# DIRETTIVA 2007/42/CE DELLA COMMISSIONE

del 29 giugno 2007

relativa ai materiali e agli oggetti di pellicola di cellulosa rigenerata destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(Versione codificata)

## Preamble

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1935/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 2004, riguardante i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari e che abroga le direttive 80/590/CEE e 89/109/CEE [^1] , in particolare l’articolo 5,

considerando quanto segue:

**(1)** La direttiva 93/10/CEE della Commissione, del 15 marzo 1993, relativa ai materiali e agli oggetti di pellicola di cellulosa rigenerata destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari [^2] è stata modificata in modo sostanziale e a più riprese [^3] . A fini di razionalità e chiarezza occorre provvedere alla codificazione di tale direttiva.

**(2)** Le norme comunitarie previste dalla presente direttiva sono non solo necessarie ma anche indispensabili al raggiungimento degli obiettivi del mercato interno, i quali non possono essere attuati a livello dei singoli Stati membri, e d’altra parte la loro realizzazione a livello comunitario è già prevista dal regolamento (CE) n. 1935/2004.

**(3)** Per raggiungere l’obiettivo previsto all’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1935/2004 per le pellicole di cellulosa rigenerata, lo strumento adeguato era una direttiva specifica ai sensi dell’articolo 5 di detto regolamento.

**(4)** Per i budelli sintetici di cellulosa rigenerata si devono prevedere disposizioni specifiche.

**(5)** Il metodo di determinazione dell’assenza di migrazione dei coloranti deve essere stabilito successivamente.

**(6)** In attesa dell’elaborazione dei requisiti di purezza e dei metodi di analisi, le disposizioni nazionali devono restare applicabili.

**(7)** La formazione di un elenco di sostanze autorizzate, con i limiti delle quantità da utilizzare, è sufficiente in linea di massima nel caso specifico per raggiungere l’obiettivo di cui all’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1935/2004.

**(8)** Tuttavia il *bis* (2-idrossietil) etere (= dietilenglicole) e l’etandiolo (= monoetilenglicole) possono migrare in modo rilevante in determinati prodotti alimentari e, di conseguenza, per prevenire tale eventualità è meglio stabilire in maniera definitiva la quantità massima di tali sostanze autorizzata nei prodotti alimentari che sono stati a contatto con pellicola di cellulosa rigenerata.

**(9)** È opportuno, a difesa della salute del consumatore, evitare che le superfici di pellicola di cellulosa rigenerata stampate entrino in contatto diretto con i prodotti alimentari.

**(10)** È opportuno prevedere la dichiarazione scritta di cui all’articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1935/2004 nel caso di utilizzazione professionale della pellicola di cellulosa rigenerata per materiali e articoli destinati a venire a contatto con prodotti alimentari, ad eccezione di quelli che sono, per loro natura, destinati a tale uso.

**(11)** Le norme da applicare alle pellicole di cellulosa rigenerata dovrebbero essere specifiche alla natura dello strato in contatto con i prodotti alimentari. Quindi i requisiti per le pellicole di cellulosa rigenerata con rivestimenti in materia plastica dovrebbero essere diversi da quelli previsti per le pellicole di cellulosa rigenerata non rivestite o rivestite con rivestimenti derivati da cellulosa.

**(12)** Nella produzione di tutti i tipi di pellicole di cellulosa rigenerata, comprese le pellicole di cellulosa rigenerata rivestite in materia plastica, devono essere utilizzate solo le sostanze autorizzate.

**(13)** Nel caso della pellicola di cellulosa rigenerata rivestita con un rivestimento in materia plastica, lo strato a contatto con i prodotti alimentari consiste in un materiale simile ai materiali e agli oggetti in plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari. È quindi opportuno che le disposizioni previste dalla direttiva 2002/72/CE della Commissione, del 6 agosto 2002, relativa ai materiali e agli oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari [^4] siano applicate anche alle pellicole di questo tipo.

