visto il regolamento (CE) n. 1785/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso [^3] , in particolare l’articolo 10, paragrafo 2, e l'articolo 13, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

**(1)** Il regolamento (CE) n. 638/2003 della Commissione, del 9 aprile 2003, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2286/2002 del Consiglio e della decisione 2001/822/CE del Consiglio per quanto riguarda il regime applicabile all'importazione di riso originario degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (Stati ACP) e dei paesi e territori d'oltremare (PTOM) [^4] , ha subito sostanziali modifiche successivamente all'entrata in vigore. È inoltre opportuno armonizzare le disposizioni relative al contingente originario dei paesi ACP e PTOM ai regolamenti di applicazione orizzontali o settoriali, ossia il regolamento (CE) n. 1291/2000 della Commissione, del 9 giugno 2000, che stabilisce le modalità comuni d'applicazione dei regime dei titoli d'importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli [^5] , il regolamento (CE) n. 1342/2003 della Commissione, del 28 luglio 2003, che stabilisce modalità particolari d'applicazione del regime dei titoli d'importazione e d'esportazione nel settore dei cereali e del riso [^6] , e il regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione, del 31 agosto 2006, recante norme comuni per la gestione dei contingenti tariffari per l’importazione di prodotti agricoli soggetti a un regime di titoli di importazione [^7] . Quest'ultimo regolamento si applica ai titoli di importazione per i periodi contingentali decorrenti dal 1 o gennaio 2007.

**(2)** Il regolamento (CE) n. 1301/2006 stabilisce in particolare le modalità relative alle domande di titoli d'importazione, ai richiedenti e al rilascio dei titoli. Tale regolamento limita la durata di validità dei titoli all'ultimo giorno del periodo contingentale e si applica fatte salve le condizioni supplementari o le deroghe previste dai regolamenti settoriali. Occorre pertanto adattare di conseguenza le modalità di gestione dei contingenti tariffari comunitari per l’importazione di riso originario degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP) e dei paesi e territori d'oltremare (PTOM). Per motivi di chiarezza occorre sostituire e abrogare a partire dal 2007 il regolamento (CE) n. 638/2003.

**(3)** Il regolamento (CE) n. 2286/2002 attua i regimi d'importazione dagli Stati ACP a seguito dell'accordo di partenariato ACP-CE firmato a Cotonou il 23 giugno 2000. L'articolo 1, paragrafo 3, del summenzionato regolamento istituisce un regime generale di riduzione dei dazi doganali per i prodotti di cui all'allegato I e un regime specifico di riduzione dei dazi doganali, nel quadro di contingenti tariffari, per taluni prodotti di cui all'allegato II. Sono previsti contingenti annuali per 125 000 tonnellate di riso, espresse in equivalente riso semigreggio, e 20 000 tonnellate di rotture di riso.

**(4)** In virtù della decisione 2001/822/CE, il cumulo dell'origine ACP/PTOM ai sensi dell'allegato III, articolo 6, della suddetta decisione è ammesso nel limite di un totale annuo di 160 000 tonnellate di riso, espresse in equivalente riso semigreggio, per i prodotti del codice NC 1006 . Su questo volume totale, i titoli d'importazione sono rilasciati inizialmente ai PTOM ogni anno per un quantitativo di 35 000 tonnellate e, nell'ambito di tale quantitativo, sono rilasciati ai PTOM meno sviluppati titoli d'importazione per un volume di 10 000 tonnellate.

**(5)** Per facilitare la gestione di questi regimi d'importazione occorre stabilire, in un testo unico, le modalità di applicazione relative al rilascio dei titoli d'importazione per il riso originario degli Stati ACP e dei PTOM.

**(6)** Ai fini di una gestione equilibrata del mercato, il rilascio dei titoli d'importazione deve essere scaglionato in più sottoperiodi determinati nel corso dell'anno. Il regolamento (CE) n. 638/2003 prevedeva il rilascio dei titoli per il primo sottoperiodo nel mese di febbraio. A seguito della richiesta dei paesi ACP, affinché gli operatori possano effettivamente beneficiare di questi contingenti da gennaio a dicembre, è opportuno anticipare di un mese il primo sottoperiodo.

