# DIRETTIVA 2007/3/CE DELLA COMMISSIONE

del 2 febbraio 2007

che modifica, ai fini dell’adeguamento al progresso tecnico, gli allegati I e II della direttiva 96/74/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle denominazioni del settore tessile

(Testo rilevante ai fini del SEE)

## Preamble

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 96/74/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1996, relativa alle denominazioni del settore tessile [^1] , in particolare l'articolo 16, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

**(1)** La direttiva 96/74/CE stabilisce norme sulle etichette e sui contrassegni per quanto riguarda le fibre tessili contenute nei prodotti, al fine di tutelare gli interessi dei consumatori. I prodotti tessili possono essere commercializzati all'interno della Comunità soltanto se sono conformi a tale direttiva.

**(2)** Visti i recenti risultati di un gruppo tecnico di lavoro, al fine di adeguare la direttiva 96/74/CE al progresso tecnico è necessario aggiungere la fibra elastolefina nell'elenco delle fibre di cui agli allegati I e II della direttiva.

**(3)** La direttiva 96/74/CE deve dunque essere modificata di conseguenza.

**(4)** Le misure previste nella presente direttiva sono conformi al parere del comitato per il settore delle direttive relative alle denominazioni ed all'etichettatura dei prodotti tessili,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

## **Articolo 1**

La direttiva 96/74/CE è modificata come segue.

| 1) | \| «46 \| Elastolefina \| Fibra, composta di almeno il 95 % (massa) di macromolecole parzialmente reticolate di etilene e di almeno un'altra olefina, che, dopo essere stata stirata fino ad una volta e mezza la sua lunghezza originale, recupera rapidamente e sostanzialmente la lunghezza iniziale una volta cessata la trazione» \|; \| --- \| --- \| --- \| |
| --- | --- |

| 2) | \| «46 \| Elastolefina \| 1,50 » \|; \| --- \| --- \| --- \| |
| --- | --- |

## **Articolo 2**

**1.** Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 2 febbraio 2008. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni nonché una tavola di concordanza tra queste ultime e la presente direttiva. Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

**2.** Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.

## **Articolo 3**

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* .

## **Articolo 4**

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

## Final provisions

Fatto a Bruxelles, il 2 febbraio 2007. *Per la Commissione* Günter VERHEUGEN *Vicepresidente*

[^1] [GU L 32 del 3.2.1997, pag. 38](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1997_032_R_TOC) . Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2006/3/CE della Commissione ( [GU L 5 del 10.1.2006, pag. 14](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2006_005_R_TOC) ).

[^1]: . Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2006/3/CE della Commissione ().