**(14)** Nell’interesse della coerenza della normativa comunitaria, la verifica della conformità delle pellicole di cellulosa rigenerata con un rivestimento in materia plastica alle limitazioni di migrazione fissate dalla direttiva 2002/72/CE dovrebbe essere realizzata secondo le regole stabilite dalla direttiva 82/711/CEE del Consiglio, del 18 ottobre 1982, che fissa le norme di base necessarie per la verifica della migrazione dei costituenti dei materiali e degli oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari [^5] , e dalla direttiva 85/572/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1985, che fissa l’elenco dei simulanti da impiegare per la verifica della migrazione dei costituenti dei materiali e degli oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari [^6] .

**(15)** Le disposizioni della presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali.

**(16)** La presente direttiva deve far salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di attuazione e di applicazione delle direttive indicati nell’allegato III, parte B,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

## **Articolo 1**

**1.** La presente direttiva è una direttiva specifica ai sensi dell’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1935/2004.

**2.** La presente direttiva si applica alle pellicole di cellulosa rigenerata conformi alla descrizione di cui all’allegato I che sono destinate a venire a contatto con prodotti alimentari, o vengono con essi a contatto conformemente a tale destinazione, e che: a) costituiscono di per sé un prodotto finito; oppure b) sono parte di un prodotto finito contenente altri materiali.

**3.** La presente direttiva non si applica ai budelli sintetici di cellulosa rigenerata.

## **Articolo 2**

Le pellicole di cellulosa rigenerata di cui all’articolo 1, paragrafo 2, appartengono a una delle seguenti categorie:

**a)** pellicole di cellulosa rigenerata non rivestita;

**b)** pellicole di cellulosa rigenerata con un rivestimento derivato dalla cellulosa; o

**c)** pellicole di cellulosa rigenerata con un rivestimento in materia plastica.

## **Articolo 3**

**1.** Le pellicole di cellulosa rigenerata di cui alle lettere a) e b) dell’articolo 2 sono prodotte utilizzando solo le sostanze o i gruppi di sostanze elencate nell’allegato II, tenendo conto delle limitazioni ivi stabilite.

**2.** In deroga al paragrafo 1, sostanze non elencate nell’allegato II possono essere utilizzate come coloranti (tinture e pigmenti) o come adesivi, a condizione che non vi sia traccia di migrazione di dette sostanze all’interno o sulla superficie dei prodotti alimentari, rivelabile con un metodo convalidato.

## **Articolo 4**

**1.** Le pellicole di cellulosa rigenerata di cui alla lettera c) dell’articolo 2 sono prodotte, prima di essere rivestite, utilizzando solo le sostanze o i gruppi di sostanze elencati nella prima parte dell’allegato II, tenendo conto delle limitazioni ivi stabilite.

**2.** Il rivestimento applicato alle pellicole di cellulosa rigenerata di cui al paragrafo 1 è prodotto utilizzando solo le sostanze o i gruppi di sostanze elencate negli allegati da II a VI della direttiva 2002/72/CE, tenendo conto delle limitazioni ivi stabilite.

**3.** Fatto salvo quanto previsto al paragrafo 1, i materiali e gli oggetti in pellicola di cellulosa rigenerata di cui alla lettera c) dell’articolo 2 devono essere conformi agli articoli 2, 7 e 8 della direttiva 2002/72/CE.

## **Articolo 5**

La superficie stampata delle pellicole di cellulosa rigenerata non deve venire a contatto con i prodotti alimentari.

## **Articolo 6**

**1.** Nelle fasi di commercializzazione diverse dalla vendita al dettaglio, i materiali e gli oggetti di pellicola di cellulosa rigenerata destinati a venire a contatto con gli alimenti sono accompagnati da una dichiarazione scritta, secondo il disposto dell’articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1935/2004.

**2.** Le disposizioni del paragrafo 1 non si applicano ai materiali e agli oggetti di pellicola di cellulosa rigenerata che per loro natura sono chiaramente destinati a venire a contatto con alimenti.

**3.** Qualora siano previste particolari condizioni d’uso, il materiale o l’articolo di pellicola di cellulosa rigenerata sono etichettati conformemente.

## **Articolo 7**

La direttiva 93/10/CEE, modificata dalle direttive di cui all’allegato III, parte A, è abrogata, fatti salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di attuazione e di applicazione indicati nell’allegato III, parte B.

I riferimenti alla direttiva abrogata si intendono fatti alla presente direttiva e si leggono secondo la tavola di concordanza contenuta nell’allegato IV.