**(7)** La riduzione dei dazi è subordinata alla riscossione, da parte dello Stato ACP esportatore, di una tassa all'esportazione corrispondente all'importo ridotto del dazio doganale, conformemente all'allegato II del regolamento (CE) n. 2286/2002. Occorre definire le modalità di prova della riscossione di detta tassa.

**(8)** Le importazioni devono essere effettuate sulla scorta di titoli d'importazione rilasciati in base ad un titolo di esportazione emesso dagli organismi abilitati dagli Stati ACP e dai PTOM.

**(9)** I titoli non utilizzati dai PTOM meno sviluppati devono essere messi a disposizione delle Antille Olandesi e di Aruba, ferma restando la possibilità di riporto tra i vari sottoperiodi nel corso dell'anno.

**(10)** Ai fini di un'oculata gestione dei contingenti previsti dal regolamento (CE) n. 2286/2002 e dalla decisione 2001/822/CE, è opportuno corredare la domanda di titolo d'importazione di una cauzione di livello adeguato ai rischi incorsi. Occorre inoltre prevedere lo scaglionamento del volume del contingente nel corso dell'anno, nonché precisare il periodo di validità dei titoli.

**(11)** Tali misure devono essere applicate a decorrere dal 1 o gennaio 2007, data a partire dalla quale si applicano le misure previste dal regolamento (CE) n. 1301/2006.

**(12)** Tuttavia, poiché il periodo di cinque giorni per la presentazione delle domande di cui al presente regolamento per il primo sottoperiodo cade nel mese di gennaio, è opportuno disporre che le prime domande per il 2007 possano essere presentate dagli operatori solo a partire dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente regolamento nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* , per lasciare agli operatori il tempo di adattarsi alle nuove norme stabilite dal presente regolamento.

**(13)** Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I OGGETTO Articolo 1 1. Il presente regolamento stabilisce le modalità di gestione del regime dei titoli d'importazione per i seguenti contingenti: a) un contingente globale di 160 000 tonnellate di riso, espresse in equivalente riso semigreggio, originario degli Stati ACP e dei paesi e territori d'oltremare (PTOM), conformemente all'articolo 1, paragrafo 3, e agli allegati I e II del regolamento (CE) n. 2286/2002, nonché all'allegato III, articolo 6, paragrafo 5, della decisione 2001/822/CE; b) un contingente di 20 000 tonnellate di rotture di riso originario degli Stati ACP, conformemente all'articolo 1, paragrafo 3, e all'allegato II del regolamento (CE) n. 2286/2002. 2. I contingenti di cui al paragrafo 1 sono aperti il 1 o gennaio di ogni anno. 3. Salvo disposizione contraria del presente regolamento, si applicano i regolamenti (CE) n. 1291/2000, (CE) n. 1342/2003 e (CE) n. 1301/2006.

