# DIRETTIVA 2007/55/CE DELLA COMMISSIONE

del 17 settembre 2007

che modifica alcuni allegati delle direttive del Consiglio 76/895/CEE, 86/362/CEE, 86/363/CEE e 90/642/CEE per quanto riguarda i livelli massimi di residui di azinfos-metile

(Testo rilevante ai fini del SEE)

## Preamble

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 76/895/CEE del Consiglio, del 23 novembre 1976, che fissa le quantità massime di residui di antiparassitari consentite sugli e negli ortofrutticoli [^1] , in particolare l’articolo 5,

vista la direttiva 86/362/CEE del Consiglio, del 24 luglio 1986, che fissa le quantità massime di residui di antiparassitari sui e nei cereali [^2] , in particolare l’articolo 10,

vista la direttiva 86/363/CEE del Consiglio, del 24 luglio 1986, che fissa le quantità massime di residui di antiparassitari sui e nei prodotti alimentari di origine animale [^3] , in particolare l’articolo 10,

vista la direttiva 90/642/CEE del Consiglio, del 27 novembre 1990, che fissa le percentuali massime di residui di antiparassitari su e in alcuni prodotti di origine vegetale, compresi gli ortofrutticoli [^4] , in particolare l’articolo 7,

considerando quanto segue:

**(1)** La Commissione è stata informata del fatto che può rivelarsi necessario rivedere gli attuali livelli massimi di residui (LMR) di azinfos-metile sulla base dei nuovi dati disponibili sotto il profilo tossicologico e dell’assunzione di tali sostanze da parte dei consumatori. Essa ha invitato lo Stato membro che ha funto da relatore per l’azinfos-metile a norma della direttiva 91/414/CEE [^5] a presentare una proposta per la revisione degli LMR comunitari. Tale proposta è stata sottoposta all’esame della Commissione.

**(2)** Gli LMR comunitari e i valori raccomandati dal Codex Alimentarius sono stabiliti e valutati in base a procedure simili. Il Codex prevede una serie di LMR per l’azinfos-metile. Gli LMR comunitari basati sugli LMR del Codex sono inoltre stati valutati dallo Stato membro relatore alla luce dei nuovi dati riguardanti i rischi per i consumatori.

**(3)** L’esposizione, nel corso della vita e a breve termine, dei consumatori all’azinfos-metile attraverso i prodotti alimentari è stata riesaminata e valutata secondo le procedure e le prassi comunitarie, tenendo conto degli orientamenti pubblicati dall’Organizzazione mondiale della sanità [^6] . È opportuno fissare, su queste basi, nuovi LMR, i quali assicurino che non si produca alcuna esposizione inaccettabile dei consumatori.

**(4)** Per un’adeguata tutela del consumatore contro l’esposizione a residui derivanti da impieghi non autorizzati di prodotti fitosanitari occorre fissare LMR per le corrispondenti combinazioni prodotto/antiparassitario al limite inferiore di determinazione analitica.

**(5)** È quindi necessario modificare gli LMR di cui agli allegati delle direttive 76/895/CEE, 86/362/CEE, 86/363/CEE e 90/642/CEE affinché si possa sorvegliare e controllare l’osservanza del divieto del loro impiego e proteggere il consumatore.

**(6)** I partner commerciali della Comunità sono stati informati dei nuovi LMR tramite l’Organizzazione mondiale del commercio e le loro osservazioni in merito saranno prese in debita considerazione.

**(7)** È pertanto opportuno modificare di conseguenza le direttive 76/895/CEE, 86/362/CEE, 86/363/CEE e 90/642/CEE.

**(8)** Le misure di cui alla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

## **Articolo 1**

Nell’allegato II della direttiva 76/895/CEE la voce relativa all’azinfos-metile è soppressa.

## **Articolo 2**

La direttiva 86/362/CEE è modificata conformemente all’allegato I della presente direttiva.

## **Articolo 3**

La direttiva 86/363/CEE è modificata conformemente all’allegato II della presente direttiva.

## **Articolo 4**

La direttiva 90/642/CEE è modificata conformemente all’allegato III della presente direttiva.