## **Articolo 8**

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell’Unione europea* .

## **Articolo 9**

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

## Final provisions

Fatto a Bruxelles, il 29 giugno 2007. *Per la Commissione* *Il presidente* José Manuel BARROSO

[^1] [GU L 338 del 13.11.2004, pag. 4](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2004_338_R_TOC) .

[^2] [GU L 93 del 17.4.1993, pag. 27](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1993_093_R_TOC) . Direttiva modificata dalla direttiva 2004/14/CE ( [GU L 27 del 30.1.2004, pag. 48](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2004_027_R_TOC) ).

[^3] Cfr. allegato III, parte A.

[^4] [GU L 220 del 15.8.2002, pag. 18](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2002_220_R_TOC) . Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2007/19/CE ( [GU L 91 del 31.3.2007, pag. 17](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2007_091_R_TOC) ).

[^5] [GU L 297 del 23.10.1982, pag. 26](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1982_297_R_TOC) . Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 97/48/CE della Commissione ( [GU L 222 del 12.8.1997, pag. 10](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1997_222_R_TOC) ).

[^6] [GU L 372 del 31.12.1985, pag. 14](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1985_372_R_TOC) . Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2007/19/CE.

DESCRIZIONE DELLA PELLICOLA DI CELLULOSA RIGENERATA

La pellicola di cellulosa rigenerata è un foglio sottile prodotto a partire da cellulosa raffinata ottenuta da legno o cotone non riciclati. Per esigenze tecnologiche, opportune sostanze possono essere aggiunte nella massa o in superficie. Le pellicole di cellulosa rigenerata possono essere ricoperte su uno o su ambedue i lati.

ELENCO DELLE SOSTANZE AUTORIZZATE NELLA FABBRICAZIONE DI PELLICOLE DI CELLULOSA RIGENERATA

NB:

— Le percentuali che figurano nella prima e seconda parte del presente allegato sono espresse in massa/massa (m/m) e calcolate in rapporto alla quantità di pellicola di cellulosa rigenerata anidra e non ricoperta.

— Le usuali denominazioni tecniche vengono riportate tra parentesi quadre.

— Le sostanze utilizzate devono essere di buona qualità tecnica, per quanto riguarda i requisiti di purezza.