CAPO II IMPORTAZIONE DI RISO ORIGINARIO DEGLI STATI ACP Articolo 2 Le importazioni nella Comunità di riso di cui ai codici NC 1006 10 21 , 1006 10 23 , 1006 10 25 , 1006 10 27 , 1006 10 92 , 1006 10 94 , 1006 10 96 , 1006 10 98 , 1006 20 e 1006 30 , originario degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP), beneficiano di una riduzione dei dazi doganali, prevista all'allegato II del regolamento (CE) n. 2286/2002, nell'ambito di un contingente di 125 000 tonnellate di riso, espresse in riso semigreggio, dietro presentazione di un titolo d'importazione. Il contingente tariffario reca il numero d'ordine 09.4187. Articolo 3 1. I titoli d'importazione di cui all'articolo 2 sono rilasciati, ogni anno, per i seguenti sottoperiodi: — gennaio : 41 668 tonnellate — maggio : 41 666 tonnellate — settembre : 41 666 tonnellate — ottobre : in caso di rimanenza 2. Il riporto dei quantitativi previsto all'articolo 7, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1301/2006 è effettuato alle condizioni previste all'articolo 12 del presente regolamento. Articolo 4 Le importazioni nella Comunità di rotture di riso di cui al codice NC 1006 40 00 , originarie degli Stati ACP, beneficiano di una riduzione dei dazi doganali, prevista all'allegato II del regolamento (CE) n. 2286/2002, nell'ambito di un contingente di 20 000 tonnellate, dietro presentazione di un titolo d'importazione. Il contingente tariffario reca il numero d'ordine 09.4188. Articolo 5 I titoli d'importazione di cui all'articolo 4 sono rilasciati, ogni anno, per i seguenti sottoperiodi: — gennaio : 10 000 tonnellate — maggio : 10 000 tonnellate — settembre : 0 tonnellate — ottobre : in caso di rimanenza Articolo 6 1. La riduzione del dazio prevista all'allegato II del regolamento (CE) n. 2286/2002 si applica esclusivamente alle importazioni di riso per le quali è stata riscossa dal paese esportatore la tassa all'esportazione corrispondente alla differenza tra i dazi doganali applicabili all'importazione di riso in provenienza dai paesi terzi e gli importi fissati applicando le riduzioni dei dazi previste dall'allegato II del regolamento (CE) n. 2286/2002. Il dazio all'importazione è quello applicabile il giorno di presentazione della domanda di titolo. 2. La prova della riscossione della tassa all’esportazione è data dall’indicazione del relativo importo in moneta nazionale e dall’apposizione, da parte delle autorità doganali del paese esportatore, di una delle diciture riportate nell’allegato II del presente regolamento, corredata della firma e del timbro dell’ufficio doganale, nella rubrica n. 12 della licenza di esportazione emessa dal paese esportatore e conformemente al facsimile che figura nell’allegato I. 3. Se l'importo della tassa all'esportazione riscossa dal paese esportatore è inferiore alla diminuzione risultante dall'applicazione delle riduzioni dei dazi previste all'allegato II del regolamento (CE) n. 2286/2002, la riduzione del dazio è limitata all'importo della tassa all'importazione riscossa. 4. Se l'importo della tassa all'esportazione riscossa è espresso in una moneta diversa da quella dello Stato membro importatore, il tasso di cambio applicabile per la determinazione dell'importo della tassa effettivamente riscossa è quello registrato nel o nei mercati di cambio più rappresentativi di tale Stato membro il giorno della fissazione anticipata del dazio doganale. Articolo 7 In deroga all'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1342/2003, i titoli d'importazione per il riso semigreggio, lavorato o semilavorato e per le rotture di riso sono validi a partire dal giorno del loro effettivo rilascio ai sensi dell'articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1291/2000, sino al termine del terzo mese successivo al rilascio e in nessun caso oltre il 31 dicembre dell'anno di rilascio, conformemente all'articolo 8, primo comma, seconda frase, del regolamento (CE) n. 1301/2006. Tuttavia, i titoli d'importazione per il riso semigreggio, lavorato o semilavorato e per le rotture di riso, rilasciati per i sottoperiodi di cui all'articolo 3, paragrafo 1, primo trattino, del presente regolamento e all'articolo 5, primo trattino, del regolamento citato, sono validi a partire dal giorno del loro effettivo rilascio sino al termine del quarto mese successivo.

