# DIRETTIVA 2007/61/CE DEL CONSIGLIO

del 26 settembre 2007

che modifica la direttiva 2001/114/CE relativa a taluni tipi di latte conservato parzialmente o totalmente disidratato destinato all’alimentazione umana

## Preamble

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 37,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo [^1] ,

considerando quanto segue:

**(1)** La crescente esigenza di armonizzazione nel commercio internazionale nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari rende opportuno autorizzare la standardizzazione del tenore proteico di taluni tipi di latte conservato parzialmente o totalmente disidratato ad un livello minimo del 34 %, in peso, espresso in materia secca sgrassata.

**(2)** Nell’autorizzare la standardizzazione, occorre definire le materie prime utilizzate per la correzione del tenore proteico e specificarne la composizione.

**(3)** Il regolamento (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, sull’aggiunta di vitamine e minerali e di talune altre sostanze agli alimenti [^2] , si prefigge di disciplinare l’aggiunta di tali sostanze agli alimenti e stabilisce quali vitamine e minerali possano esservi aggiunti. La direttiva 2001/114/CE del Consiglio [^3] dovrebbe quindi essere modificata per consentire l’aggiunta di vitamine e minerali prevista dal regolamento (CE) n. 1925/2006.

**(4)** Occorre pertanto modificare la direttiva 2001/114/CE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

## **Articolo 1**

La direttiva 2001/114/CE è modificata come segue:

1) l’articolo 2 è soppresso;

2) l’allegato I è modificato conformemente all’allegato della presente direttiva.

## **Articolo 2**

**1.** Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 31 agosto 2008. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni legislative, regolamentari e amministrative unitamente ad una tavola che mostri la concordanza tra di esse e la presente direttiva. Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

**2.** Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

## **Articolo 3**

La presente direttiva entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell’Unione europea* .

## **Articolo 4**

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

## Final provisions

Fatto a Bruxelles, addì 26 settembre 2007. *Per il Consiglio* *Il presidente* J. SILVA

[^1] Parere del 5 settembre 2007 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

[^2] [GU L 404 del 30.12.2006, pag. 26](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2006_404_R_TOC) .

[^3] [GU L 15 del 17.1.2002, pag. 19](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2002_015_R_TOC) . Direttiva modificata dall’atto di adesione del 2003.

L’allegato I della direttiva 2001/114/CE è modificato come segue:

1) al punto 1 «Latte parzialmente disidratato», il primo comma è sostituito dal seguente: «Designa il prodotto liquido, con o senza aggiunta di zuccheri, ottenuto mediante parziale eliminazione dell’acqua dal latte, dal latte totalmente o parzialmente scremato o da un miscuglio di tali prodotti, eventualmente con aggiunta di panna o di latte totalmente disidratato o di questi due prodotti; nel prodotto finito, l’aggiunta di latte totalmente disidratato non deve eccedere il 25 % di estratto secco totale ottenuto dal latte.»;

2) al punto 2 «Latte totalmente disidratato», il primo comma è sostituito dal seguente: «Designa il prodotto solido ottenuto mediante eliminazione dell’acqua dal latte, dal latte totalmente o parzialmente scremato, dalla panna o da un miscuglio di tali prodotti e il cui tenore di acqua è inferiore o uguale al 5 % in peso del prodotto finito.»;

| 3) | a): alla lettera b), il testo introduttivo è sostituito dal seguente: «Fatto salvo il regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale , la conservazione dei prodotti di cui ai punti 1 e 2 si ottiene: [GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2004_139_R_TOC) ; rettifica nella [GU L 226 del 25.6.2004, pag. 22](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2004_226_R_TOC) .» " | a) | alla lettera b), il testo introduttivo è sostituito dal seguente:<br>«Fatto salvo il regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale , la conservazione dei prodotti di cui ai punti 1 e 2 si ottiene:<br>[GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2004_139_R_TOC) ; rettifica nella [GU L 226 del 25.6.2004, pag. 22](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2004_226_R_TOC) .» " | b) | «c): Fatti salvi i requisiti di composizione di cui ai punti 1 e 2 del presente allegato, il tenore proteico del latte può essere corretto ad un livello minimo del 34 %, in peso espresso in materia secca sgrassata, aggiungendo e/o togliendo componenti del latte senza alterare il rapporto proteina del siero/caseina nel latte corretto.»; | «c) | Fatti salvi i requisiti di composizione di cui ai punti 1 e 2 del presente allegato, il tenore proteico del latte può essere corretto ad un livello minimo del 34 %, in peso espresso in materia secca sgrassata, aggiungendo e/o togliendo componenti del latte senza alterare il rapporto proteina del siero/caseina nel latte corretto.»; |
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| a) | alla lettera b), il testo introduttivo è sostituito dal seguente:<br>«Fatto salvo il regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale , la conservazione dei prodotti di cui ai punti 1 e 2 si ottiene:<br>[GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2004_139_R_TOC) ; rettifica nella [GU L 226 del 25.6.2004, pag. 22](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2004_226_R_TOC) .» " |  |  |  |  |  |  |
| b) | «c): Fatti salvi i requisiti di composizione di cui ai punti 1 e 2 del presente allegato, il tenore proteico del latte può essere corretto ad un livello minimo del 34 %, in peso espresso in materia secca sgrassata, aggiungendo e/o togliendo componenti del latte senza alterare il rapporto proteina del siero/caseina nel latte corretto.»; | «c) | Fatti salvi i requisiti di composizione di cui ai punti 1 e 2 del presente allegato, il tenore proteico del latte può essere corretto ad un livello minimo del 34 %, in peso espresso in materia secca sgrassata, aggiungendo e/o togliendo componenti del latte senza alterare il rapporto proteina del siero/caseina nel latte corretto.»; |  |  |  |  |
| «c) | Fatti salvi i requisiti di composizione di cui ai punti 1 e 2 del presente allegato, il tenore proteico del latte può essere corretto ad un livello minimo del 34 %, in peso espresso in materia secca sgrassata, aggiungendo e/o togliendo componenti del latte senza alterare il rapporto proteina del siero/caseina nel latte corretto.»; |  |  |  |  |  |  |

