# REGOLAMENTO (CE) N. 2037/2006 DELLA COMMISSIONE

del 21 dicembre 2006

che fissa, ai fini del calcolo della compensazione finanziaria e dell'anticipo corrispondente, il valore forfettario dei prodotti della pesca ritirati dal mercato nella campagna di pesca 2007

## Preamble

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio, del 17 dicembre 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura [^1] , in particolare l'articolo 21, paragrafi 5 e 8,

considerando quanto segue:

**(1)** Il regolamento (CE) n. 104/2000 prevede la concessione di una compensazione finanziaria alle organizzazioni di produttori che effettuano, a talune condizioni, ritiri dei prodotti di cui all'allegato I, parti A e B, del regolamento suddetto. Il valore della compensazione finanziaria deve essere diminuito del valore, fissato forfettariamente, dei prodotti destinati a fini diversi dal consumo umano.

**(2)** Il regolamento (CE) n. 2493/2001 della Commissione, del 19 dicembre 2001, relativo allo smercio di taluni prodotti della pesca ritirati dal mercato [^2] , ha fissato le opzioni di smercio per i prodotti ritirati dal mercato. Occorre fissare forfettariamente il valore di tali prodotti per ciascuna delle destinazioni, prendendo in considerazione le entrate medie ottenute mediante tale smercio nei vari Stati membri.

**(3)** A norma dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 2509/2000 della Commissione, del 15 novembre 2000, recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio relative alla concessione della compensazione finanziaria per il ritiro di taluni prodotti della pesca [^3] , sono previste modalità particolari affinché, qualora un’organizzazione di produttori o uno dei suoi soci metta in vendita i propri prodotti in uno Stato membro diverso da quello in cui l’organizzazione è stata riconosciuta, l'organismo incaricato della concessione della compensazione finanziaria venga avvertito delle suddette vendite. L’organismo succitato è quello dello Stato membro in cui l'organizzazione di produttori è stata riconosciuta. È pertanto opportuno che il valore forfettario detraibile sia quello applicato in tale Stato membro.

**(4)** È opportuno applicare lo stesso metodo di calcolo all'anticipo sulla compensazione finanziaria di cui all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 2509/2000.

**(5)** Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti della pesca,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## **Articolo 1**

Il valore forfettario per il calcolo della compensazione finanziaria e dell'anticipo corrispondente per i prodotti della pesca ritirati dalle organizzazioni di produttori ed utilizzati a fini diversi dall'alimentazione umana, di cui all'articolo 21, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 104/2000, è fissato per la campagna di pesca 2007 come indicato in allegato.

## **Articolo 2**

Il valore forfettario detraibile dall'importo della compensazione finanziaria e dell'anticipo corrispondente è quello applicato nello Stato membro in cui l'organizzazione di produttori è stata riconosciuta.

## **Articolo 3**

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* .

Esso si applica a decorrere dal 1 o gennaio 2007.

## Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 21 dicembre 2006. *Per la Commissione* Joe BORG *Membro della Commissione*

[^1] [GU L 17 del 21.1.2000, pag. 22](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2000_017_R_TOC) . Regolamento modificato dall'atto di adesione del 2003.

[^2] [GU L 337 del 20.12.2001, pag. 20](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2001_337_R_TOC) .

[^3] [GU L 289 del 16.11.2000, pag. 11](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2000_289_R_TOC) .

Valori forfettari

| Destinazione dei prodotti ritirati | in EUR/t |
| --- | --- |
| 1. Utilizzazione dopo la trasformazione in farina (alimentazione animale): |  |
| a) per le aringhe delle specie *Clupea harengus* e gli sgombri delle specie *Scomber scombrus* e *Scomber japonicus* : |  |
| —: Danimarca, Svezia | 60 |
| —: Regno Unito | 50 |
| —: altri Stati membri | 17 |
| —: Francia | 2 |
| b) per i gamberetti grigi delle specie Crangon crangon e i gamberelli ( *Pandalus borealis* ): |  |
| —: Danimarca, Svezia | 0 |
| —: altri Stati membri | 10 |
| c) per gli altri prodotti: |  |
| —: Danimarca | 40 |
| —: Svezia, Portogallo, Irlanda | 17 |
| —: Regno Unito | 28 |
| —: altri Stati membri | 1 |
| 2. Utilizzazione allo stato fresco o conservato (alimentazione animale): |  |
| a) per le sardine delle specie *Sardina pilchardus* e le acciughe ( *Engraulis* spp.): |  |
| —: tutti gli Stati membri | 8 |
| b) per gli altri prodotti: |  |
| —: Svezia | 0 |
| —: Francia | 30 |
| —: altri Stati membri | 30 |
| 3. Utilizzazione come esche: |  |
| —: Francia | 45 |
| —: altri Stati membri | 20 |
| 4.: Utilizzazione a fini diversi dall'alimentazione | 0 |

[^1]: . Regolamento modificato dall'atto di adesione del 2003.
[^2]: .
[^3]: .