CAPO III IMPORTAZIONE DI RISO CON ORIGINE CUMULATA ACP/PTOM Articolo 8 Le importazioni nella Comunità di riso originario dei paesi e territori d'oltremare (PTOM) beneficiano di un'esenzione dai dazi doganali nel limite di un contingente di 35 000 tonnellate di riso, espresse in riso semigreggio, di cui 25 000 tonnellate sono riservate alle Antille olandesi e ad Aruba e 10 000 tonnellate ai PTOM meno sviluppati, dietro presentazione di un titolo d'importazione. Il contingente di 25 000 tonnellate riservato alle Antille olandesi e ad Aruba reca il numero d'ordine 09.4189. Il contingente di 10 000 tonnellate riservato ai PTOM meno sviluppati reca il numero d'ordine 09.4190. Articolo 9 1. I titoli d'importazione di cui all'articolo 8 sono rilasciati ogni anno per i seguenti sottoperiodi, in equivalente riso semigreggio: a) per le Antille olandesi e Aruba: — gennaio : 8 334 tonnellate — maggio : 8 333 tonnellate — settembre : 8 333 tonnellate — ottobre : in caso di rimanenza b) per i PTOM meno sviluppati di cui all'allegato IB della decisione 2001/822/CE: — gennaio : 3 334 tonnellate — maggio : 3 333 tonnellate — settembre : 3 333 tonnellate — ottobre : in caso di rimanenza 2. La conversione dei quantitativi relativi ad altri stadi di lavorazione del riso diversi dal riso semigreggio si effettua applicando i tassi di conversione di cui all'articolo 1 del regolamento n. 467/67/CEE della Commissione [^8] . Articolo 10 Le domande di titoli di importazione devono essere corredate dell'originale della licenza di esportazione redatta secondo il facsimile riportato all'allegato I, emessa dagli organismi competenti per il rilascio dei certificati EUR.1. Per il sottoperiodo di ottobre, se le domande di titoli presentate per importazioni con origine cumulata ACP/PTOM meno sviluppati si riferiscono a quantitativi inferiori a quelli disponibili, la differenza può essere utilizzata per l'importazione di prodotti originari delle Antille olandesi o di Aruba. Articolo 11 In deroga all'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1342/2003, i titoli d'importazione per il riso semigreggio, lavorato o semilavorato e per le rotture di riso sono validi a partire dal giorno del loro effettivo rilascio ai sensi dell'articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1291/2000, e sino al 31 dicembre dell'anno di rilascio, conformemente all'articolo 8, primo comma, seconda frase, del regolamento (CE) n. 1301/2006.