| 4) | a): Vitamine e minerali conformemente al regolamento (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, sull’aggiunta di vitamine e minerali e di talune altre sostanze agli alimenti . | a) | Vitamine e minerali conformemente al regolamento (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, sull’aggiunta di vitamine e minerali e di talune altre sostanze agli alimenti . | b) | i): Retentato di latte Prodotto ottenuto dalla concentrazione delle proteine del latte mediante ultrafiltrazione del latte, del latte parzialmente scremato o del latte scremato. | i) | Retentato di latte<br>Prodotto ottenuto dalla concentrazione delle proteine del latte mediante ultrafiltrazione del latte, del latte parzialmente scremato o del latte scremato. | ii) | Permeato di latte<br>Prodotto ottenuto estraendo le proteine e la materia grassa dal latte mediante ultrafiltrazione del latte, del latte parzialmente scremato o del latte scremato. | iii) | Lattosio<br>Componente naturale del latte, normalmente ottenuto da siero avente un tenore di lattosio anidro non inferiore al 99,0 % m/m su sostanza secca. Può essere anidro o contenere una molecola di acqua di cristallizzazione o essere costituito da un miscuglio di entrambi. |
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| a) | Vitamine e minerali conformemente al regolamento (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, sull’aggiunta di vitamine e minerali e di talune altre sostanze agli alimenti . |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| b) | i): Retentato di latte Prodotto ottenuto dalla concentrazione delle proteine del latte mediante ultrafiltrazione del latte, del latte parzialmente scremato o del latte scremato. | i) | Retentato di latte<br>Prodotto ottenuto dalla concentrazione delle proteine del latte mediante ultrafiltrazione del latte, del latte parzialmente scremato o del latte scremato. | ii) | Permeato di latte<br>Prodotto ottenuto estraendo le proteine e la materia grassa dal latte mediante ultrafiltrazione del latte, del latte parzialmente scremato o del latte scremato. | iii) | Lattosio<br>Componente naturale del latte, normalmente ottenuto da siero avente un tenore di lattosio anidro non inferiore al 99,0 % m/m su sostanza secca. Può essere anidro o contenere una molecola di acqua di cristallizzazione o essere costituito da un miscuglio di entrambi. |  |  |  |  |
| i) | Retentato di latte<br>Prodotto ottenuto dalla concentrazione delle proteine del latte mediante ultrafiltrazione del latte, del latte parzialmente scremato o del latte scremato. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ii) | Permeato di latte<br>Prodotto ottenuto estraendo le proteine e la materia grassa dal latte mediante ultrafiltrazione del latte, del latte parzialmente scremato o del latte scremato. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| iii) | Lattosio<br>Componente naturale del latte, normalmente ottenuto da siero avente un tenore di lattosio anidro non inferiore al 99,0 % m/m su sostanza secca. Può essere anidro o contenere una molecola di acqua di cristallizzazione o essere costituito da un miscuglio di entrambi. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

[GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2004_139_R_TOC) ; rettifica nella [GU L 226 del 25.6.2004, pag. 22](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2004_226_R_TOC) .»

[GU L 404 del 30.12.2006, pag. 26](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2006_404_R_TOC) .» »

[^1]: Parere del 5 settembre 2007 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).
[^2]: .
[^3]: . Direttiva modificata dall’atto di adesione del 2003.