PARTE PRIMA

Pellicole di cellulosa rigenerata non rivestita

| Nome | Limitazioni |
| --- | --- |
| A.: **Cellulosa rigenerata** | Superiore o uguale a 72 % (m/m) |
| B. Additivi |  |
| 1.: *Ammorbidenti* | Inferiore o uguale a 27 % (m/m) in totale |
| —: Bis (2-idrossietil)etere [= dietilenglicole] | Soltanto per pellicole destinate ad essere rivestite e usate per l’imballaggio di prodotti alimentari non umidi, cioè di prodotti alimentari che non contengono acqua fisicamente libera in superficie. Il contenuto massimo di bis (2-idrossietil)etere e etandiolo presente nei prodotti alimentari che sono stati a contatto con pellicole di questo tipo non deve superare 30 mg/kg del prodotto alimentare |
| —: Etandiolo [= monoetilenglicole] |  |
| —: 1,3 Butandiolo |  |
| —: Glicerina |  |
| —: 1,2 Propandiolo [= 1,2-propilenglicole] |  |
| —: Polietilene ossido [= polietilenglicole] | Peso molecolare medio tra 250 e 1 200 |
| —: 1,2 Polipropilene ossido [= 1,2-polipropilenglicole] | Peso molecolare medio inferiore o uguale a 400 e contenuto di 1,3-propandiolo inferiore o uguale a 1 % (m/m) di sostanza |
| —: Sorbitolo |  |
| —: Glicole tetraetilenico |  |
| —: Glicole trietilenico |  |
| —: Urea |  |
| 2.: *Altri additivi* | Inferiore o uguale a 1 % (m/m) in totale |
| Prima classe | La quantità di ciascuna sostanza o di ciascun gruppo di sostanze non deve essere superiore a 2 mg/dm 2 di pellicola non ricoperta |
| —: Acido acetico e suoi sali di NH 4 , Ca, Mg, K e Na |  |
| —: Acido ascorbico e suoi sali di NH 4 , Ca, Mg, K e Na |  |
| —: Acido benzoico e benzoato di sodio |  |
| —: Acido formico ed i suoi sali di NH 4 , Ca, Mg, K e Na |  |
| —: Acidi grassi lineari, saturi o insaturi, con un numero pari di atomi di carbonio da C 8 a C 20 compresi e anche gli acidi beenico e ricinoleico ed i loro sali di NH 4 , Ca, Mg, K, Na, Al, e Zn |  |
| —: Acido citrico, d-1 lattico, maleico, 1-tartarico ed i loro sali di Na e K |  |
| —: Acido sorbico ed i suoi sali di NH 4 , Ca, Mg, K e Na |  |
| —: Ammidi di acidi grassi lineari, saturi o insaturi, con un numero pari di atomi di carbonio da C 8 a C 20 compresi e anche gli ammidi degli acidi beenico e ricinoleico |  |
| —: Amidi e farine alimentari naturali |  |
| —: Amidi e farine alimentari modificati per trattamento chimico |  |
| —: Amilosio |  |
| —: Carbonati e cloruri di calcio e di magnesio |  |
| —: Esteri di glicerina con acidi grassi lineari, saturi o insaturi, aventi un numero pari di atomi di carbonio da C 8 a C 20 compresi e/o con acidi adipico, citrico, 12-idrossistearico (= ossistearina) e ricinoleico |  |
| —: Esteri di poliossietilene (numero dei gruppi ossietilenici tra 8 e 14) con acidi grassi lineari, saturi o insaturi, con un numero pari di atomi di carbonio da C 8 a C 20 compresi |  |
| —: Esteri di sorbitolo con acidi grassi lineari, saturi o insaturi, con un numero pari di atomi di carbonio da C 8 a C 20 compresi |  |
| —: Mono e/o di-esteri dell’acido stearico con etandiolo e/o bis (2-idrossietil)etere e/o trietilenglicole |  |
| —: Ossidi e idrossidi di alluminio, calcio, magnesio e silicio e silicati e silicati idrati di alluminio, calcio, magnesio e potassio |  |
| —: Ossido di polietilene [= polietilenglicole] | Peso molecolare medio tra 1 200 e 4 000 |
| —: Propionato di sodio |  |
| Seconda classe | La quantità totale delle sostanze deve essere inferiore o uguale a 1 mg/dm 2 della pellicola non ricoperta e la quantità di ciascuna sostanza o di ciascun gruppo di sostanze indicato in ciascun trattino non deve superare 0,2 mg/dm 2 (o un limite inferiore, se così indicato) della pellicola non ricoperta |
| —: Alchil (C 8 -C 18 ) benzensolfonato di sodio |  |
| —: Isopropil naftalensolfonato di sodio |  |
| —: Alchil (C 8 -C 18 ) solfato di sodio |  |
| —: Alchil (C 8 -C 18 ) solfonato di sodio |  |
| —: Diottilsolfosuccinato di sodio |  |
| —: Distearato di monoacetato di di-idrossietil dietilen triammina | Inferiore o uguale a 0,05 mg/dm 2 della pellicola non ricoperta |
