# DIRETTIVA 2007/39/CE DELLA COMMISSIONE

del 26 giugno 2007

che modifica l'allegato II della direttiva 90/642/CEE del Consiglio per quanto riguarda le quantità massime di residui di diazinon

(Testo rilevante ai fini del SEE)

## Preamble

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 90/642/CEE del Consiglio, del 27 novembre 1990, che fissa le quantità massime di residui di antiparassitari su e in alcuni prodotti di origine vegetale [^1] , compresi gli ortofrutticoli, in particolare l'articolo 7,

considerando quanto segue:

**(1)** Lo Stato membro relatore ha informato la Commissione del fatto che potrebbe rivelarsi necessario rivedere le quantità massime di residui (QMR) di diazinon stabilite dalla direttiva 90/642/CEE, date le preoccupazioni in merito all'assunzione da parte dei consumatori. Alla Commissione sono state presentate proposte di revisione delle QMR comunitarie.

**(2)** Le QMR comunitarie e i valori raccomandati dal Codex Alimentarius sono stabilite e valutate secondo procedure analoghe. Il Codex prevede una serie di QMR per il diazinon. Alla luce dei nuovi dati relativi al rischio per i consumatori, lo Stato membro relatore ha valutato le QMR comunitarie anche sulla base delle QMR raccomandate dal Codex.

**(3)** L'esposizione, per tutta la vita e a breve termine, dei consumatori al diazinon attraverso i prodotti alimentari è stata riesaminata e valutata secondo le procedure e le prassi comunitarie, tenendo conto degli orientamenti pubblicati dall'Organizzazione mondiale della sanità [^2] . È opportuno fissare, su queste basi, nuove QMR, in modo da garantire che non si produca alcuna esposizione inaccettabile dei consumatori.

**(4)** Ove pertinente, è stata esaminata e valutata, secondo le procedure e le prassi in uso nella Comunità e tenendo conto degli orientamenti pubblicati dall'Organizzazione mondiale della sanità, l'esposizione acuta dei consumatori al diazinon attraverso i singoli prodotti alimentari che possono contenerne residui. Si è concluso che la presenza di residui dell'antiparassitario a un livello pari o inferiore alle nuove QMR non è tale da provocare effetti tossici acuti.

**(5)** È quindi necessario modificare le quantità massime di residui di cui all'allegato II della direttiva 90/642/CEE, per consentire una sorveglianza e un controllo adeguati del rispetto del divieto del suo impiego e proteggere il consumatore.

**(6)** I partner commerciali della Comunità sono stati consultati, attraverso l'Organizzazione mondiale del commercio, sulle nuove QMR e le loro osservazioni in merito sono state prese in debita considerazione.

**(7)** L'allegato II della direttiva 90/642/CEE deve pertanto essere modificato di conseguenza.

**(8)** Le misure di cui alla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

## **Articolo 1**

La direttiva 90/642/CEE è modificata conformemente all'allegato I della presente direttiva.

## **Articolo 2**

Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 27 dicembre 2007, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni nonché una tavola di concordanza tra queste ultime e la presente direttiva.

Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 28 dicembre 2007.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

## **Articolo 3**

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* .

## **Articolo 4**

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

## Final provisions

Fatto a Bruxelles, il 26 giugno 2007. *Per la Commissione* Markos KYPRIANOU *Membro della Commissione*

[^1] [GU L 350 del 14.12.1990, pag. 71](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1990_350_R_TOC) . Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2007/28/CE della Commissione ( [GU L 135 del 26.5.2007, pag. 6](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2007_135_R_TOC) ).

[^2] *Guidelines for predicting dietary intake of pesticide residues* (Orientamenti per la stima dell'assunzione di residui di antiparassitari con la dieta alimentare) (versione riveduta), a cura del GEMS/Food Programme in collaborazione con il comitato Codex sui residui di antiparassitari; pubblicazione dell'Organizzazione mondiale della sanità, 1997 (WHO/FSF/FOS/97.7).