CAPO IV MODALITÀ DI APPLICAZIONE COMUNI Articolo 12 I quantitativi riportati ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, possono formare oggetto di domande di titoli d'importazione di riso originario degli Stati ACP di cui ai codici citati all'articolo 2 del presente regolamento e di riso originario dei PTOM di cui al codice NC 1006 . Qualora le domande di titoli presentate per importazioni originarie degli Stati ACP o per importazioni con origine cumulata ACP/PTOM si riferiscano a quantitativi inferiori a quelli disponibili, la rimanenza del sottoperiodo di ottobre di cui all'articolo 3, paragrafo 1, del presente regolamento può essere utilizzata per l'importazione di prodotti originari dei PTOM, nel limite delle 160 000 tonnellate menzionate all'articolo 1 del presente regolamento. Articolo 13 Le domande di titoli sono presentate alle autorità competenti dello Stato membro interessato nel corso dei primi cinque giorni lavorativi del mese corrispondente ad ogni sottoperiodo. Tuttavia, per il 2007, il periodo di cinque giorni per la presentazione delle domande relative ai sottoperiodi del mese di gennaio di cui agli articoli 3, 5 e 9 comincia a decorrere solo a partire 13 gennaio 2007. Il quantitativo richiesto per ogni sottoperiodo e per ogni numero d'ordine del contingente in causa non può superare 5 000 tonnellate, espresse in riso semigreggio. Articolo 14 1. Nelle caselle 7 e 8 della domanda di titolo e del titolo stesso occorre indicare il paese di provenienza e il paese d'origine e contrassegnare con una croce la dicitura “sì”. I titoli sono validi esclusivamente per i prodotti originari del paese indicato nella casella 8. 2. Nella casella 20 della domanda di titolo di importazione e del titolo stesso è indicata una delle seguenti diciture: — ACP [articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2021/2006] — ACP rotture di riso [articolo 5 del regolamento (CE) n. 2021/2006] — PTOM [articolo 9, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 2021/2006] — PTOM [articolo 9, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 2021/2006] 3. Per le importazioni originarie degli Stati ACP i titoli recano, nella casella 24, una delle diciture riportate nell'allegato III. Per le importazioni originarie degli Stati PTOM i titoli recano, nella casella 24, una delle diciture riportate nell'allegato IV. Articolo 15 1. Il coefficiente di attribuzione di cui all'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1301/2006, è fissato dalla Commissione entro dieci giorni dall'ultimo giorno utile per la comunicazione di cui all'articolo 17, lettera a), del presente regolamento. Nella stessa occasione, la Commissione fissa anche i quantitativi disponibili per il sottoperiodo successivo. 2. Se dal coefficiente di attribuzione di cui al paragrafo 1 risultano uno o più quantitativi inferiori a 20 tonnellate per domanda, lo Stato membro assegna la totalità di tali quantitativi mediante sorteggio tra gli operatori interessati per partita di 20 tonnellate, aumentata del quantitativo residuo ripartito in parti uguali tra le partite di 20 tonnellate. Tuttavia, qualora l'aggiunta di quantitativi inferiori a 20 tonnellate non consenta di costituire neppure una partita di 20 tonnellate, il quantitativo residuo viene equamente ripartito dallo Stato membro tra gli operatori il cui titolo è pari o superiore a 20 tonnellate. Se, in seguito all'applicazione del secondo comma, il quantitativo per cui deve essere rilasciato il titolo è inferiore a 20 tonnellate, la domanda di titolo può essere ritirata dall'operatore entro un termine di due giorni lavorativi a partire dalla data di entrata in vigore del regolamento che fissa il coefficiente di attribuzione. 3. Entro tre giorni lavorativi dalla data della pubblicazione della decisione della Commissione, i titoli di importazione sono rilasciati per i quantitativi risultanti dall'applicazione dei paragrafi 1 e 2. Articolo 16 In deroga all'articolo 12 del regolamento (CE) n. 1342/2003, l'importo della cauzione richiesta al momento della presentazione delle domande di titoli d'importazione è pari a 46 EUR/t. Articolo 17 Gli Stati membri comunicano alla Commissione, per via elettronica: a) entro il secondo giorno lavorativo successivo all'ultimo giorno utile per la presentazione delle domande di titolo alle ore 18 (ora di Bruxelles), le informazioni relative alle domande di titoli d'importazione di cui all'articolo 11, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1301/2006, con una ripartizione per codice NC a otto cifre e per paese d'origine dei quantitativi (in peso prodotto) su cui vertono le domande, precisando il numero del titolo di importazione nonché quello della licenza di esportazione, se quest'ultima è richiesta; b) entro il secondo giorno lavorativo successivo al rilascio dei titoli d'importazione, le informazioni relative ai titoli rilasciati, di cui all'articolo 11, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1301/2006, con una ripartizione per codice NC a otto cifre e per paese d'origine dei quantitativi (in peso prodotto) per i quali i titoli d'importazione sono stati rilasciati, precisando il numero del titolo d'importazione, nonché i quantitativi per i quali le domande di titolo sono state ritirate conformemente all'articolo 15, paragrafo 2; c) entro l'ultimo giorno di ogni mese, i quantitativi totali (in peso prodotto) effettivamente immessi in libera pratica in applicazione del contingente in causa nel corso del terzultimo mese, ripartiti per codice NC a otto cifre. Se nel periodo in questione nessun quantitativo è stato immesso in libera pratica, viene trasmessa una comunicazione negativa.

CAPO V DISPOSIZIONI FINALI Articolo 18 Il regolamento (CE) n. 638/2003 è abrogato. Articolo 19 Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell’Unione europea* . Esso si applica a decorrere dal 1 o gennaio 2007.

## Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 22 dicembre 2006. *Per la Commissione* Mariann FISCHER BOEL *Membro della Commissione*

[^1] [GU L 314 del 30.11.2001, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2001_314_R_TOC) .

[^2] [GU L 348 del 21.12.2002, pag. 5](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2002_348_R_TOC) .

[^3] [GU L 270 del 21.10.2003, pag. 96](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2003_270_R_TOC) . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 797/2006 del 22.5.2006 ( [GU L 144 del 31.5.2006, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2006_144_R_TOC) ).

[^4] [GU L 93 del 10.4.2003, pag. 3](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2003_093_R_TOC) . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2120/2005 ( [GU L 340 del 23.12.2005, pag. 22](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2005_340_R_TOC) ).

[^5] [GU L 152 del 24.6.2000, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2000_152_R_TOC) . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1713/2006 ( [GU L 321 del 21.11.2006, pag. 11](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2006_321_R_TOC) ).