| —: Laurilsolfato di ammonio, magnesio e potassio |  |
| —: Diamminoetano di N,N′ distearolo, N,N′ dipalmitolo e N,N′ dioliolo |  |
| —: 2-eptadecil-4,4-bis(metilen-stearato) ossazolina |  |
| —: Etilsolfato di polietilenamminostearammide | Inferiore o uguale a 0,1 mg/dm 2 della pellicola non ricoperta |
| Terza classe — Agenti ancoranti | La quantità totale delle sostanze deve essere inferiore o uguale a 1 mg/dm 2 della pellicola non ricoperta |
| —: Prodotto di condensazione di melamminaformaldeide, non modificato o modificato con uno o più dei prodotti seguenti: butanolo, dietilentriammina, etanolo, trietilentetrammina, tetraetilenpentammina, tris-(2-idrossietil)ammina, 3,3′-diammino-dipropilammina, 4,4′-diamminodibutilammina | Contenuto di formaldeide libera uguale a 0,5 mg/dm 2 della pellicola non ricoperta<br>Contenuto di melammina libera inferiore o uguale a 0,3 mg/dm 2 della pellicola non ricoperta |
| —: Prodotto di condensazione di melamine-urea-formaldeide modificato con tris-(2-idrossietil)ammina | Contenuto di formaldeide libera inferiore o uguale a 0,5 mg/dm 2 della pellicola non ricoperta<br>Contenuto di melammina libera inferiore o uguale a 0,3 mg/dm 2 della pellicola non ricoperta |
| —: Polialchilenammine cationiche reticolate: a) resina poliammide-epicloridrina a base di diamminopropilmetilammina ed epicloridrina; b) resina poliammide-epicloridrina a base di epicloridrina, acido adipico, caprolattame, dietilentriammina e/o etilendiammina; c) resina poliammide-epicloridrina a base di acido adipico, dietilentriammina ed epicloridrina o una miscela di epicloridrina ed ammoniaca; d) resina poliammide-poliammina-epicloridrina a base di epicloridrina, dimetiladipato e dietilentriammina; e) resina poliammide-poliammina-epicloridrina a base di epicloridrina, adipammide e diamminopropilmetilammina — a) — resina poliammide-epicloridrina a base di diamminopropilmetilammina ed epicloridrina; — b) — resina poliammide-epicloridrina a base di epicloridrina, acido adipico, caprolattame, dietilentriammina e/o etilendiammina; — c) — resina poliammide-epicloridrina a base di acido adipico, dietilentriammina ed epicloridrina o una miscela di epicloridrina ed ammoniaca; — d) — resina poliammide-poliammina-epicloridrina a base di epicloridrina, dimetiladipato e dietilentriammina; — e) — resina poliammide-poliammina-epicloridrina a base di epicloridrina, adipammide e diamminopropilmetilammina<br>a): resina poliammide-epicloridrina a base di diamminopropilmetilammina ed epicloridrina;<br>b): resina poliammide-epicloridrina a base di epicloridrina, acido adipico, caprolattame, dietilentriammina e/o etilendiammina;<br>c): resina poliammide-epicloridrina a base di acido adipico, dietilentriammina ed epicloridrina o una miscela di epicloridrina ed ammoniaca;<br>d): resina poliammide-poliammina-epicloridrina a base di epicloridrina, dimetiladipato e dietilentriammina;<br>e): resina poliammide-poliammina-epicloridrina a base di epicloridrina, adipammide e diamminopropilmetilammina | Conformemente alle direttive comunitarie e, in loro assenza, alla legislazione nazionale, in attesa dell’adozione delle disposizioni comunitarie |
| —: Polietilenammine e polietilenimmine | Inferiore o uguale a 0,75 mg/dm 2 della pellicola non ricoperta |
| —: Prodotto di condensazione di urea-formaldeide non modificato o modificato con uno o più dei seguenti prodotti: acido amminometilsolfonico, acido solfanilico, butanolo, diamminobutano, diammino-dietilammina, diammino-dipropilammina, diammino-propano, dietilentriammina, etanolo, guanidina, metanolo, tetraetilenpentammina, trietil-entetrammina, solfito di sodio | Contenuto di formaldeide libera inferiore o uguale a 0,5 mg/dm 2 della pellicola non ricoperta |
| Quarta classe | La quantità totale della sostanza deve essere inferiore o uguale a 0,01 mg/dm 2 della pellicola non ricoperta |
| —: Prodotti di reazioni di ammine di oli alimentari con ossido di polietilene |  |
| —: Laurilsolfato di monoetanolammina |  |