## **Articolo 5**

Gli Stati membri adottano e pubblicano entro il 18 marzo 2008 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni nonché una tavola di concordanza tra queste ultime e la presente direttiva.

Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 19 marzo 2008.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

## **Articolo 6**

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell’Unione europea* .

## **Articolo 7**

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

## Final provisions

Fatto a Bruxelles, il 17 settembre 2007. *Per la Commissione* Markos KYPRIANOU *Membro della Commissione*

[^1] [GU L 340 del 9.12.1976, pag. 26](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1976_340_R_TOC) . Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2007/8/CE della Commissione ( [GU L 63 dell’1.3.2007, pag. 9](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2007_063_R_TOC) ).

[^2] [GU L 221 del 7.8.1986, pag. 37](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1986_221_R_TOC) . Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2007/27/CE della Commissione ( [GU L 128 del 16.5.2007, pag. 31](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2007_128_R_TOC) ).

[^3] [GU L 221 del 7.8.1986, pag. 43](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1986_221_R_TOC) . Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2007/28/CE della Commissione ( [GU L 135 del 26.5.2007, pag. 6](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2007_135_R_TOC) ).

[^4] [GU L 350 del 14.12.1990, pag. 71](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1990_350_R_TOC) . Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2007/39/CE della Commissione ( [GU L 165 del 27.6.2007, pag. 25](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2007_165_R_TOC) ).

[^5] [GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1991_230_R_TOC) . Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2007/52/CE della Commissione ( [GU L 214 del 17.8.2007, pag. 3](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2007_214_R_TOC) ).

[^6] Orientamenti per la stima dell’assunzione di residui di antiparassitari con la dieta alimentare (versione riveduta), a cura del GEMS/Food Programme in collaborazione con il comitato Codex sui residui di antiparassitari; pubblicazione dell’Organizzazione mondiale della sanità, 1997 (WHO/FSF/FOS/97.7).

Nell’allegato II, parte A, della direttiva 86/362/CEE è aggiunta la seguente riga:

Residui di antiparassitari Quantità massime in mg/kg «Azinfos-metile 0,05 (*) CEREALI»

Nell’allegato II, parte A, della direttiva 86/363/CEE è aggiunta la seguente riga:

Quantità massime in mg/kg (ppm) Residui di antiparassitari di grassi delle carni, preparazioni di carni, delle frattaglie e dei grassi animali elencati nell’allegato I alle voci ex 0201 , 0202 , 0203 , 0204 , 0205 00 00 , 0206 , 0207 , ex 0208 , 0209 00 , 0210 , 1601 00 e 1602 (1) (4) per il latte di vacca crudo e il latte di vacca intero della voce 0401 dell’allegato I; per gli altri prodotti alimentari delle voci 0401 , 0402 , 0405 00 e 0406 conformemente a (2) (4) di uova fresche sgusciate, uova di volatili e tuorli d’uovo elencati nell’allegato I alle voci 0407 00 e 0408 (3) (4) «Azinfos-metile 0,01 0,01 0,01

Indica il limite inferiore di determinazione analitica.»

Nell’allegato II, parte A, della direttiva 90/642/CEE è aggiunta la seguente colonna:

«Gruppi ed esempi di singoli prodotti ai quali si applicano le quantità massime di residui Azinfos-metile 1. Frutta fresche, secche o non cotte, conservate mediante congelamento, senza zuccheri addizionati; frutta a guscio i) **AGRUMI** 0,05 Pompelmi Limoni Limette Mandarini (comprese le clementine e ibridi simili) Arance Pomeli Altri ii) **FRUTTA A GUSCIO (con o senza guscio)** 0,5 Mandorle Noci del Brasile Noci di acagiù Castagne e marroni Noci di cocco Nocciole Noci del Queensland Noci di Pecan Pinoli Pistacchi Noci comuni Altri iii) **POMACEE** 0,5 Mele Pere Cotogne Altri iv) **DRUPACEE** 0,5 Albicocche Ciliegie Pesche (comprese le nettarine e ibridi simili) Prugne Altri v) **BACCHE E PICCOLA FRUTTA** a) Uve da tavola e da vino 0,05 Uve da tavola Uve da vino b) Fragole (escluse le fragole selvatiche) 0,5 c) Frutti di piante arbustive (escluse le selvatiche) 0,5 More More di rovo More-lamponi Lamponi Altri d) Altra piccola frutta e bacche (escluse le selvatiche) Mirtilli neri Mirtilli rossi 0,1 Ribes (rosso, nero e bianco) 0,5 Uva spina 0,5 Altri 0,05 e) Bacche e frutti selvatici 0,05 vi) **FRUTTA VARIE** 0,05 Avocadi Banane Datteri Fichi Kiwi Kumquat Litchi Manghi Olive (da tavola) Olive (da olio) Papaie Frutti della passione Ananassi Melograni Altri 2. Ortaggi, freschi o non cotti, congelati o secchi i) **ORTAGGI A RADICE E TUBERO** 0,05 Barbabietole Carote Manioca Sedani rapa Rafano Topinambur Pastinaca Prezzemolo a grossa radice Ravanelli Salsefrica Patate dolci Navoni-rutabaga Navoni Igname Altri ii) **ORTAGGI A BULBO** 0,05 Agli Cipolle Scalogni Cipolline Altri iii) **ORTAGGI A FRUTTO** a) Solanacee 0,05 Pomodori Peperoni Melanzane Gombo Altri b) Cucurbitacee con buccia commestibile Cetrioli 0,2 Cetriolini Zucchine Altri 0,05 c) Cucurbitacee con buccia non commestibile 0,05 Meloni Zucche Cocomeri Altri d) Granturco dolce 0,05 iv) **CAVOLI** 0,05 a) Cavoli a infiorescenza Cavoli broccoli (compresi i calabresi) Cavolfiori Altri b) Cavoli a testa Cavoletti di Bruxelles Cavoli cappucci Altri c) Cavoli a foglia Cavoli cinesi Cavoli ricci Altri d) Cavoli rapa v) **ORTAGGI A FOGLIA ED ERBE FRESCHE** 0,05 a) Lattughe e simili Crescione Dolcetta Lattuga Scarola (indivia a foglie larghe) Rucola Foglie e steli di cavoli, comprese le cime di rapa Altri b) Spinaci e simili Spinaci Foglie di barbabietola (bieta da coste) Altri c) Crescione acquatico d) Witloof e) Erbe aromatiche Cerfoglio Erba cipollina Prezzemolo Foglie di sedano Altri vi) **LEGUMI DA GRANELLA (freschi)** 0,05 Fagioli (con baccello) Fagioli (senza baccello) Piselli (con baccello) Piselli (senza baccello) Altri vii) **ORTAGGI A STELO (freschi)** 0,05 Asparagi Cardi Sedani Finocchi Carciofi Porri Rabarbaro Altri viii) **FUNGHI** 0,05 a) Funghi coltivati b) Funghi selvatici 3. **Legumi da granella** 0,05 Fagioli Lenticchie Piselli Lupini Altri 4. Semi oleaginosi Semi di lino Semi di arachide Semi di papavero Semi di sesamo Semi di girasole Semi di colza Semi di soia Semi di senape Semi di cotone 0,2 Semi di canapa Altri 0,05 5. **Patate** 0,05 Patate primaticce Patate tardive 6. **Tè (foglie e steli essiccati, fermentati o altrimenti lavorati, di *Camellia sinensis* )** 0,1 7. **Luppolo (essiccato), compresi i panelli di luppolo e polvere non concentrata** 0,1

Indica il limite inferiore di determinazione analitica.

LMR temporaneo fino al 18 settembre 2008. Dopo tale data l’LMR sarà di 0,05 mg/kg salvo altrimenti modificato da una direttiva o da un regolamento.».

[^1]: . Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2007/8/CE della Commissione ().
[^2]: . Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2007/27/CE della Commissione ().
[^3]: . Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2007/28/CE della Commissione ().
[^4]: . Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2007/39/CE della Commissione ().
[^5]: . Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2007/52/CE della Commissione ().
[^6]: Orientamenti per la stima dell’assunzione di residui di antiparassitari con la dieta alimentare (versione riveduta), a cura del GEMS/Food Programme in collaborazione con il comitato Codex sui residui di antiparassitari; pubblicazione dell’Organizzazione mondiale della sanità, 1997 (WHO/FSF/FOS/97.7).