Nell'allegato II, parte A, della direttiva 90/642/CEE le righe relative al diazinon sono sostituite dalle seguenti:

Residui di antiparassitari e quantità massime di residui (mg/kg) «Gruppi ed esempi di singoli prodotti ai quali si applicano le quantità massime di residui Diazinon 1. Frutta fresca, secca e non cotta, conservata mediante congelamento senza zuccheri addizionati; frutta a guscio i) AGRUMI 0,01 Pompelmi Limoni Limette Mandarini (comprese le clementine e ibridi simili) Arance Pomeli Altri ii) FRUTTA A GUSCIO (con o senza guscio) Mandorle 0,05 Noci del Brasile Noci di acagiù Castagne e marroni Noci di cocco Nocciole Noci del Queensland Noci pecan Pinoli Pistacchi Noci comuni Altra 0,01 iii) POMACEE 0,01 Mele Pere Cotogne Altre iv) DRUPACEE 0,01 Albicocche Ciliegie Pesche (comprese le nettarine e ibridi simili) Prugne Altre v) BACCHE E PICCOLA FRUTTA a) Uve da tavola e uve da vino 0,01 Uve da tavola Uve da vino b) Fragole (escluse le fragole selvatiche) 0,01 c) Frutti di piante arbustive (escluse le selvatiche) 0,01 More di rovo More palustri More-lamponi ( *loganberry* ) Lamponi Altre d) Altra piccola frutta e bacche (escluse le selvatiche) Mirtilli neri Mirtilli rossi 0,2 Ribes a grappoli (rosso, nero e bianco) Uva spina Altre 0,01 e) Bacche e frutti selvatici 0,01 vi) FRUTTA VARIA Avocadi Banane Datteri Fichi Kiwi Kumquat Litchi Manghi Olive (da tavola) Olive (da olio) Papaia Frutti della passione Ananas 0,3 Melagrane Altra 0,01 2. Ortaggi, freschi o non cotti, congelati o secchi i) ORTAGGI A RADICE E TUBERO Barbabietole Carote Manioca Sedani rapa Rafano Topinambur Pastinaca Prezzemolo a grossa radice Ravanelli 0,1 Salsefrica o barba di becco Patate dolci Navoni-rutabaga Rape Igname Altri 0,01 ii) ORTAGGI A BULBO Agli Cipolle 0,05 Scalogni Cipolline Altri 0,01 iii) ORTAGGI A FRUTTO a) Solanacee Pomodori Peperoni 0,05 Melanzane Gombo Altri 0,01 b) Cucurbitacee con buccia commestibile 0,01 Cetrioli Cetriolini Zucchine Altre c) Cucurbitacee con buccia non commestibile 0,01 Meloni Zucche Cocomeri Altre d) Mais dolce 0,02 iv) CAVOLI a) Cavoli a infiorescenza 0,01 Cavoli broccoli Cavolfiori Altri b) Cavoli a testa Cavoletti di Bruxelles Cavoli cappucci 0,5 Altri 0,01 c) Cavoli a foglia Cavoli cinesi 0,05 Cavoli ricci Altri 0,01 d) Cavoli rapa 0,2 v) ORTAGGI A FOGLIA E ERBE FRESCHE 0,01 a) Lattughe e simili Crescione Dolcetta Lattuga Scarola (indivia a foglie larghe) Rucola Foglie e steli di brassica Altre b) Spinaci e simili Spinaci Bietole da foglia e da costa Altri c) Crescione acquatico d) Cicoria *Witloof* e) Erbe Cerfoglio Erba cipollina Prezzemolo Foglie di sedano Altre vi) LEGUMI (freschi) 0,01 Fagioli (non sgranati) Fagioli (sgranati) Piselli (non sgranati) Piselli (sgranati) Altri vii) ORTAGGI A STELO (freschi) 0,01 Asparagi Cardi Sedani Finocchi Carciofi Porri Rabarbaro Altri viii) FUNGHI 0,01 a) Funghi coltivati b) Funghi selvatici 3. **Legumi da granella** 0,01 Fagioli Lenticchie Piselli Lupini Altri 4. **Semi oleosi** 0,02 Semi di lino Arachidi Semi di papavero Semi di sesamo Semi di girasole Semi di colza Semi di soia Semi di senape Semi di cotone Semi di canapa Altri 5. **Patate** 0,01 Patate precoci Patate tardive 6. **Tè (foglie e steli essiccati, fermentati o altrimenti lavorati, di *Camellia sinensis* )** 0,02 7. **Luppolo (essiccato), compresi i panelli di luppolo e la polvere non concentrata** 0,5

Indica il limite inferiore di determinazione analitica.»

[^1]: . Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2007/28/CE della Commissione ().
[^2]: Guidelines for predicting dietary intake of pesticide residues (Orientamenti per la stima dell'assunzione di residui di antiparassitari con la dieta alimentare) (versione riveduta), a cura del GEMS/Food Programme in collaborazione con il comitato Codex sui residui di antiparassitari; pubblicazione dell'Organizzazione mondiale della sanità, 1997 (WHO/FSF/FOS/97.7).