PARTE SECONDA

Pellicole di cellulosa rigenerata rivestita

| Nome | Limitazioni |
| --- | --- |
| A.: **Cellulosa rigenerata** | Cfr. parte prima |
| B.: **Additivi** | Cfr. parte prima |
| C. Rivestimenti |  |
| 1.: *Polimeri* | La quantità totale delle sostanze deve essere inferiore o uguale a 50 mg/dm 2 del rivestimento sul lato a contatto con il prodotto alimentare |
| —: Eteri etilici, idrossietilici, idrossipropilici e metilici di cellulosa |  |
| —: Nitrato di cellulosa | Inferiore o uguale a 20 mg/dm 2 del rivestimento sul lato a contatto con il prodotto alimentare; contenuto di azoto nel nitrato di cellulosa compreso tra 10,8 (m/m) e 12,2 % (m/m) |
| 2.: *Resine* | La quantità totale delle sostanze deve essere inferiore o uguale a 12,5 mg/dm 2 del rivestimento sul lato a contatto con il prodotto alimentare e unicamente per la preparazione di pellicole di cellulosa rigenerata ricoperte da una vernice a base di nitrato di cellulosa |
| —: Caseina |  |
| —: Colofonia e/o suoi prodotti di polimerizzazione, idrogenazione o disproporzione e i loro esteri di metile, etile o alcoli polivalenti da C 2 a C 6 o miscele di questi alcoli |  |
| —: Colofonia e/o suoi prodotti di polimerizzazione, idrogenazione o disproporzione condensati con acidi acrilico, maleico, citrico, fumarico e/o ftalico e/o 2,2 bis(4-idrossifenil) propano formaldeide ed esterificati con alcoli metilico, etilico, o alcoli polivalenti da C 2 a C 6 o miscele di questi alcoli |  |
| —: Esteri derivati dal bis (2-idrossietil) etere con i prodotti di addizione del betapinene e/o dipentene e/o diterpene e anidride maleica |  |
| —: Gelatina alimentare |  |
| —: Olio di ricino e suoi prodotti di idrogenazione o disidratazione e suoi prodotti di condensazione con la poliglicerina e acidi adipico, citrico, maleico, ftalico e sebacico |  |
| —: Gomma naturale [= resine damar] |  |
| —: Poli-beta-pinene [= resine terpeniche] |  |
| —: Resine urea-formaldeide (cfr. agenti ancoranti) |  |
| 3.: *Plastificanti* | La quantità totale delle sostanze deve essere inferiore o uguale a 6 mg/dm 2 del rivestimento sul lato a contatto con il prodotto alimentare |
| —: Acetil tributil citrato |  |
| —: Acetil tri(2-etilesil) citrato |  |
| —: Adipato di di-isobutile |  |
| —: Adipato di di-n-butile |  |
| —: Di-n-esilazelato |  |
| —: Dicicloesilftalato | Inferiore o uguale a 4,0 mg/dm 2 del rivestimento sul lato a contatto con il prodotto alimentare |
| —: 2-Etilesildifenilfosfato (sinonimo: acido fosforico, 2-etilesildifenil estere) | a): 2,4 mg/kg del prodotto alimentare a contatto con questo tipo di pellicola; o |
| —: Monoacetato di glicerina [= monoacetina] |  |
| —: Diacetato di glicerina [= diacetina] |  |
| —: Triacetato di glicerina [= triacetina] |  |
| —: Dibutil sebacato |  |
| —: Di-n-butiltartrato |  |
| —: Diisobutil-tartrato |  |
| 4.: *Altri additivi* | La quantità totale delle sostanze deve essere inferiore o uguale a 6 mg/dm 2 della pellicola di cellulosa rigenerata non ricoperta, compreso il rivestimento sul lato a contatto con il prodotto alimentare |
| 4.1.: Additivi elencati nella parte prima | Stesse restrizioni previste alla parte prima (le quantità in mg/dm 2 vanno riferite però alla pellicola di cellulosa rigenerata non ricoperta compreso il rivestimento sul lato a contatto con il prodotto alimentare) |
| 4.2.: Additivi specifici per rivestimento | La quantità di ciascuna sostanza o di ciascun gruppo di sostanze indicate in ciascun trattino non deve essere superiore a 2 mg/dm 2 (o a un limite inferiore se così indicato) del rivestimento sul lato a contatto con il prodotto alimentare |
| —: 1-Esadecanolo 1-ottadecanolo |  |
| —: Esteri degli acidi grassi lineari, saturi o insaturi, con un numero pari di atomi di carbonio da C 8 a C 20 compresi e dell’acido ricinoleico con gli alcoli lineari etilico, butilico, amilico e oleico |  |
| —: Cere Montana, comprendenti acidi montanici (da C 26 a C 32 ) purificati e/o loro esteri con etandiolo e/o 1-3-butandiolo e/o loro sali di calcio e potassio |  |
| —: Cera Carnauba |  |
| —: Cera d’api |  |
| —: Cera di Sparto |  |
| —: Cera Candelilla |  |
| —: Dimetilpolisilossano | Inferiore o uguale a 1 mg/dm 2 del rivestimento sul lato a contatto con il prodotto alimentare |
| —: Olio di soia epossidato (con tenore in ossirano compreso tra 6-8 %) |  |
| —: Paraffina raffinata e cere microcristalline raffinate |  |
| —: Pentaeritritolo tetrastearato |  |
| —: Mono e bis (ottadecildietilenossido) fosfati | Inferiore o uguale a 0,2 mg/dm 2 del rivestimento sul lato a contatto con il prodotto alimentare |
| —: Acidi alifatici da C 8 a C 20 , esterificati con mono- o di-(2-idrossietil)-ammina |  |
| —: 2- e 3-Terz-butil-4-idrossianisolo [= idrossianisolo butilato — BHA] | Inferiore o uguale a 0,06 mg/dm 2 del rivestimento sul lato a contatto con il prodotto alimentare |
| —: 2,6-di-Terz-butil-4-metilfenolo [= idrossitoluene butilato — BHT] | Inferiore o uguale a 0,06 mg/dm 2 del rivestimento sul lato in contatto con il prodotto alimentare |
| —: Di-n-ottile-bis-(2-etilesil)maleato | Inferiore o uguale a 0,06 mg/dm 2 del rivestimento sul lato in contatto con il prodotto alimentare |
| 5.: *Solventi* | La quantità massima delle sostanze deve essere inferiore o uguale a 0,6 mg/dm 2 del rivestimento sul lato a contatto con il prodotto alimentare |
| —: Butilacetato |  |
| —: Etilacetato |  |
| —: Isobutilacetato |  |
| —: Isopropilacetato |  |
| —: Propilacetato |  |
| —: Acetone |  |
| —: 1-Butanolo |  |
| —: Etanolo |  |
| —: 2-Butanolo |  |
| —: 2-Propanolo |  |
| —: 1-Propanolo |  |
| —: Cicloesano |  |
| —: Glicoletilenico monobutiletere |  |
| —: Glicoletilenico monobutiletere acetato |  |
| —: Metiletilchetone |  |
| —: Metilisobutilchetone |  |
| —: Tetraidrofurano |  |
| —: Toluene | Inferiore o uguale a 0,06 mg/dm 2 del rivestimento sul lato a contatto con il prodotto alimentare |

