# REGOLAMENTO (CE) N. 2028/2006 DELLA COMMISSIONE

del 18 dicembre 2006

che modifica il regolamento (CE) n. 600/2005 per quanto concerne l'autorizzazione dell'additivo per mangimi a base di *Bacillus licheniformis* DSM 5749 e *Bacillus subtilis* DSM 5750 appartenente al gruppo «Microorganismi»

(Testo rilevante ai fini del SEE)

## Preamble

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all'alimentazione animale [^1] , in particolare l'articolo 9, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

**(1)** Il regolamento (CE) n. 1831/2003 disciplina l'autorizzazione degli additivi destinati all'alimentazione animale, nonché le condizioni e le procedure per il rilascio di dette autorizzazioni.

**(2)** Il preparato a base di *Bacillus licheniformis* DSM 5749 e *Bacillus subtilis* DSM 5750, appartenente al gruppo «Microorganismi», è stato autorizzato a tempo indeterminato, conformemente alla direttiva 70/524/CEE del Consiglio [^2] , quale additivo per mangimi da utilizzare nell'alimentazione delle scrofe dal regolamento (CE) della Commissione n. 1453/2004 [^3] , in quella dei tacchini da ingrasso e dei vitelli fino a tre mesi dal regolamento (CE) n. 600/2005 della Commissione [^4] , e in quella dei suini da ingrasso e dei suinetti dal regolamento (CE) n. 2148/2004 della Commissione [^5] . Detto additivo è stato di conseguenza inserito nel registro comunitario degli additivi per mangimi quale prodotto esistente, conformemente all'articolo 10 del regolamento (CE) n. 1831/2003.

**(3)** A norma dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1831/2003 è stata presentata una domanda di modifica dell'autorizzazione relativa a tale preparato in modo da consentirne l'impiego in mangimi per tacchini da ingrasso contenenti il coccidiostatico ammesso denominato maduramicina ammonio. La domanda era corredata delle informazioni e dei documenti previsti dall'articolo 7, paragrafo 3, dello stesso regolamento.

**(4)** Nel parere del 12 luglio 2006 l'Autorità europea per la sicurezza alimentare («l'Autorità») ha concluso che era dimostrata la compatibilità tra l'additivo a base di *Bacillus licheniformis* DSM 5749 e *Bacillus subtilis* DSM 5750 e la maduramicina ammonio. Il parere dell'Autorità valuta anche la relazione sui metodi di analisi dell'additivo per mangimi negli alimenti per animali presentata dal laboratorio comunitario di riferimento istituito a norma del regolamento (CE) n. 1831/2003.

**(5)** Dalla valutazione risulta che il preparato soddisfa le condizioni di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003.

**(6)** Il regolamento (CE) n. 600/2005 deve essere quindi modificato di conseguenza.

**(7)** Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## **Articolo 1**

L'allegato III del regolamento (CE) n. 600/2005 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

## **Articolo 2**

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* .

## Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 18 dicembre 2006. *Per la Commissione* Markos KYPRIANOU *Membro della Commissione*

[^1] [GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2003_268_R_TOC) . Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 378/2005 della Commissione ( [GU L 59 del 5.3.2005, pag. 8](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2005_059_R_TOC) ).

[^2] [GU L 270 del 14.12.1970, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1970_270_R_TOC) . Direttiva abrogata dal regolamento (CE) n. 1831/2003.

[^3] [GU L 269 del 17.8.2004, pag. 3](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2004_269_R_TOC) .

[^4] [GU L 99 del 19.4.2005, pag. 5](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2005_099_R_TOC) .

[^5] [GU L 370 del 17.12.2004, pag. 24](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2004_370_R_TOC) .

Nell'allegato III del regolamento (CE) n. 600/2005 la voce E 1700, *Bacillus licheniformis* DSM 5749 e *Bacillus subtilis* DSM 5750 per la specie animale tacchini da ingrasso è sostituita dalla seguente:

Numero CE Additivo Formula chimica, descrizione Specie animale o categoria di animali Età massima Tenore minimo Tenore massimo Altre disposizioni Scadenza dell'autorizzazione CFU/kg di alimento completo Microorganismi «E 1700 *Bacillus licheniformis* DSM 5749 e *Bacillus subtilis* DSM 5750 (nel rapporto 1/1) Miscela di *Bacillus licheniformis* e *Bacillus subtilis* contenente almeno 3,2 × 10 9 CFU/g di additivo (1,6 × 10 9 di ciascun batterio) Tacchini da ingrasso — 1,28 × 10 9 1,28 × 10 9 Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e della premiscela indicare la temperatura di conservazione, il periodo di conservazione e la stabilità quando incorporato in pellet. Può essere usato nei mangimi composti contenenti i seguenti coccidiostatici ammessi: — diclazuril, alofuginone, monensin sodico, robenidina e maduramicina ammonio. A tempo indeterminato»

[^1]: . Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 378/2005 della Commissione ().
[^2]: . Direttiva abrogata dal regolamento (CE) n. 1831/2003.
[^3]: .
[^4]: .
[^5]: .