[^6] [GU L 189 del 29.7.2003, pag. 12](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2003_189_R_TOC) . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 945/2006 ( [GU L 173 del 27.6.2006, pag. 12](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2006_173_R_TOC) ).

[^7] [GU L 238 dell'1.9.2006, pag. 13](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2006_238_R_TOC) .

[^8] [GU L 204 del 24.8.1967, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOP_1967_204_R_TOC) .

Facsimile di licenza di esportazione di cui all'articolo 6 e all'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2021/2006

**1.** Esportatore (nome, indirizzo completo, paese) ORIGINALE 2. Numero 3. Anno contingentale 4. Importatore (nome, indirizzo completo, paese) (facoltativo) LICENZA DI ESPORTAZIONE RISO 5. Luogo e data d'imbarco — Mezzo di trasporto (facoltativo) 6. Paese di origine 7. Paese di destinazione 8. Dati supplementari 9. Designazione della merce 10. Codice NC (8 cifre) 11. Quantitativo (tonnellate) (peso netto) 12. Prova della riscossione della tassa Tassa speciale riscossa all'esportazione del riso per un importo in moneta nazionale di: Firma e timbro dell'ufficio doganale 13. VISTO DELL'AUTORITÀ COMPETENTE Il sottoscritto certifica che, per il paese indicato nella casella 14, il totale dei quantitativi di riso per i quali sono state rilasciate licenze di esportazione a norma del regolamento (CE) n. 2021/2006 per l'anno indicato nella casella 3, compresi quelli della presente licenza di esportazione, è inferiore al quantitativo massimo autorizzato dall'allegato III, articolo 6, paragrafo 5, della decisione 2001/822/CE. 14. Autorità competente (nome, indirizzo completo, paese) Fatto a , il (firma) (timbro)

Diciture di cui all'articolo 6, paragrafo 2:

| — | in bulgaro | : | Събран специален данък върху износа на ориз |
| --- | --- | --- | --- |
| — | in spagnolo | : | Gravamen percibido a la exportación del arroz |
| — | in ceco | : | Zvláštní poplatek vybraný při vývozu rýže |
| — | in danese | : | Særafgift, der opkræves ved eksport af ris |
| — | in tedesco | : | Bei der Ausfuhr von Reis erhobene Sonderabgabe |
| — | in estone | : | Riisi ekspordi suhtes kohaldatav erimaks |
| — | in greco | : | Ειδικός φόρος που εισπράττεται κατά την εξαγωγή του ρυζιού |
| — | in inglese | : | Special charge collected on export of rice |
| — | in francese | : | Taxe spéciale perçue à l'exportation du riz |
| — | in italiano | : | Tassa speciale riscossa all'esportazione del riso |
| — | in lettone | : | Īpašais maksājums, kuru iekasē par rīsu eksportu |
| — | in lituano | : | Specialus mokestis, taikomas ryžių eksportui |
| — | in ungherese | : | A rizs exportjakor beszedett különleges díj |
| — | in maltese | : | Taxxa speċjali miġbura ma’ l-esportazzjoni tar-ross |
| — | in olandese | : | Bij uitvoer van de rijst opgelegde bijzondere heffing |
| — | in polacco | : | Specjalna opłata pobrana od wywozu ryżu |
| — | in portoghese | : | Direito especial cobrado na exportação do arroz |
| — | in rumeno | : | Taxă specială percepută la exportul de orez |
| — | in slovacco | : | Zvláštny poplatok inkasovaný pri vývoze ryže |
| — | in sloveno | : | Posebna dajatev, pobrana od izvoza riža |
| — | in finlandese | : | Riisin viennin yhteydessä perittävä erityismaksu |
| — | in svedese | : | Särskild avgift för risexport. |

