# DIRETTIVA 2007/35/CE DELLA COMMISSIONE

del 18 giugno 2007

che modifica, per adeguarla al progresso tecnico, la direttiva 76/756/CEE del Consiglio concernente l’installazione dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa dei veicoli a motore e dei loro rimorchi

(Testo rilevante ai fini del SEE)

## Preamble

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 70/156/CEE del Consiglio, del 6 febbraio 1970, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative all’omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi [^1] , in particolare l’articolo 13, paragrafo 2, secondo trattino,

vista la direttiva 76/756/CEE del Consiglio, del 27 luglio 1976, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'installazione dei dispositivi di illuminazione e segnalazione luminosa dei veicoli a motore e dei loro rimorchi [^2] , in particolare l’articolo 4,

considerando quanto segue:

**(1)** La direttiva 76/756/CEE è una delle direttive particolari adottate nell’ambito della procedura di omologazione CE stabilita dalla direttiva 70/156/CEE. Le disposizioni della direttiva 70/156/CEE relative ai sistemi, ai componenti e alle entità tecniche separate dei veicoli si applicano pertanto alla direttiva 76/756/CEE.

**(2)** Per aumentare la sicurezza su strada migliorando la visibilità degli autocarri di grandi dimensioni e dei loro rimorchi, occorre introdurre nella direttiva 76/756/CEE l’obbligo di applicare contrassegni retroriflettenti a tali veicoli.

**(3)** Per tener conto delle successive modifiche al regolamento UN/ECE n. 48 [^3] su cui la Comunità ha già votato, è opportuno adeguare la direttiva 76/756/CEE al progresso tecnico, allineandola alle prescrizioni tecniche di tale regolamento UN/ECE. Esigenze di chiarezza inducono a sostituire l’allegato II della direttiva 76/756/CEE.

**(4)** È pertanto opportuno modificare la direttiva 76/756/CEE.

**(5)** Le misure di cui alla presente direttiva sono conformi al parere del comitato per l’adeguamento al progresso tecnico,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

## **Articolo 1**

L’allegato II della direttiva 76/756/CEE è sostituito dall’allegato della presente direttiva.

## **Articolo 2**

A decorrere dal 10 luglio 2011, se non sono rispettate le prescrizioni di cui alla direttiva 76/756/CEE modificata dalla presente direttiva, gli Stati membri, per motivi connessi con l’installazione dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa, considerano i certificati di conformità che accompagnano i veicoli nuovi a norma delle disposizioni della direttiva 70/156/CEE non più validi ai fini dell’articolo 7, paragrafo 1 di tale direttiva.

## **Articolo 3**

**1.** Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 9 luglio 2008, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni nonché una tavola di concordanza tra queste ultime e la presente direttiva. Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 10 luglio 2008. Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

**2.** Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.

## **Articolo 4**

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* .

## **Articolo 5**

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

## Final provisions

Fatto a Bruxelles, il 18 giugno 2007. *Per la Commissione* Günter VERHEUGEN *Vicepresidente*

[^1] [GU L 42 del 23.2.1970, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1970_042_R_TOC) . Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2006/96/CE ( [GU L 363 del 20.12.2006, pag. 81](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2006_363_R_TOC) ).

[^2] [GU L 262 del 27.9.1976, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1976_262_R_TOC) . Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 97/28/CE della Commissione ( [GU L 171 del 30.6.1997, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1997_171_R_TOC) ).

[^3] [GU L 137 del 30.5.2007 pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2007_137_R_TOC) .

«ALLEGATO II 1. Le prescrizioni tecniche sono quelle di cui ai paragrafi 2, 5 e 6 e agli allegati 3-9 del regolamento UN/ECE n. 48 . 2. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al punto 1, si applica quanto segue: a) per “veicolo a vuoto” si intende un veicolo la cui massa è descritta al punto 2.6 dell’appendice 1, allegato I della presente direttiva, ma senza conducente; b) per “modulo di comunicazione” si intende la “scheda di omologazione” (appendice 2, allegato I della presente direttiva); c) per “parti contraenti dei rispettivi regolamenti” si intende “Stati membri”; d) per “regolamento n. 3” si intende “ la direttiva 76/757/CEE”; e) la nota 2 al paragrafo 2.7.25 non si applica; f) la nota 8 al paragrafo 6.19 non si applica; g) la nota 1 dell’allegato 5 va intesa come segue: “Per la definizione delle categorie, cfr. allegato II A della direttiva 70/156/CEE”. 3. Fatte salve le prescrizioni dell'articolo 8, paragrafo 2, lettere a) e c) e del paragrafo 3, della direttiva 70/156/CEE e del presente allegato nonché le eventuali prescrizioni delle direttive particolari, è vietata l'installazione di dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa diversi da quelli di cui al paragrafo 2.7 del regolamento UN/ECE n. 48.

[GU L 137 del 30.5.2007 pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2007_137_R_TOC) .»

[^1]: . Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2006/96/CE ().
[^2]: . Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 97/28/CE della Commissione ().
[^3]: .