# DIRETTIVA 2007/1/CE DELLA COMMISSIONE

del 29 gennaio 2007

che modifica la direttiva 76/768/CEE del Consiglio relativa ai prodotti cosmetici al fine di adeguare al progresso tecnico il suo allegato II

(Testo rilevante ai fini del SEE)

## Preamble

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 76/768/CEE del Consiglio, del 27 luglio 1976, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai prodotti cosmetici [^1] , in particolare l’articolo 8, paragrafo 2,

previa consultazione del comitato scientifico per i prodotti di consumo (CSPC),

considerando quanto segue:

**(1)** Successivamente ai pareri del CSPC emessi sulla base di studi scientifici, la Commissione, gli Stati membri e le parti interessate hanno concordato una strategia globale che regolamenta le sostanze per la tintura per capelli e che obbliga l’industria a sottoporre alla valutazione del CSPC i dati scientifici in suo possesso sulle tinture per capelli.

**(2)** Devono essere incluse nell’allegato II le sostanze per le quali non è stato espresso un interesse esplicito durante la consultazione pubblica a difesa del loro impiego nelle tinture per capelli e per cui non sono stati presentati dati di sicurezza aggiornati ai fini di consentire un’adeguata valutazione dei rischi.

**(3)** Finora si considerava che la sostanza 4-ammino-3-fluorofenolo fosse coperta dalla voce generale, numero d’ordine 22, riguardante l’anilina, i suoi sali e i suoi derivati alogenati e solfonati. Tuttavia, poiché non è evidente che la sostanza 4-ammino-3-fluorofenolo appartenga alla famiglia dell'anilina, occorre includere una voce specifica per questa sostanza nell’allegato II.

**(4)** Ai fini della chiarezza, la sostanza epoxinazole deve essere spostata dal numero d’ordine separato 1182 al numero d’ordine 663 nell’allegato II della direttiva 76/768/CEE.

**(5)** Poiché non sono stati presentati ulteriori dati scientifici al CSPC entro il 31 luglio 2006 per la valutazione della sostanza N,N'-dihexadecyl-N,N'-bis(2-hydroxyethyl)propanediamide, è opportuno includerla nell’allegato II.

**(6)** È pertanto opportuno modificare la direttiva 76/768/CEE.

**(7)** Le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente per i prodotti cosmetici,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

## **Articolo 1**

L'allegato II della direttiva 76/768/CEE è modificato conformemente all'allegato della presente direttiva.

## **Articolo 2**

Gli Stati membri prendono tutti i provvedimenti necessari per garantire che, a decorrere dal 21 febbraio 2008, i prodotti cosmetici non conformi alla direttiva non siano venduti o messi a disposizione del consumatore finale.

## **Articolo 3**

**1.** Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro e non oltre il 21 agosto 2007, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni nonché una tavola di concordanza tra queste ultime e la presente direttiva. Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 21 novembre 2007. Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate da un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

**2.** Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.

## **Articolo 4**

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* .

## **Articolo 5**

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

## Final provisions

Fatto a Bruxelles, il 29 gennaio 2007. *Per la Commissione* Günter VERHEUGEN *Vicepresidente*

[^1] [GU L 262 del 27.9.1976, pag. 169](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1976_262_R_TOC) . Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2006/78/CE della Commissione ( [GU L 271 del 30.9.2006, pag. 56](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2006_271_R_TOC) ).

L'allegato II della direttiva 76/768/CEE è modificato come segue.

| 1) | \| N. d’ordine \| Denominazione chimica/denominazione INCI \| N. CAS \|; \| --- \| --- \| --- \|; \| «1234 \| PEG-3,2′,2′-di-p-Phenylenediamine \| 144644-13-3 \|; \| 1235 \| 6-Nitro-o-Toluidine \| 570-24-1 \|; \| 1236 \| HC Yellow n. 11 \| 73388-54-2 \|; \| 1237 \| HC Orange n. 3 \| 81612-54-6 \|; \| 1238 \| HC Green n. 1 \| 52136-25-1 \|; \| 1239 \| HC Red n. 8 e i suoi sali \| 97404-14-3, 13556-29-1 \|; \| 1240 \| Tetrahydro-6-nitroquinoxaline e i suoi sali \| 158006-54-3, 41959-35-7 \|; \| 1241 \| Disperse Red 15, eccetto come impurità nel Disperse Violet 1 \| 116-85-8 \|; \| 1242 \| 4-ammino-3-fluorofenolo \| 399-95-1 \|; \| 1243 \| N,N′-dihexadecyl-N,N′-bis(2-hydroxyethyl)propanediamide<br>Bishydroxyethyl Biscetyl Malonamide \| 149591-38-8» \| |
| --- | --- |

2) La voce di cui al numero d'ordine 1182 è soppressa.

3) Il numero d'ordine 663 è sostituito dal seguente: «(2RS,3RS)-3-(2-Chlorophenyl)-2-(4-fluorophenyl)-[1H-1,2,4-triazol-1-yl)methyl]oxirane; epoxiconazole (numero CAS 133855-98-8)».

[^1]: . Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2006/78/CE della Commissione ().