Diciture di cui all’articolo 14, paragrafo 3, primo comma:

| — | in bulgaro | : | Намалена ставка на митото, приложима до максимално количество, посочено в графи 17 и 18 от настоящата лицензия [Регламент (ЕО) № 2021/2006] |
| --- | --- | --- | --- |
| — | in spagnolo | : | Derecho de aduana reducido hasta la cantidad indicada en las casillas 17 y 18 del presente certificado [Reglamento (CE) n o 2021/2006] |
| — | in ceco | : | Snížené clo až do množství uvedeného v kolonkách 17 a 18 této licence (nařízení (ES) č. 2021/2006) |
| — | in danese | : | Nedsat told op til den mængde, der er angivet i rubrik 17 og 18 i denne licens (forordning (EF) nr. 2021/2006) |
| — | in tedesco | : | Ermäßigter Zollsatz bis zu der in den Feldern 17 und 18 dieser Lizenz angegebenen Menge (Verordnung (EG) Nr. 2021/2006) |
| — | in estone | : | Vähendatud tollimaksumäär kuni käesoleva litsentsi lahtrites 17 ja 18 osutatud koguseni (Määrus (EÜ) nr 2021/2006) |
| — | in greco | : | Μειωμένος δασμός μέχρι την ποσότητα που ορίζεται στα τετραγωνίδια 17 και 18 του παρόντος πιστοποιητικού [Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2021/2006] |
| — | in inglese | : | Reduced duty up to the quantity indicated in sections 17 and 18 of this licence (Regulation (EC) No 2021/2006) |
| — | in francese | : | Droit réduit jusqu'à la quantité indiquée dans les cases 17 et 18 du présent certificat [règlement (CE) n o 2021/2006] |
| — | in italiano | : | Dazio ridotto limitatamente alla quantità indicata nelle caselle 17 e 18 del presente titolo [regolamento (CE) n. 2021/2006] |
| — | in lettone | : | Samazināts muitas nodoklis līdz daudzumam, kas norādīts šīs licences 17. un 18. iedaļā (Regula (EK) Nr. 2021/2006) |
| — | in lituano | : | Sumažintas muitas, taikomas mažesniems kiekiams nei nurodyta šios licenzijos 17 ir 18 skirsniuose (Reglamentas (EB) Nr. 2021/2006) |
| — | in ungherese | : | Az ezen engedély 17. és 18. rovatában megjelölt mennyiségig csökkentett vámtétel (2021/2006/EK rendelet) |
| — | in maltese | : | Dazju mnaqqas sal-kwantità murija fit-Taqsimiet 17 u 18 ta’ din il-liċenzja (Regolament (KE) Nru 2021/2006) |
| — | in olandese | : | Verminderd douanerecht voor ten hoogste de in de vakken 17 en 18 van dit certificaat vermelde hoeveelheid (Verordening (EG) nr. 2021/2006) |
| — | in polacco | : | Opłata obniżona dla ilości nieprzekraczającej ilości podanej w sekcji 17 i 18 niniejszego pozwolenia (rozporządzenie (WE) nr 2021/2006) |
| — | in portoghese | : | Direito reduzido até à quantidade indicada nas casas 17 e 18 do presente certificado [Regulamento (CE) n. o 2021/2006] |
| — | in rumeno | : | Drept redus până la concurența cantității menționate în căsuțele 17 și 18 din prezenta licență [Regulamentul (CE) nr. 2021/2006] |
| — | in slovacco | : | Oslobodenie od cla do množstva uvedeného v oddieloch 17 a 18 tejto licencie [nariadenie (ES) č. 2021/2006] |
| — | in sloveno | : | Znižana dajatev do količine, navedene v oddelkih 17 in 18 tega dovoljenja (Uredba (ES) št. 2021/2006) |
| — | in finlandese | : | Tulli, joka on alennettu tämän todistuksen kohdissa 17 ja 18 esitettyyn määrään asti (asetus (EY) N:o 2021/2006) |
| — | in svedese | : | Tullsatsen nedsatt upp till den mängd som anges i fält 17 och 18 i denna licens (Förordning (EG) nr 2021/2006) |

