# DIRETTIVA 2007/62/CE DELLA COMMISSIONE

del 4 ottobre 2007

che modifica taluni allegati delle direttive del Consiglio 86/362/CEE e 90/642/CEE per quanto riguarda le quantità massime di residui di bifenazato, petoxamide, pirimetanil e rimsulfuron

(Testo rilevante ai fini del SEE)

## Preamble

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 86/362/CEE del Consiglio, del 24 luglio 1986, che fissa le quantità massime di residui di antiparassitari sui e nei cereali [^1] , in particolare l'articolo 10,

vista la direttiva 90/642/CEE del Consiglio, del 27 novembre 1990, che fissa le quantità massime di residui di antiparassitari su e in alcuni prodotti di origine vegetale, compresi gli ortofrutticoli [^2] , in particolare l'articolo 7,

vista la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all’immissione in commercio dei prodotti fitosanitari [^3] , in particolare l’articolo 4, paragrafo 1, lettera f),

considerando quanto segue:

**(1)** Nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE sono state aggiunte le seguenti nuove sostanze attive: pirimetanil, petoxamide, bifenazato e rimsulfuron rispettivamente con le direttive della Commissione 2006/74/CE [^4] , 2006/41/CE [^5] , 2005/58/CE [^6] e 2006/39/CE [^7] .

**(2)** L'iscrizione nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE delle sostanze attive in questione si era basata sulla valutazione delle informazioni fornite in merito all'utilizzazione proposta. Alcuni Stati membri hanno trasmesso informazioni relative a tale utilizzazione, conformemente all’articolo 4, paragrafo 1, lettera f), della summenzionata direttiva. Le informazioni disponibili sono state riesaminate e risultano sufficienti per fissare alcune quantità massime di residui (QMR).

**(3)** Qualora non esistano QMR stabilite a livello comunitario o QMR provvisorie, spetta agli Stati membri fissare una QMR nazionale provvisoria conformemente all’articolo 4, paragrafo 1, lettera f), della direttiva 91/414/CEE, prima che possano essere autorizzati prodotti fitosanitari contenenti tali sostanze attive.

**(4)** Le QMR comunitarie e i valori raccomandati dal Codex Alimentarius sono stabiliti e valutati in base a procedure simili. Il Codex prevede una serie di QMR per il bifenazato. Le QMR basate su quelle del Codex sono state esaminate alla luce dei rischi per i consumatori. Ne è risultato che esse non presentano alcun rischio nel quadro dei parametri tossicologici fondati sugli studi di cui dispone la Commissione.

**(5)** Le relazioni d’esame della Commissione, elaborate ai fini dell’iscrizione delle sostanze attive in questione nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE, fissano la dose giornaliera ammissibile (DGA) e, ove necessario, la dose acuta di riferimento (DAR) per tali sostanze. L’esposizione dei consumatori di prodotti alimentari trattati con le sostanze attive in questione è stata esaminata e valutata conformemente alle procedure comunitarie. Si è inoltre tenuto conto degli orientamenti pubblicati dall'Organizzazione mondiale della sanità [^8] nonché del parere del comitato scientifico per le piante [^9] sulla metodologia applicata. Si è concluso che le QMR proposte non comporteranno il superamento di dette DGA o DAR.

**(6)** Per un'adeguata tutela del consumatore contro l'esposizione a residui derivanti da impieghi non autorizzati di prodotti fitosanitari, occorre fissare quantità massime di residui provvisorie per le corrispondenti combinazioni prodotto/antiparassitario al limite inferiore di determinazione analitica.

**(7)** La fissazione a livello comunitario di tali QMR provvisorie non impedisce che gli Stati membri stabiliscano QMR provvisorie per le sostanze in questione conformemente all'articolo 4, paragrafo 1, lettera f), della direttiva 91/414/CEE e al suo allegato VI. Si ritiene che un periodo di quattro anni sia sufficiente per permettere altre utilizzazioni della sostanza attiva in questione. Dopodiché la quantità massima di residui provvisoria dovrebbe diventare definitiva.

**(8)** È quindi necessario modificare le quantità massime di residui di cui agli allegati delle direttive 86/362/CEE e 90/642/CEE, affinché si possa sorvegliare e controllare l'osservanza del divieto del loro impiego e proteggere il consumatore.

**(9)** Occorre pertanto modificare di conseguenza le direttive 86/362/CEE e 90/642/CEE.

**(10)** Le misure di cui alla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

## **Articolo 1**

L’allegato II della direttiva 86/362/CEE è modificato conformemente all’allegato I della presente direttiva.