PARTE A

Direttiva abrogata ed elenco delle sue modificazioni successive

(di cui all’articolo 7)

| Direttiva 93/10/CEE della Commissione | ( [GU L 93 del 17.4.1993, pag. 27](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1993_093_R_TOC) ). |
| --- | --- |
| Direttiva 93/111/CE della Commissione | ( [GU L 310 del 14.12.1993, pag. 41](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1993_310_R_TOC) ). |
| Direttiva 2004/14/CE della Commissione | ( [GU L 27 del 30.1.2004, pag. 48](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2004_027_R_TOC) ). |

PARTE B

Elenco dei termini di attuazione e di applicazione in diritto nazionale

(di cui all’articolo 7)

| Direttiva | Termine di attuazione | Termine di applicazione |
| --- | --- | --- |
| 93/10/CEE | 1 o gennaio 1994 | 1 o gennaio 1994 [^1]<br>1 o gennaio 1994 [^2]<br>1 o gennaio 1995 [^3] |
| 93/111/CE | — | — |
| 2004/14/CE | 29 luglio 2005 | 29 luglio 2005 [^4]<br>29 gennaio 2006 [^5] |

[^1] In base all’articolo 5, paragrafo 1, primo trattino, della direttiva 93/10/CEE: «Gli Stati membri consentono, a decorrere dal 1 o gennaio 1994, il commercio e l’uso di pellicola di cellulosa rigenerata destinata a venire a contatto con i prodotti alimentari e conforme al disposto della presente direttiva.»