Diciture di cui all'articolo 14, paragrafo 3, secondo comma:

| — | in bulgaro | : | Освободено от мито до максимално количество, посочено в графи 17 и 18 от настоящата лицензия [Регламент (ЕО) № 2021/2006] |
| --- | --- | --- | --- |
| — | in spagnolo | : | Exención del derecho de aduana hasta la cantidad indicada en las casillas 17 y 18 del presente certificado [Reglamento (CE) n o 2021/2006] |
| — | in ceco | : | Osvobozeno od cla až do množství uvedeného v kolonkách 17 a 18 této licence (nařízení (ES) č. 2021/2006) |
| — | in danese | : | Toldfri op til den mængde, der er angivet i rubrik 17 og 18 i denne licens (forordning (EF) nr. 2021/2006) |
| — | in tedesco | : | Zollfrei bis zu der in den Feldern 17 und 18 dieser Lizenz angegebenen Menge (Verordnung (EG) Nr. 2021/2006) |
| — | in estone | : | Tollimaksuvabastus kuni käesoleva litsentsi lahtrites 17 ja 18 osutatud koguseni (Määrus (EÜ) nr 2021/2006) |
| — | in greco | : | Ατελώς μέχρι την ποσότητα που ορίζεται στα τετραγωνίδια 17 και 18 του παρόντος πιστοποιητικού [Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2021/2006] |
| — | in inglese | : | Exemption from customs duty up to the quantity indicated in sections 17 and 18 of this licence (Regulation (EC) No 2021/2006) |
| — | in francese | : | Exemption du droit de douane jusqu'à la quantité indiquée dans les cases 17 et 18 du présent certificat [Règlement (CE) n o 2021/2006] |
| — | in italiano | : | Esenzione del dazio doganale limitatamente alla quantità indicata nelle caselle 17 e 18 del presente titolo [regolamento (CE) n. 2021/2006] |
| — | in lettone | : | Atbrīvojums no muitas nodokļa līdz daudzumam, kas norādīts šīs licences 17. un 18. iedaļā (Regula (EK) Nr. 2021/2006) |
| — | in lituano | : | Muitas netaikomas mažesniems kiekiams nei nurodyta šios licenzijos 17 ir 18 skirsniuose (Reglamentas (EB) Nr. 2021/2006) |
| — | in ungherese | : | Vámmentesség az ezen engedély 17. és 18. rovatában megjelölt mennyiségig (2021/2006/EK rendelet) |
| — | in maltese | : | Eżenzjoni mid-dwana sal-kwantità murija fit-Taqsimiet 17 u 18 ta’ din il-liċenzja (Regolament (KE) Nru 2021/2006) |
| — | in olandese | : | Vrijgesteld van douanerecht voor ten hoogste de in de vakken 17 en 18 van dit certificaat vermelde hoeveelheid (Verordening (EG) nr. 2021/2006) |
| — | in polacco | : | Zwolnienie z opłat celnych dla ilości nieprzekraczającej ilości podanej w sekcji 17 i 18 niniejszego pozwolenia (rozporządzenie (WE) nr 2021/2006) |
| — | in portoghese | : | Isenção de direito aduaneiro até à quantidade indicada nas casas 17 e 18 do presente certificado [Regulamento (CE) n. o 2021/2006] |
| — | in rumeno | : | Scutit de drepturi vamale până la concurența cantității menționate în căsuțele 17 și 18 din prezenta licență [Regulamentul (CE) nr. 2021/2006] |
| — | in slovacco | : | Oslobodenie od cla do množstva uvedeného v oddieloch 17 a 18 tejto licencie [nariadenie (ES) č. 2021/2006] |
| — | in sloveno | : | Oprostitev carin do količine, navedene v oddelkih 17 in 18 tega dovoljenja (Uredba (ES) št. 2021/2006) |
| — | in finlandese | : | Tullivapaa tämän todistuksen kohdissa 17 ja 18 esitettyyn määrään asti (asetus (EY) N:o 2021/2006) |
| — | in svedese | : | Tullfri upp till den mängd som anges i fält 17 och 18 i denna licens (förordning (EG) nr 2021/2006) |

[^1]: .
[^2]: .
[^3]: . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 797/2006 del 22.5.2006 ().
[^4]: . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2120/2005 ().
[^5]: . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1713/2006 ().
[^6]: . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 945/2006 ().
[^7]: .
[^8]: .