## **Articolo 2**

L’allegato II della direttiva 90/642/CEE è modificato conformemente all’allegato II della presente direttiva.

## **Articolo 3**

Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 5 aprile 2008, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni nonché una tavola di concordanza tra queste ultime e la presente direttiva.

Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 6 aprile 2008.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

## **Articolo 4**

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* .

## **Articolo 5**

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

## Final provisions

Fatto a Bruxelles, il 4 ottobre 2007. *Per la Commissione* Markos KYPRIANOU *Membro della Commissione*

[^1] [GU L 221 del 7.8.1986, pag. 37](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1986_221_R_TOC) . Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2007/57/CE della Commissione ( [GU L 243 del 18.9.2007, pag. 61](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2007_243_R_TOC) ).

[^2] [GU L 350 del 14.12.1990, pag. 71](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1990_350_R_TOC) . Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2007/57/CE.

[^3] [GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1991_230_R_TOC) . Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2007/52/CE della Commissione ( [GU L 214, del 17.8.2007, pag. 3](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2007_214_R_TOC) ).

[^4] [GU L 235 del 30.8.2006, pag. 17](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2006_235_R_TOC) .

[^5] [GU L 187 dell'8.7.2006, pag. 24](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2006_187_R_TOC) .

[^6] [GU L 246 del 22.9.2005, pag. 17](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2005_246_R_TOC) .

[^7] [GU L 104 del 13.4.2006, pag. 30](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2006_104_R_TOC) .

[^8] Orientamenti per la stima dell'assunzione di residui di antiparassitari con la dieta alimentare (versione riveduta), a cura del GEMS/Food Programme in collaborazione con il comitato Codex sui residui di antiparassitari; pubblicazione dell'Organizzazione mondiale della sanità, 1997 (WHO/FSF/FOS/97.7).

[^9] Parere del comitato scientifico per le piante riguardante questioni relative alla modifica degli allegati delle direttive del Consiglio 86/362/CEE, 86/363/CEE e 90/642/CEE (parere espresso il 14 luglio 1998) (http://europa.eu.int/comm/food/fs/sc/index\_en.html).

Nell'allegato II, parte A, della direttiva 86/362/CEE sono aggiunte le righe seguenti relative alle sostanze bifenazato, petoxamide, pirimetanil e rimsulfuron:

«Residui di antiparassitari Quantità massime in mg/kg Bifenazato 0,01 CEREALI Petoxamide 0,01 CEREALI Pirimetanil 0,05 CEREALI Rimsulfuron 0,05 CEREALI

Indica il limite inferiore di determinazione analitica.

Indica che la quantità massima di residui è stata fissata provvisoriamente a norma dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera f), della direttiva 91/414/CEE. Salvo modifica, tale quantità massima diverrà definitiva il 25 ottobre 2011.»

Nell'allegato II, parte A, della direttiva 90/642/CEE sono aggiunte le righe seguenti relative alle sostanze bifenazato, petoxamide, pirimetanil e rimsulfuron:

«Residui di antiparassitari e percentuali massime di residui (mg/kg) Gruppi ed esempi di prodotti singoli ai quali si applicano le quantità massime di residui Bifenazato Petoxamide Pirimetanil Rimsulfuron 1. **Frutta fresche, secche o non cotte, conservate mediante congelamento senza zuccheri addizionati; frutta a guscio** 0,01 0,05 i) **AGRUMI** 0,01 10 Pompelmi Limoni Limette Mandarini (comprese le clementine e ibridi simili) Arance Pomeli Altro ii) **FRUTTA A GUSCIO (con o senza guscio)** 0,01 Mandorle 0,2 Noci del Brasile Noci di acagiù Castagne e marroni Noci di cocco Nocciole Noci del Queensland Noci di pecan Pinoli Pistacchi 0,2 Noci comuni Altro 0,05 iii) **POMACEE** 0,01 5 Mele Pere Cotogne Altro iv) **DRUPACEE** 0,01 Albicocche 3 Ciliegie Pesche (comprese le nettarine e ibridi simili) 10 Prugne 3 Altro 0,05 v) **BACCHE E PICCOLA FRUTTA** a) Uva da tavola e da vino 0,01 5 Uva da tavola Uva da vino b) Fragole (escluse le fragole selvatiche) 2 5 c) Frutti di piante arbustive (escluse quelle selvatiche) 0,01 More 10 More di rovo More-lamponi Lamponi 10 Altro 0,05 d) Altra piccola frutta e bacche (escluse quelle selvatiche) 0,01 5 Mirtilli neri Mirtilli rossi Ribes a grappoli (rosso, nero e bianco) Uva spina Altro e) Bacche e frutti selvatici 0,01 0,05 vi) **FRUTTA VARIA** 0,01 Avocadi Banane 0,1 Datteri Fichi Kiwi Kumquat Licci Manghi Olive (da tavola) Olive (da olio) Papaia Frutti della passione Ananas Melagrane Altro 0,05 2. **Ortaggi, freschi o non cotti, congelati o secchi** 0,01 0,05 i) **ORTAGGI A RADICE E TUBERO** 0,01 Barbabietole Carote 1 Manioca Sedani-rapa Rafano Topinambur Pastinaca Prezzemolo a grossa radice Ravanelli Salsefrica o barba di becco Patate dolci Navoni-rutabaga Rape Igname Altro 0,05 ii) **ORTAGGI A BULBO** 0,01 Agli Cipolle 0,1 Scalogni Cipolline Altro 0,05 iii) **ORTAGGI A FRUTTO** a) Solanacee Pomodori 0,5 1 Peperoni 2 2 Melanzane 0,5 1 Gombo Altro 0,01 0,05 b) Cucurbitacee con buccia commestibile 0,3 1 Cetrioli Cetriolini Zucchine Altro c) Cucurbitacee con buccia non commestibile 0,01 0,05 Meloni Zucche Cocomeri Altro d) Mais dolce 0,01 0,05 iv) **CAVOLI** 0,01 0,05 a) Cavoli a infiorescenza Cavoli broccoli (compreso quello “calabrese”) Cavolfiori Altro b) Cavoli a testa Cavoletti di Bruxelles Cavoli cappucci Altro c) Cavoli a foglia Cavoli cinesi Cavoli ricci Altro d) Cavoli-rapa v) **ORTAGGI A FOGLIA ED ERBE FRESCHE** 0,01 a) Lattughe e simili Crescione Dolcetta Lattuga 10 Scarola (indivia a foglie larghe) Rucola Foglie e steli di brassica, incluse le cime di rapa Altro 0,05 b) Spinaci e simili 0,05 Spinaci Bietole da foglia e da costa Altro c) Crescione acquatico 0,05 d) Cicoria Witloof 0,05 e) Erbe fresche 3 Cerfoglio Erba cipollina Prezzemolo Foglie di sedano Altro vi) **LEGUMI DA GRANELLA (freschi)** 0,01 Fagioli (non sgranati) 2 Fagioli (sgranati) Piselli (non sgranati) Piselli (sgranati) 0,2 Altro 0,05 vii) **ORTAGGI A STELO (freschi)** 0,01 Asparagi Cardi Sedani Finocchi Carciofi Porri 1 Rabarbaro Altro 0,05 viii) **FUNGHI** 0,01 0,05 a) Funghi coltivati b) Funghi selvatici 3. **Legumi da granella** 0,01 0,01 0,5 0,05 Fagioli Lenticchie Piselli Lupini Altro 4. **Semi oleaginosi** 0,02 0,01 0,1 0,05 Semi di lino Semi di arachide Semi di papavero Semi di sesamo Semi di girasole Semi di colza Semi di soia Semi di senape Semi di cotone Semi di canapa Semi di zucca Altro 5. **Patate** 0,01 0,01 0,05 0,05 Patate precoci Patate tardive 6. **Tè (foglie e steli essiccati, fermentati o altrimenti lavorati, di Camellia sinensis)** 0,02 0,02 0,1 0,1 7. **Luppolo (essiccato), compresi panelli di luppolo e polvere non concentrata** 0,02 0,02 0,1 0,1

Indica il limite inferiore di determinazione analitica.

Indica che la quantità massima di residui è stata fissata provvisoriamente a norma dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera f), della direttiva 91/414/CEE. Salvo modifica, tale quantità massima diverrà definitiva il 25 ottobre 2011.»

[^1]: . Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2007/57/CE della Commissione ().
[^2]: . Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2007/57/CE.
[^3]: . Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2007/52/CE della Commissione ().
[^4]: .
[^5]: .
[^6]: .
[^7]: .
[^8]: Orientamenti per la stima dell'assunzione di residui di antiparassitari con la dieta alimentare (versione riveduta), a cura del GEMS/Food Programme in collaborazione con il comitato Codex sui residui di antiparassitari; pubblicazione dell'Organizzazione mondiale della sanità, 1997 (WHO/FSF/FOS/97.7).
[^9]: Parere del comitato scientifico per le piante riguardante questioni relative alla modifica degli allegati delle direttive del Consiglio 86/362/CEE, 86/363/CEE e 90/642/CEE (parere espresso il 14 luglio 1998) (http://europa.eu.int/comm/food/fs/sc/index\_en.html).