[^2] In base all’articolo 5, paragrafo 1, secondo trattino, della direttiva 93/10/CEE: «Gli Stati membri vietano, a decorrere dal 1 o gennaio 1994, il commercio e l’uso di pellicola di cellulosa rigenerata destinata a venire a contatto con i prodotti alimentari e non conforme al disposto della presente direttiva né a quello della direttiva 83/229/CEE, ad eccezione di quella che, a norma della direttiva 92/15/CEE, è vietata a decorrere dal 1 o luglio 1994.»

[^3] In base all’articolo 5, paragrafo 1, terzo trattino, della direttiva 93/10/CEE: «Gli Stati membri vietano, a decorrere dal 1 o gennaio 1995, il commercio e l’uso di pellicola di cellulosa rigenerata destinata a venire a contatto con i prodotti alimentari e non conforme al disposto della presente direttiva, ma conforme a quello della direttiva 83/229/CEE.»

[^4] In base all’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2004/14/CE: «Gli Stati membri applicano queste disposizioni in modo da permettere il commercio e l’utilizzazione di pellicole di cellulosa rigenerata destinate a venire a contatto con i prodotti alimentari a partire dal 29 luglio 2005.»

[^5] In base all’articolo 2, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2004/14/CE: «Gli Stati membri applicano queste disposizioni in modo da vietare la produzione e l’importazione nella Comunità di pellicole di cellulosa rigenerata destinate a venire a contatto con i prodotti alimentari, che non sono conformi alle disposizioni della presente direttiva, a partire dal 29 gennaio 2006.»

Tavola di concordanza

| Direttiva 93/10/CEE | Presente direttiva |
| --- | --- |
| Articolo 1, paragrafi 1 e 2 | Articolo 1, paragrafi 1 e 2 |
| Articolo 1, paragrafo 3, frase introduttiva e lettera b) | Articolo 1, paragrafo 3 |
| Articolo 1 *bis* | Articolo 2 |
| Articolo 2 | Articolo 3 |
| Articolo 2 *bis* | Articolo 4 |
| Articolo 3 | Articolo 5 |
| Articolo 4 | Articolo 6 |
| Articolo 5 | — |
| Articolo 6 | — |
| — | Articolo 7 |
| — | Articolo 8 |
| Articolo 7 | Articolo 9 |
| Allegato I | Allegato I |
| Allegato II | Allegato II |
| Allegato III | — |
| — | Allegato III |
| — | Allegato IV |

[^1]: In base all’articolo 5, paragrafo 1, primo trattino, della direttiva 93/10/CEE: «Gli Stati membri consentono, a decorrere dal 1o gennaio 1994, il commercio e l’uso di pellicola di cellulosa rigenerata destinata a venire a contatto con i prodotti alimentari e conforme al disposto della presente direttiva.»
[^2]: In base all’articolo 5, paragrafo 1, secondo trattino, della direttiva 93/10/CEE: «Gli Stati membri vietano, a decorrere dal 1o gennaio 1994, il commercio e l’uso di pellicola di cellulosa rigenerata destinata a venire a contatto con i prodotti alimentari e non conforme al disposto della presente direttiva né a quello della direttiva 83/229/CEE, ad eccezione di quella che, a norma della direttiva 92/15/CEE, è vietata a decorrere dal 1o luglio 1994.»
[^3]: In base all’articolo 5, paragrafo 1, terzo trattino, della direttiva 93/10/CEE: «Gli Stati membri vietano, a decorrere dal 1o gennaio 1995, il commercio e l’uso di pellicola di cellulosa rigenerata destinata a venire a contatto con i prodotti alimentari e non conforme al disposto della presente direttiva, ma conforme a quello della direttiva 83/229/CEE.»
[^4]: In base all’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2004/14/CE: «Gli Stati membri applicano queste disposizioni in modo da permettere il commercio e l’utilizzazione di pellicole di cellulosa rigenerata destinate a venire a contatto con i prodotti alimentari a partire dal 29 luglio 2005.»
[^5]: In base all’articolo 2, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2004/14/CE: «Gli Stati membri applicano queste disposizioni in modo da vietare la produzione e l’importazione nella Comunità di pellicole di cellulosa rigenerata destinate a venire a contatto con i prodotti alimentari, che non sono conformi alle disposizioni della presente direttiva, a partire dal 29 gennaio 2006.»
[^6]: . Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2007/19/CE.